Sentenza n. 5483/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del silenzio-diniego formatosi sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata in data 27 marzo 2026 ed avente ad oggetto la documentazione formata dal Corpo di Polizia Locale del Comune di Napoli - Unità Operativa “San Lorenzo” - in relazione al sinistro stradale del 3 marzo 2026 in Napoli alla Via S. Ignazio di Loyola, civ. 135, ivi comprese le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso la dinamica del sinistro; con istanza istruttoria urgente di conservazione delle registrazioni medesime; con condanna del Comune resistente all’esibizione e al rilascio degli atti richiesti, oltre alle spese, competenze e onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-diniego sull’istanza di accesso alla documentazione della Polizia Locale relativa a un sinistro stradale del 3 marzo 2026, comprese le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, coinvolto in un sinistro stradale avvenuto a Napoli il 3 marzo 2026, aveva chiesto il 27 marzo 2026 il verbale di rilevamento e i relativi allegati, comprese planimetrie, fotografie, dichiarazioni, rilievi tecnici e relazioni di servizio, nonché le registrazioni delle telecamere che avrebbero ripreso l’evento. Formatosi il silenzio-diniego, ha impugnato il mancato riscontro, sostenendo la propria legittimazione all’accesso e chiedendo anche la conservazione urgente delle registrazioni. Il Comune ha eccepito l’irricevibilità per inesistenza della notificazione del ricorso. Il ricorrente ha chiesto di sanare la notificazione per raggiungimento dello scopo o, in subordine, di essere autorizzato a rinnovarla.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per inesistenza della notificazione. È risultato pacifico che, per un errore nel deposito telematico, era stata inserita nel campo delle notifiche la ricevuta di trasmissione dell’istanza di accesso, senza che fosse mai stato avviato un procedimento notificatorio del ricorso. Il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio-rigetto, perfezionatosi il 26 aprile 2026, era quindi decorso senza notificazione. La successiva conoscenza del ricorso da parte del Comune tramite consultazione del sito, l’accesso al fascicolo telematico e la costituzione in giudizio del 16 giugno 2026 non potevano sanare ex tunc l’omissione né far rivivere il potere di impugnazione ormai consumato. La rinnovazione è ammessa in caso di notificazione materialmente esistente ma nulla, non quando l’attività notificatoria sia del tutto mancata; per la stessa ragione non poteva essere autorizzata. Il giudice non ha esaminato nel merito la legittimazione all’accesso né la domanda di conservazione delle registrazioni. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 25, comma 4, l. 241/1990
La ontologica insussistenza di qualsivoglia forma di procedimento notificatorio del ricorso -nel termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio-rigetto, nella fattispecie perfezionatosi in data 26 aprile 2026- depone per la irricevibilità del ricorso
Il ricorso contro il silenzio-rigetto sull’accesso deve essere notificato entro trenta giorni dalla formazione del silenzio; la mancata attivazione di qualsiasi procedimento notificatorio entro tale termine comporta l’irricevibilità.
art. 41 c.p.a.
Per la notifica del ricorso inesistente la possibilità di una sua rinnovazione deve essere esclusa perché, altrimenti, risulterebbe violato il fondamentale principio per cui, nel processo amministrativo, il diritto di azione è sottoposto al termine decadenziale previsto dalla legge, a garanzia della fondamentale esigenza di stabilità degli effetti giuridici degli atti amministrativi.
Il termine decadenziale per la notificazione del ricorso non può essere eluso mediante rinnovazione quando la notificazione sia del tutto inesistente, poiché ciò comprometterebbe la stabilità degli effetti degli atti amministrativi.
Massime di principio
- Nel rito in materia di accesso, il ricorso contro il silenzio-rigetto deve essere notificato entro il termine di trenta giorni dalla formazione del silenzio; se entro tale termine non è avviato alcun procedimento notificatorio, il ricorso è irricevibile.
- La costituzione dell’amministrazione non sana con effetto retroattivo l’inesistenza della notificazione dell’atto introduttivo, quando sia intervenuta dopo la scadenza del termine decadenziale per impugnare.
- La rinnovazione della notificazione può essere disposta o eseguita per una notificazione materialmente esistente ma nulla, ma non per la totale omissione di qualsiasi attività notificatoria.
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