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Messaggio

Messaggio numero 87 del 24-3-2000

Pensionamento anticipato dei lavoratori socialmente utili. Titolari di assegno di invalidità.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che i lavoratori rientranti nella disciplina transitoria dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 468/1997, se titolari di assegno di invalidità, possono essere ammessi alla contribuzione volontaria e al successivo pensionamento anticipato di vecchiaia o di anzianità, purché ricorrano le condizioni già indicate dalle circolari n. 181/1998 e n. 194/1999. L'assegno di invalidità deve essere revocato dalla decorrenza della pensione anticipata.

Chiarimenti su contributi volontari e pensionamento anticipato per titolari di assegno di invalidità nei lavori socialmente utili

Chiarimenti sulla disciplina transitoria per lavoratori LSU titolari di assegno di invalidità

Il documento fornisce chiarimenti applicativi per i lavoratori destinatari della disciplina transitoria prevista dall'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 468/1997, con particolare riferimento a coloro che sono titolari di assegno di invalidità e che abbiano presentato domanda di pensione anticipata di vecchiaia o di anzianità. Lo scopo è precisare se tale titolarità osti o meno all'accesso alla contribuzione volontaria e al successivo pensionamento anticipato.

Quadro normativo richiamato

Vengono richiamate le disposizioni del decreto 21 maggio 1998 e della legge n. 222/1984, oltre alle circolari n. 181 del 6 agosto 1998 e n. 194 del 4 novembre 1999.

In particolare:

  • l'articolo 1 del decreto 21 maggio 1998 individua i lavoratori che hanno maturato una permanenza nei progetti di lavori socialmente utili di almeno dodici mesi entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli già effettivamente impegnati nei progetti alla medesima data che raggiungano nel 1998 una permanenza di almeno dodici mesi mediante completamento dei progetti;
  • l'articolo 2, comma 1, stabilisce che tali lavoratori, se a meno di cinque anni dal raggiungimento dei requisiti per la pensione di anzianità o vecchiaia secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto, sono ammessi alla contribuzione volontaria per il periodo mancante;
  • il comma 2 del medesimo articolo prevede che i lavoratori ammessi alla contribuzione volontaria siano collocati immediatamente in pensione, in deroga alle norme vigenti, con trattamento ridotto commisurato all'effettiva anzianità contributiva dimostrabile al momento della domanda.

Effetti della titolarità dell'assegno di invalidità

Il documento precisa che la titolarità dell'assegno di invalidità non costituisce un impedimento all'ammissione alla contribuzione volontaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Ne deriva che i lavoratori titolari di assegno di invalidità e rientranti nella disciplina transitoria di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n. 468/1997 possono:

  • essere ammessi alla contribuzione volontaria;
  • conseguentemente accedere al pensionamento anticipato di vecchiaia o di anzianità;
  • farlo purché siano soddisfatte le condizioni già illustrate nelle circolari n. 181/1998 e n. 194/1999.

Revoca dell'assegno di invalidità

Il documento stabilisce inoltre che l'assegno di invalidità deve essere revocato con effetto dalla decorrenza del trattamento anticipato di pensione.

Conclusione operativa

Il chiarimento, dunque, conferma la compatibilità tra titolarità dell'assegno di invalidità e accesso alla disciplina transitoria per i lavoratori in lavori socialmente utili, ma subordinando il passaggio alla pensione anticipata alla presenza delle condizioni normative e amministrative già previste e alla conseguente cessazione dell'assegno di invalidità dalla data di decorrenza della pensione.

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