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Messaggio

Messaggio numero 37 del 6-3-2000

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 articolo 56. Riflessi sulle pensioni di azianità in regime internazionale.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che la disciplina sul pensionamento di anzianità per gli operai si applica anche ai lavoratori migranti, residenti in Italia o all'estero. Indica inoltre come attestare la qualifica di operaio per chi ha lavorato in Paesi extra UE o UE e specifica alcune esenzioni documentali per Germania, Lussemburgo e Austria.

Applicazione dell'art. 59, comma 7, lett. a), legge n. 449/1997 ai lavoratori migranti con qualifica di operaio

Applicazione dell'art. 59, comma 7, lettera a), legge n. 449/1997

Il documento affronta il quesito relativo all'applicabilità della disciplina sul pensionamento di anzianità dei lavoratori con qualifica di operaio anche ai lavoratori migranti. In particolare, viene confermato che la normativa richiamata trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori migranti residenti sia in Italia sia all'estero.

Ambito soggettivo di applicazione

Il chiarimento riguarda i lavoratori migranti che abbiano la qualifica di operaio e che risultino assicurati:

  • presso Stati legati all'Italia da convenzioni internazionali di sicurezza sociale;
  • oppure in Paesi aderenti alla Comunità Europea.

Il documento richiama inoltre le precedenti circolari n. 2 del 5 gennaio 1998 e n. 81 del 9 aprile 1998, che avevano già fornito indicazioni operative per l'applicazione della normativa in relazione al possesso della qualifica di operaio.

Modalità di prova della qualifica di operaio nei Paesi extra UE

Per i lavoratori assicurati in Paesi extra comunitari collegati all'Italia da convenzioni bilaterali, la qualifica di operaio deve essere documentata quando non risulti dall'estratto contributivo. In tal caso, essa può essere attestata mediante:

  • certificazione dell'Ente previdenziale estero;
  • oppure apposita dichiarazione di responsabilità dell'azienda presso la quale è stata svolta l'attività lavorativa.

Lavoratori assicurati in specifici regimi esteri

Il documento precisa che la dichiarazione di responsabilità dell'azienda non è richiesta per i lavoratori migranti iscritti ai regimi di assicurazione per operai in:

  • Germania (LVA);
  • Lussemburgo (EAVI);
  • Austria (PVArb).

Lavoratori che hanno svolto attività in Stati membri dell'Unione Europea

Per i lavoratori che abbiano svolto attività lavorativa in Stati membri dell'Unione Europea, la qualifica di operaio è ricavabile dal formulario E205, alla voce "professione".

Conclusione operativa

Il documento conferma quindi l'estensione della disciplina ai lavoratori migranti e disciplina le modalità di prova della qualifica di operaio in funzione del Paese di assicurazione o di svolgimento dell'attività lavorativa, distinguendo tra Paesi extra UE convenzionati, specifici regimi previdenziali di Germania, Lussemburgo e Austria, e Stati membri dell'Unione Europea.

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