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Regolamento

R.R. TAA 63/2015

Regolamento concernente "Determinazione della misura e disciplina dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nel quinquennio 2015-2020 (art. 19 e 20-bis DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m.)"

Normativa regionaleR.R. TAA 63/2015Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina, per il quinquennio 2015-2020, le indennità di carica e i gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali del Trentino-Alto Adige. Prevede importi ridotti del 7% rispetto al 2010, regole sul tempo pieno nei comuni sopra 10.000 abitanti, limiti al cumulo e decorrenze differenziate. Ha cessato efficacia con le decorrenze del DPReg. 18 febbraio 2020, n. 7.

Indennità di carica e gettoni di presenza per gli amministratori locali del Trentino-Alto Adige 2015-2020

Indennità e gettoni degli amministratori locali del Trentino-Alto Adige

Il regolamento disciplina, per la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, la misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori locali nel quinquennio 2015-2020. La disciplina è poi cessata di efficacia con le decorrenze indicate dal DPReg. 18 febbraio 2020, n. 7.

Ambito applicativo e criterio generale di calcolo

Le misure delle indennità e dei gettoni sono definite per sindaci, vicesindaci, assessori comunali, presidenti dei consigli comunali, componenti di organi circoscrizionali e di forme collaborative sovracomunali, nonché per le comunità della provincia di Trento e le comunità comprensoriali della provincia di Bolzano. Per le principali cariche comunali, gli importi del quinquennio 2015-2020 sono quelli già previsti dal DPReg. 20 aprile 2010, n. 4/L, ridotti del 7% con eventuale arrotondamento all’unità inferiore.

Sindaci: misura dell’indennità e tabelle applicative

Per i sindaci dei comuni della provincia di Trento e della provincia di Bolzano l’indennità mensile è determinata dalle tabelle A e B. La quantificazione varia in base alla popolazione del comune e, per alcuni comuni, alla fascia di classificazione segretarile. Per i comuni sopra i 10.000 abitanti in Trentino e sopra i 15.000 abitanti in Alto Adige l’importo è ulteriormente collegato al regime di tempo pieno.

Cessazione dalla carica di sindaco e effetti sull’indennità

Se il sindaco cessa dalla carica per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, sospensione, decadenza o decesso, l’indennità del sindaco spetta al vicesindaco o, se anche questi cessa, all’assessore anziano. La cessazione del sindaco non comporta, salvo tale sostituzione, variazioni dell’indennità degli assessori, compreso l’assessore anziano.

Vicesindaci e assessori comunali

Le indennità dei vicesindaci e degli assessori sono determinate con riferimento alle tabelle C, D, E e F, distinte per provincia e per fascia demografica. Le percentuali sono applicate all’indennità del rispettivo sindaco.

Regime di tempo pieno nei comuni sopra i 10.000 abitanti

Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti l’indennità massima è riconosciuta solo se l’incarico è svolto a tempo pieno, cioè con un impegno non inferiore a 1.200 ore annue. L’interessato deve dichiarare l’opzione per il tempo pieno e autocertificare annualmente il raggiungimento del monte ore. Se il requisito non è rispettato, l’indennità è ridotta di un quinto; se è stata percepita in misura piena senza il raggiungimento delle 1.200 ore, l’eccedenza è recuperata mensilmente nell’anno successivo. Le ore di permesso retribuito non valgono ai fini del conteggio.

Presidenti dei consigli comunali, circoscrizioni e municipi

Ai presidenti dei consigli comunali spetta un’indennità stabilita dalle tabelle G e H nei comuni oltre le soglie demografiche previste per Trento e Bolzano. Per i consigli circoscrizionali, il consiglio comunale può attribuire, con delibera approvata dai due terzi dei consiglieri assegnati, un gettone ai consiglieri di circoscrizione e un’indennità ai presidenti, entro il 6% dell’indennità del sindaco in provincia di Bolzano e il 10% in provincia di Trento. Per il Comune di Ledro, con la stessa maggioranza qualificata, può essere attribuito un gettone ai consultori e un’indennità ai prosindaci entro gli specifici limiti percentuali previsti.

Forme collaborative sovracomunali e comunità

Per associazioni e unioni di comuni, al presidente e ai componenti degli organi esecutivi spetta un’indennità mensile pari a quella del comune con maggiore popolazione tra i partecipanti. Per i consorzi obbligatori di funzione, l’assemblea può attribuire un’indennità non superiore al 30% di quella del comune più popoloso dell’ambito, con esclusione dei comuni sopra i 10.000 abitanti e solo se il consorzio ha piena autonomia di bilancio. Per i consorzi-azienda, il presidente dell’assemblea riceve un’indennità deliberata dall’assemblea entro il tetto dell’indennità del sindaco del comune più popoloso tra i partecipanti. Per le comunità della provincia di Trento si applicano le misure della tabella L; per le comunità comprensoriali di Bolzano vale la deliberazione provinciale del 20 dicembre 2010, n. 2094, ridotta del 7%, salvo i limiti al cumulo.

Gettoni di presenza per i consiglieri comunali e per altri organi

Ai consiglieri comunali che non percepiscono l’indennità mensile spetta un gettone per ogni effettiva partecipazione alle sedute, secondo la tabella I. Se lo statuto comunale, alla data di entrata in vigore della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7, prevedeva un importo superiore, resta fermo quello statutario. Per i presidenti dei consigli comunali dei comuni trentini da 3.000 a 10.000 abitanti il gettone è pari a tre volte quello dei rispettivi consiglieri. Ulteriori gettoni sono previsti per componenti di assemblee e consigli di forme collaborative, per i componenti dell’assemblea delle comunità trentine e per i componenti dei consigli delle comunità comprensoriali bolzanine secondo le rispettive discipline.

Commissioni consiliari e commissioni previste da legge o regolamento

Gli enti locali possono riconoscere un gettone per la partecipazione alle commissioni consiliari e alle commissioni previste da leggi o regolamenti, dal turno elettorale generale, in misura non superiore al 50% di quello spettante ai rispettivi consiglieri e alle medesime condizioni. Se la partecipazione costituisce attività professionale o prestazione di lavoro autonomo occasionale, può essere remunerata sulla base di tariffe o con misura maggiorata rispetto ai normali gettoni.

Effettiva partecipazione alle sedute

Il gettone di presenza è subordinato alla effettiva partecipazione. Gli enti locali devono disciplinare con proprio regolamento il tempo minimo di presenza necessario per maturare il gettone. Nessun gettone spetta per sedute andate deserte. In caso di seduta protratta oltre la mezzanotte, spetta un solo gettone.

Invarianza della misura e irrilevanza delle variazioni demografiche

Le modifiche della classificazione della sede segretarile o la sua riqualificazione, nonché le variazioni della popolazione residente intervenute durante la vigenza del regolamento, non incidono sulla misura delle indennità di carica e dei gettoni di presenza.

Cumulo di indennità e gettoni

Chi percepisce un’indennità di carica non ha diritto ad alcun gettone per le sedute degli organi collegiali del medesimo ente. Le indennità previste per cariche contemporanee, di regola, non sono cumulabili: l’amministratore deve optare per una sola indennità. È inoltre vietato il cumulo tra indennità del capo II e gettoni del capo III. Per le cariche comunali e delle comunità trentine si applica la disciplina provinciale. In Alto Adige, dal turno elettorale generale 2015, è consentito il cumulo tra le indennità di sindaco, vicesindaco e assessore comunale con il 60% dell’indennità delle corrispondenti cariche nelle comunità comprensoriali, oltre ai gettoni di presenza dei relativi consigli.

Limiti al cumulo dei gettoni

I gettoni di presenza dovuti per sedute di consigli e commissioni dello stesso ente nella medesima giornata sono cumulabili al massimo fino a due. Restano comunque cumulabili, salvo diversa disciplina provinciale, i gettoni dovuti per mandati o rappresentanze presso enti diversi.

Decorrenza e cessazione dell’efficacia della disciplina precedente

Per i comuni rinnovati nel 2015, le nuove misure si applicano dalla proclamazione o dalla nomina/elezione, secondo la carica; per i sindaci, assessori, presidenti del consiglio e consiglieri dei comuni rinnovati nel 2014 o prorogati al 31 dicembre 2015 per fusione, decorrono dal 1° giugno 2015. Per organi di unioni, associazioni, consorzi obbligatori, comunità trentine e comunità comprensoriali bolzanine, la disciplina si applica dalla prima elezione o nomina successiva al rinnovo generale delle amministrazioni comunali; per i consorzi-azienda, dalla prima elezione o nomina successiva al rinnovo generale. Con tali decorrenze cessano di avere efficacia il DPReg. 20 aprile 2010, n. 4/L e il DPReg. 11 maggio 2010, n. 11/L.

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