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Sentenza

Sentenza del 01/12/2017 n. 1372 - Comm. Trib. Prov. Torino

REGISTRO Finanziamento soci fruttifero - Rilevanza IVA- Sussiste -Conseguente esclusione da imposta proporzionale di registro

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata esclusa l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale al finanziamento soci fruttifero. Poiché l'operazione rientra nel campo di applicazione dell'IVA, seppure in regime di esenzione, non può essere nuovamente assoggettata all'imposta di registro proporzionale. La decisione riconosce quindi la prevalenza del regime IVA e limita, secondo il principio di alternatività, l'imposizione di registro.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la qualificazione ai fini fiscali di un finanziamento soci fruttifero tra società di capitali. Il finanziamento, in quanto operazione finanziaria effettuata nell'esercizio di un'attività d'impresa, rientra nel campo di applicazione dell'IVA ed è qualificato come operazione esente ai sensi dell'art. 10 del DPR 633/1972. L'esenzione IVA non esclude l'operazione dal sistema IVA: permane infatti l'assoggettamento agli obblighi formali, quali fatturazione e dichiarazione. Ne consegue l'applicazione del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.

Norme richiamate

  • Art. 10 del DPR 633/1972

    operazioni esenti dall'IVA

    Il finanziamento fruttifero costituisce un'operazione finanziaria esente da IVA. L'esenzione non fa venir meno la riconducibilità dell'operazione al sistema IVA né gli obblighi formali connessi.

  • Art. 5 del DPR 131/1986

    La norma disciplina il rapporto tra atti soggetti a registrazione e applicazione dell'imposta di registro, nel quadro del principio di alternatività con l'IVA.

  • Art. 40 del DPR 131/1986

    In presenza di un'operazione rientrante nel campo di applicazione dell'IVA, anche se esente, l'imposta di registro non deve essere applicata in misura proporzionale, salvo specifiche eccezioni previste dalla legge.

Massime di principio

  • Un'operazione esente da IVA non è necessariamente estranea al campo di applicazione dell'IVA: può restare soggetta agli obblighi formali e produrre effetti ai fini del principio di alternatività con l'imposta di registro.
  • Per un finanziamento fruttifero concesso nell'esercizio dell'attività d'impresa, occorre verificare anzitutto se l'operazione costituisca un'attività finanziaria rilevante ai fini IVA; in caso affermativo, l'imposta di registro proporzionale è normalmente esclusa.
  • La mera assenza di IVA da versare non consente automaticamente di applicare l'imposta di registro proporzionale: bisogna distinguere tra operazioni fuori campo IVA e operazioni esenti IVA.
  • La conclusione può dipendere dalle concrete modalità dell'operazione, dalla qualifica dei soggetti coinvolti e dalla sussistenza di un finanziamento effettivamente fruttifero e documentato.

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