Cassazione Civile, Ordinanza n. 15212/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Un avvocato ha proposto ricorso per correzione di errore materiale avverso una precedente sentenza della Corte di cassazione, deducendo che in quel provvedimento era stata accolta la domanda proposta nell'interesse del proprio assistito con condanna della controparte alla rifusione delle spese, ma era stata omessa la statuizione sulla richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Il ricorrente ha chiesto che la sentenza fosse corretta nel dispositivo con l'aggiunta della formula di distrazione delle spese a suo favore. La questione riguarda quindi l'ammissibilità e il mezzo esperibile per rimediare all'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, nonché la legittimazione del difensore a richiederla quando la domanda sia stata formulata nel giudizio definito dalla sentenza da correggere.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per correzione di errore materiale. Ha ritenuto applicabile il principio secondo cui, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, il rimedio è il procedimento di correzione degli errori materiali; ha quindi disposto la correzione della sentenza precedente nel dispositivo, inserendo l'indicazione che le spese liquidate in favore della parte vittoriosa devono essere distratte in favore dell'avvocato antistatario. La Corte ha inoltre richiamato il principio per cui, nel procedimento di correzione degli errori materiali, non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali di quel procedimento.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
È richiamato insieme all'art. 391-bis c.p.c. come base del procedimento di correzione degli errori materiali; la Corte lo utilizza per affermare che l'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese va emendata con tale rimedio.
art. 391-bis c.p.c.
È richiamato quale norma che disciplina la correzione degli errori materiali nel giudizio di cassazione; la Corte lo considera il rimedio corretto per integrare la sentenza omissiva sulla distrazione delle spese.
Massime di principio
- L'omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione degli errori materiali, e non richiede un autonomo mezzo di impugnazione.
- Il difensore è legittimato a chiedere la correzione della sentenza che abbia omesso la distrazione delle spese, purché nel giudizio definito dalla sentenza egli abbia formulato specifica domanda di distrazione.
- La domanda di distrazione delle spese può ritenersi validamente proposta anche se non contiene un'espressa dichiarazione di anticipazione delle spese e di mancata riscossione degli onorari, poiché tale contenuto può considerarsi implicito nella richiesta di distrazione.
- Nel procedimento di correzione degli errori materiali non può essere adottata una statuizione sulle spese processuali del procedimento stesso.
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