Cassazione Penale, Sentenza n. 23854/2025 del 26/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente denunciava l'inosservanza della regola valutativa di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. e la violazione del principio del ragionevole dubbio. Sosteneva che la condanna si fondava su un elemento incerto: non sarebbe stata dimostrata con certezza l'effettiva sottrazione/ritiro della patente in Albania ad un soggetto identificabile con l'imputato, né la sua conoscenza della sospensione; mancavano accertamenti decisivi sull'identità del conducente sanzionato in Albania e sulla disponibilità materiale della patente al momento della sanzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso confermando la condanna per il delitto di cui all'art. 483 cod. pen. I giudici hanno ritenuto che dagli atti di merito risultano elementi certi: la patente del ricorrente era stata ritirata dalle autorità albanesi il 28 maggio 2018 e successivamente restituita tramite l'Ambasciata d'Italia a Tirana; ciò implica che il titolare ne aveva immediata contezza e che non risultano elementi di alterazione o contraffazione del documento. La Corte ha inoltre affermato che, raggiunto da tali elementi a carico, l'imputato era tenuto a dimostrare circostanze alternative (es. che la patente fosse nella disponibilità di un terzo o che il documento fosse contraffatto). Mancando prove concrete in tal senso, la ricostruzione dei giudici di merito è stata ritenuta coerente e sufficiente. Rigetto del ricorso e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
codice penale, art. 483
La norma punisce chi attesta falsamente fatti o circostanze a un pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto che la falsa dichiarazione di smarrimento della patente, messa in atto per ottenere un duplicato mentre il documento era stato materialmente ritirato dalle autorità straniere, rientra nella fattispecie.
codice di procedura penale, art. 192, comma 2
Riguarda i criteri di valutazione della prova e gli effetti della insufficienza probatoria; la Corte ha interpretato che, ove emergano elementi di fatto precisi e concordanti a carico, l'onere di proporre elementi concreti che generino un ragionevole dubbio grava sul difensore.
codice di procedura penale, art. 611
Norma processuale sulla trattazione dei ricorsi in camera di consiglio; la decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 611 nel testo riscritto dal d.lgs. n. 150/2022.
decreto legislativo n. 150 del 2022
Ha riscritto, tra l'altro, disposizioni procedurali (es. art. 611) applicabili al modo di trattazione del ricorso; qui evocato per giustificare il rito in camera di consiglio.
principio del ragionevole dubbio
Principio generale del diritto penale richiamato dal ricorrente: la Corte ha ritenuto che il dubbio ragionevole non sussista per la presenza di elementi probatori coerenti e non confutati da prove concrete portate dalla difesa.
Massime di principio
- Se risulta dagli atti che un documento di guida è stato materialmente ritirato da autorità straniere e poi restituito tramite canali ufficiali (es. ambasciata), il giudice può inferire che il titolare ne aveva conoscenza, salvo prova contraria.
- La mera formulazione di dubbi generici non è sufficiente: il difensore deve proporre elementi concreti e documentabili (es. prove che la patente era nella disponibilità di un terzo, certificazioni di alterazione/contraffazione, documenti di viaggio che dimostrino assenza dall'estero) per scalfire la ricostruzione probatoria.
- Ottenere un duplicato dichiarando lo smarrimento può integrare il reato di attestazione falsa quando, al momento della dichiarazione, il documento era stato effettivamente ritirato dalle autorità e il dichiarante ne era a conoscenza.
- Una volta acquisiti elementi di fatto precisi e concordanti a carico dell'imputato, l'onere di allegare e provare circostanze che escludano la responsabilità o generino un ragionevole dubbio grava principalmente sulla difesa.
- In procedimenti che coinvolgono atti amministrativi o sanzionatori esteri è utile acquisire rapidamente documentazione ufficiale dalle autorità estere o dall'ambasciata per dimostrare la sequenza degli eventi e l'effettiva disponibilità del documento.
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