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Sentenza

Sentenza del 24/05/2016 n. 967 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana

Riscossione - Iscrizione ipotecaria su bene immobile che fa parte del fondo patrimoniale - Legittimità - Sussiste solo alle condizioni previste dall'art. 170 cod. civ..

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'iscrizione ipotecaria su un immobile conferito in un fondo patrimoniale, sostenendo che tale bene fosse destinato ai bisogni della famiglia e quindi protetto dai vincoli esecutivi e cautelari per obbligazioni estranee a tali bisogni. La questione riguarda l'applicazione dell'art. 170 cod. civ., secondo cui l'esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui relativi frutti è ammessa soltanto per debiti contratti per esigenze familiari, purché il creditore non fosse a conoscenza dell'estraneità del debito rispetto a tali esigenze.

La decisione

La sentenza ha stabilito che l'iscrizione ipotecaria prevista dall'art. 77 del d.P.R. n. 602/1973 non è automaticamente legittima quando riguarda un bene appartenente a un fondo patrimoniale. Essa è consentita solo se l'obbligazione tributaria è strumentale ai bisogni della famiglia oppure se il creditore non conosceva l'estraneità del debito rispetto a tali bisogni. In presenza di un debito contratto per finalità estranee alla famiglia e della conoscenza di tale circostanza da parte del creditore, l'iscrizione ipotecaria non può essere eseguita.

Norme richiamate

  • Art. 170 cod. civ.

    L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.

    La norma limita l'aggressione dei beni del fondo patrimoniale: il vincolo opera quando il debito è estraneo ai bisogni della famiglia e il creditore era consapevole di tale estraneità.

  • Art. 77, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La disposizione consente l'iscrizione ipotecaria per la riscossione coattiva, ma il suo esercizio deve rispettare i limiti sostanziali derivanti dall'art. 170 cod. civ. quando il bene è inserito in un fondo patrimoniale.

Massime di principio

  • L'iscrizione ipotecaria su un immobile compreso in un fondo patrimoniale non è automaticamente esclusa, ma deve essere valutata alla luce delle condizioni dell'art. 170 cod. civ.
  • È necessario verificare se il debito sia stato contratto per soddisfare bisogni della famiglia oppure per finalità estranee, personali o professionali.
  • Se il debito è estraneo ai bisogni familiari, occorre inoltre accertare se il creditore conoscesse tale estraneità al momento della concessione o dell'esercizio della garanzia.
  • La mera natura tributaria del debito non rende di per sé legittima l'iscrizione ipotecaria: l'amministrazione deve comunque rispettare la tutela prevista per i beni del fondo patrimoniale.
  • La costituzione del fondo patrimoniale non costituisce uno strumento generale per sottrarre i beni ai creditori; la protezione opera solo entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.

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