Sentenza n. 1101/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Ancona, sezione Lavoro, n. 149/2026, pubblicata il 13 febbraio 2026, resa sul ricorso R.G. n. 1257/2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale civile di Ancona, sezione Lavoro, n. 149/2026, pubblicata il 13 febbraio 2026, che aveva riconosciuto il diritto all’indennizzo per abuso di contratti di insegnamento a termine e condannato il Ministero al pagamento delle somme liquidate
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale civile di Ancona, sezione Lavoro, n. 149/2026, regolarmente notificata e passata in giudicato, che aveva riconosciuto il suo diritto all'indennizzo per abuso di contratti di insegnamento a termine ai sensi dell'art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001, come modificato dal d.l. 131/2024, e condannato il Ministero al pagamento delle somme indicate per gli anni scolastici interessati, oltre alle spese di lite. Ha dedotto che il Ministero non aveva eseguito il giudicato e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria formale senza opporre ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso dalla notificazione della sentenza il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito lo ha accolto, accertando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva contestato la pretesa. Ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, detratte le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione della decisione a istanza di parte o dalla sua comunicazione amministrativa. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale indicata in motivazione, incaricato di intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione e di provvedere entro i successivi 120 giorni. Il Ministero è stato inoltre condannato a rifondere le spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in € 800,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il presente ricorso deve quindi essere accolto e va dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare esecuzione integrale alla sentenza in epigrafe, salvo le somme eventualmente già corrisposte.
In sede di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del titolo, il giudice dichiara l'obbligo dell'Amministrazione di adempiervi integralmente, tenendo conto delle somme già eventualmente pagate.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso è procedibile, essendo decorso, dopo la notifica della sentenza all’Amministrazione e prima della proposizione dello stesso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669.
L'azione di ottemperanza per l'esecuzione del titolo nei confronti dell'Amministrazione è procedibile una volta decorso, dalla notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dalla disposizione.
art. 93 c.p.c.
Dette spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Le spese liquidate possono essere distratte in favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
art. 39 c.p.a.
Dette spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
La disciplina processuale amministrativa consente, secondo il richiamo operato dal TAR, la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione all'Amministrazione della sentenza di cui si chiede l'esecuzione, il ricorso per ottemperanza è procedibile.
- Quando il giudicato non è stato eseguito e l'Amministrazione non oppone ragioni contrarie alla spettanza e all'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'obbligo di esecuzione integrale del titolo, detraendo le somme eventualmente già corrisposte e fissando un termine per adempiere.
- In caso di persistente inerzia dopo il termine assegnato all'Amministrazione, il giudice può nominare un commissario ad acta, prevedendo che intervenga su istanza del creditore e stabilendo il termine per l'esecuzione dell'incarico.
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