Cassazione Civile, Ordinanza n. 07012/2026 del 24/03/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2008, fondato su accertamento sintetico del reddito ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, in ragione di esborsi ritenuti incompatibili con il reddito dichiarato: acquisto di un immobile, di un'autovettura Ferrari e spese di mantenimento di immobili e veicoli. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, la mancanza di delega del funzionario sottoscrittore, la violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, il difetto di motivazione e l'illegittimità delle sanzioni. In primo grado l'accertamento era stato annullato. In appello, l'Ufficio aveva depositato documentazione sulle deleghe e sostenuto la legittimità dell'accertamento; la Corte tributaria d'appello aveva però dichiarato l'appello tardivo per superamento del termine semestrale ex art. 327 c.p.c. L'Agenzia ricorre in cassazione con un solo motivo, deducendo la nullità della sentenza per violazione dell'art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 11, comma 9, D.L. n. 50/2017, sostenendo che, trattandosi di controversia definibile, i termini di impugnazione erano sospesi per sei mesi e quindi l'appello non era tardivo. La resistente eccepisce l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e perché la sentenza conterrebbe una seconda autonoma ratio decidendi.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Respinge l'eccezione di inammissibilità proposta dalla contribuente, affermando che il ricorso è autosufficiente e che l'inciso della sentenza d'appello relativo ad un diverso annullamento da parte di altra sezione non integra una ratio autonoma e decisiva. Nel merito, ritiene che il termine ordinario di impugnazione della sentenza di primo grado scadesse il 19 giugno 2017 e ricadesse nel periodo coperto dalla sospensione prevista dall'art. 11, comma 9, D.L. n. 50/2017; pertanto il termine di impugnazione era prorogato di sei mesi e veniva a scadere il 19 dicembre 2017, sicché l'appello dell'Ufficio non era tardivo. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, per l'esame delle residue questioni di merito, con rinvio anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 38 d.P.R. n. 600/1973
Norma richiamata sia per l'accertamento sintetico del reddito sia come oggetto della censura; la Corte, tuttavia, decide la causa esclusivamente sul termine di impugnazione e non sul merito dell'accertamento.
art. 327 c.p.c.
termine ordinario di impugnazione
Il termine ordinario di impugnazione della sentenza di primo grado, nel caso concreto, scadeva il 19 giugno 2017.
art. 38, comma 3, d.lgs. n. 546/1992
Invocato come parametro processuale nel motivo di ricorso; la Corte ritiene fondata la censura relativa alla tardività dell'appello alla luce della sospensione dei termini.
art. 11, comma 9, D.L. n. 50/2017
Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore del presente articolo fino al 30 settembre 2017
La sospensione semestrale si applica alle controversie definibili pendenti alla data di entrata in vigore del decreto; nel caso concreto ha reso tempestivo l'appello dell'Ufficio.
art. 11, commi 1 e ss., D.L. n. 50/2017
La controversia è ritenuta rientrante tra quelle definibili, poiché coinvolge l'Agenzia delle Entrate e una lite fiscale pendente alla data di entrata in vigore del decreto.
art. 67 D.L. n. 50/2017
Indicato per affermare l'immediata entrata in vigore del decreto il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
d.m. 110/2023
Richiamato solo per escludere che la presenza di frasi tratte da atti giudiziari renda di per sé inammissibile il ricorso per cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Costituisce il parametro formale del motivo di ricorso, dedotto per violazione di legge.
art. 2697 c.c.
Richiamato solo indirettamente nel contesto dell'autosufficienza e dei principi generali, senza autonoma decisione sul riparto dell'onere probatorio.
Massime di principio
- La sospensione semestrale dei termini di impugnazione prevista dall'art. 11, comma 9, D.L. n. 50/2017 si applica alle controversie definibili che siano ancora pendenti alla data di entrata in vigore del decreto e comporta lo slittamento del termine ordinario di impugnazione di sei mesi.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la mera presenza di passaggi riportati da atti processuali non esclude di per sé l'autosufficienza dell'atto, se il ricorso consente comunque di comprendere il fondamento della censura.
- Un inciso della sentenza che richiami l'esistenza di un diverso annullamento del medesimo atto da parte di altra sezione, senza indicarne la ratio decidendi, non costituisce autonoma ragione decisoria idonea a sorreggere il rigetto dell'impugnazione.
- Quando il giudice d'appello ha dichiarato inammissibile il gravame per tardività, le ulteriori considerazioni sul merito eventualmente inserite nella motivazione non sono autonomamente impugnabili se prive di effettiva valenza decisoria.
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