Messaggio numero 39 del 7-3-2000
Regolamenti CEE: Campo di applicazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento riepiloga i principi e le regole sul campo di applicazione territoriale, personale e materiale dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale, indicando Stati e territori inclusi o esclusi, categorie di soggetti tutelati e prestazioni coperte.
Ambito di applicazione dei regolamenti CEE di sicurezza sociale
Ambito di applicazione dei regolamenti CEE di sicurezza sociale
Il documento fornisce un quadro generale, utile come strumento di lavoro, sul campo di applicazione dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale. L’attenzione è rivolta ai profili territoriale, soggettivo e materiale, con indicazione puntuale degli Stati, territori e categorie di prestazioni interessati.
Ambito di applicazione territoriale
La normativa comunitaria di sicurezza sociale è dichiarata immediatamente e direttamente applicabile nel territorio dei 15 Paesi allora membri della Comunità/Unione Europea:
- Austria
- Belgio
- Danimarca
- Finlandia
- Francia
- Germania
- Grecia
- Irlanda
- Lussemburgo
- Paesi Bassi
- Portogallo
- Regno Unito (Gran Bretagna e Irlanda del Nord)
- Spagna
- Svezia
La stessa disciplina si applica anche ai Paesi aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, pur non essendo membri della Comunità, e cioè:
- Islanda, dal 1° gennaio 1994
- Norvegia, dal 1° gennaio 1994
- Liechtenstein, dal 1° maggio 1995
Per tali Stati SEE, le disposizioni comunitarie adottate dopo le rispettive date di adesione non sono immediatamente applicabili, ma lo diventano solo dopo l’approvazione formale del Comitato misto CEE-SEE.
Il documento precisa inoltre che i regolamenti sono direttamente applicabili anche in alcuni territori considerati da alcuni Stati come territori metropolitani, mentre altri territori, pur collegati giuridicamente a Stati dell’Unione Europea, sono espressamente esclusi.
Altri territori inclusi nel campo di applicazione
Sono espressamente indicati come territori ai quali si applicano i regolamenti:
- Isole Åland (Finlandia)
- Dipartimenti francesi d’oltremare:
- Guyana francese
- Martinica
- Guadalupa
- Réunion
- Saint-Martin e Saint-Barthélemi, facenti parte del Dipartimento della Guadalupa
- Arcipelago di Svalbard (Norvegia), comprendente Spitsbergen, isola degli Orsi e altre isole minori
- Gibilterra (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), con proprio organismo di collegamento e proprie istituzioni previdenziali indicate nel regolamento n. 574/72
- Isole Azzorre e Madera (Portogallo), anch’esse dotate di proprio organismo di collegamento e proprie istituzioni previdenziali indicate nel regolamento n. 574/72
- Isole Canarie (Spagna)
- Ceuta e Melilla (Spagna)
Territori esclusi dal campo di applicazione
Sono indicati come esclusi dal campo di applicazione dei regolamenti:
- Isole Faerøer (Danimarca)
- Groenlandia (Danimarca), per la quale i regolamenti non si applicano dal 1° febbraio 1985
- Cipro (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord)
- Isola di Man (Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), alla quale continua ad applicarsi la convenzione di sicurezza sociale italo-britannica del 28 novembre 1951
- Isole del Canale o Normanne (Jersey, Guernsey e dipendenze: Alderney, Sark, Brechou, Herm, Jethou, Lihou), alle quali è stata estesa la medesima convenzione italo-britannica
- Paesi e territori d’oltremare indicati nell’allegato II del Trattato C.E., tra cui:
- Anguilla
- Antille Olandesi: Bonaire, Curaçao, Saba, Saint Eustatius, Saint Maarten
- Aruba
- Bermude
- Georgia del Sud e isole Sandwich del Sud
- Groenlandia
- Isole Cayman
- Isole Falkland (o Malvine)
- Isole Turks e Caicos
- Isole Vergini britanniche
- Isole Wallis e Futuna
- Montserrat
- Mayotte
- Nuova Caledonia e dipendenze
- Pitcairn
- Polinesia francese
- Sant’Elena e dipendenze
- Saint Pierre e Miquelon
- Terre australi e antartiche francesi
- Territori dell’Antartico britannico
- Territori britannici dell’Oceano Indiano
Per la Groenlandia il documento precisa anche che sono fatti salvi i diritti acquisiti o in corso di acquisizione al 13 giugno 1985, data di entrata in vigore del regolamento n. 1661/85. Restano inoltre in vigore alcune disposizioni del regolamento n. 1408/71 e del regolamento n. 574/72 relative alle cure urgenti per malattia e maternità in caso di soggiorno temporaneo.
Ambito di applicazione personale
I regolamenti comunitari di sicurezza sociale si applicano alle seguenti categorie di soggetti:
- lavoratori subordinati o autonomi soggetti o già soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri o degli Stati firmatari dell’Accordo SEE, purché cittadini di tali Stati
- apolidi o profughi, a prescindere dalla cittadinanza, se residenti nel territorio di uno di tali Stati
- familiari e superstiti, a prescindere dalla cittadinanza, dei soggetti di cui alle lettere precedenti
- superstiti dei lavoratori di cui alla lettera a), indipendentemente dalla cittadinanza del lavoratore deceduto, se i superstiti sono cittadini di uno degli Stati membri o degli Stati firmatari dell’Accordo SEE, oppure apolidi o profughi residenti in uno degli Stati membri
- iscritti nei regimi speciali per pubblici dipendenti e personale assimilato
Il requisito della cittadinanza deve essere verificato alla data di presentazione della domanda di prestazione previdenziale oppure alla data di svolgimento dell’attività lavorativa nel territorio della Comunità, secondo il richiamo alla sentenza della Corte di Giustizia n. 10/78 del 12 ottobre 1978 (Belbouab).
Ambito di applicazione oggettivo o materiale
Sul piano materiale, i regolamenti comunitari di sicurezza sociale si applicano a un ampio insieme di prestazioni previdenziali. In particolare, il documento ricomprende:
- pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria
- pensioni dei fondi speciali gestiti dall’Istituto o da altri enti, tra cui INPDAI, ENPALS, INPGI e INPDAP
- pensioni delle Casse di previdenza dei liberi professionisti
- prestazioni per malattia e maternità
- indennità di disoccupazione
- integrazioni salariali
- prestazioni familiari
- rendite per infortuni sul lavoro e malattie professionali
Nel complesso, il testo evidenzia la volontà di offrire una sintesi operativa delle regole comunitarie applicabili in materia di sicurezza sociale, distinguendo con precisione territori inclusi ed esclusi, soggetti protetti e prestazioni soggette alla disciplina europea.
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