Sentenza n. 4967/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Emilia-Romagna che aveva confermato l’esclusione dalla gara per la fornitura in service di sistemi diagnostici; in primo grado era impugnato il provvedimento di esclusione
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa appellante contestava la sentenza del TAR che aveva ritenuto legittima la sua esclusione dalla gara. La prima causa di esclusione riguardava il requisito A0-03, relativo alla compatibilità delle dimensioni della strumentazione con gli spazi disponibili nei laboratori. L’appellante sosteneva che il rispetto dei perimetri evidenziati in rosso nelle planimetrie non costituisse un requisito minimo a pena di esclusione, ma un elemento valutabile ai fini del punteggio relativo al minore ingombro e alla migliore ergonomia. Deduceva inoltre che le planimetrie fossero prive di scala metrica, di legenda chiara e, in alcuni casi, incoerenti o prive dei perimetri indicati, e che non fosse chiaramente prevista l’obbligatorietà della presentazione dei layout. La seconda causa di esclusione riguardava il requisito A0-04, relativo all’utilizzo della stessa tecnologia e degli stessi reagenti per le medesime analisi e per i test di approfondimento in tutti i laboratori. L’appellante sosteneva che la mancata offerta dei moduli per l’analisi dei liquidi biologici nei laboratori di Bazzano e San Giovanni in Persiceto fosse giustificata dall’assenza del relativo fabbisogno nei carichi di lavoro indicati dalla documentazione di gara e non integrasse una violazione del requisito di uniformità tecnologica. In via subordinata, deduceva l’illegittimità della lex specialis per ambiguità, perplessità, manifesta irragionevolezza, contraddittorietà e violazione del principio del clare loqui. L’appellante aveva inoltre proposto motivi aggiunti contro la successiva aggiudicazione, poi oggetto di rinuncia irrevocabile. Chiedeva infine il differimento dell’udienza in attesa del giudizio pendente davanti al TAR sull’aggiudicazione.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza di differimento, ritenendo che il giudizio sull’aggiudicazione non avesse carattere di pregiudizialità necessaria rispetto al giudizio sull’esclusione: l’esito dell’appello sull’esclusione costituiva, piuttosto, il presupposto logico per la sorte dell’impugnazione dell’aggiudicazione. Ha dichiarato improcedibili, per sopravvenuta carenza di interesse conseguente alla rinuncia irrevocabile, i motivi aggiunti proposti contro l’aggiudicazione. Nel merito ha accolto l’appello e riformato la sentenza del TAR. Quanto al requisito A0-03, ha ritenuto che la lex specialis non identificasse in modo chiaro e univoco le linee rosse delle planimetrie come limiti inderogabili degli spazi destinati alla strumentazione, né stabilisse con chiarezza che il loro mancato rispetto comportasse l’esclusione. Il requisito A0-03 si riferiva letteralmente alla compatibilità tra le dimensioni della strumentazione e gli spazi disponibili, non alla collocazione dei macchinari entro perimetri grafici non adeguatamente spiegati. La mancanza di scale metriche, legende, uniformità delle indicazioni grafiche e una chiara previsione sull’obbligatorietà dei layout rendeva la disciplina ambigua, soprattutto perché applicata per fondare una causa di esclusione. Quanto al requisito A0-04, il Collegio ha ritenuto che la previsione imponesse l’omogeneità funzionale delle attrezzature fornite, delle metodiche, dei reagenti e degli standard operativi, ma non necessariamente la dotazione di ogni laboratorio con tutti i moduli diagnostici. La modulazione delle apparecchiature in relazione ai carichi di lavoro risultava coerente con la lex specialis e la mancata offerta dei moduli per i liquidi biologici nei due laboratori era ragionevolmente giustificata dai relativi volumi di attività. Anche tale clausola presentava quindi un margine di vaghezza che doveva essere risolto secondo il favor partecipationis. Il Collegio ha annullato il provvedimento di esclusione e disposto la riammissione dell’appellante alla gara, fatti salvi gli ulteriori segmenti di riedizione del potere amministrativo. Non ha esaminato la domanda di subentro, di declaratoria di inefficacia del contratto e di risarcimento per equivalente, poiché condizionate all’esito della nuova aggiudicazione e non ancora valutabili in presenza di poteri amministrativi non esercitati, in particolare sulla valutazione dell’offerta tecnico-economica. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.
Richiamato per qualificare la sentenza di primo grado, senza costituire la base della decisione di merito dell’appello.
artt. 1362 e 1363 cod. civ.
le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell’atto
I criteri letterale e sistematico dei contratti si applicano all’interpretazione della lex specialis di gara; le clausole devono essere lette complessivamente, tutelando affidamento e parità di trattamento.
Massime di principio
- La lex specialis di gara deve essere interpretata secondo i criteri letterale e sistematico propri dell’interpretazione contrattuale, leggendo le singole clausole nel complesso della disciplina di gara e in modo coerente con l’affidamento dei concorrenti e la parità di trattamento.
- Le clausole che prevedono requisiti minimi o cause di esclusione devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco; non è legittimo fondare l’esclusione su limiti o obblighi ricavati soltanto da assunti impliciti, elementi grafici non spiegati o interpretazioni non univoche della documentazione di gara.
- In presenza di clausole ambigue o di dubbio significato, deve essere privilegiata l’interpretazione conforme al favor partecipationis, che consenta il confronto concorrenziale, anziché quella che determini l’esclusione del concorrente.
- Quando la lex specialis richiede che le dimensioni della strumentazione siano compatibili con gli spazi disponibili, tale previsione non può essere automaticamente interpretata come obbligo di collocare i macchinari entro perimetri grafici determinati, se la documentazione non chiarisce natura, misure, significato e conseguenze del mancato rispetto di tali perimetri.
- Un requisito di uniformità tecnologica riferito a più laboratori può imporre omogeneità funzionale di metodiche, reagenti, standard e sistemi operativi, senza necessariamente richiedere che ogni laboratorio sia dotato di tutti i moduli diagnostici, ove la stessa lex specialis preveda il dimensionamento delle apparecchiature in rapporto ai carichi di lavoro.
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