Sentenza del 10/03/2016 n. 2321 - Comm. Trib. Prov. Milano
PROCESSO TRIBUTARIO - Cartella di pagamento - Vizi - Tempestiva deduzione - Omissione - Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta: la prova della regolare notificazione ha reso incontestabile la cartella relativamente ai vizi che non erano stati dedotti nei termini. È stato inoltre escluso che l’agente della riscossione dovesse depositare necessariamente la copia integrale della cartella per sostenere la validità della procedura.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la validità della notificazione della cartella di pagamento e le conseguenze della mancata tempestiva contestazione dei vizi propri della cartella. Il destinatario aveva dedotto soltanto di non aver ricevuto la notifica; tuttavia, l’agente della riscossione ne aveva dimostrato la regolarità. Non essendo stati contestati tempestivamente gli eventuali vizi della cartella, tali contestazioni sono risultate precluse. Inoltre, non sussisteva a carico dell’agente l’obbligo di produrre in giudizio la copia integrale della cartella.
Massime di principio
- Quando il destinatario contesta soltanto di non aver ricevuto la cartella, l’agente della riscossione può superare la contestazione dimostrando la regolarità della notificazione.
- Una volta provata la notifica, non è normalmente possibile introdurre tardivamente contestazioni relative ai vizi propri della cartella: tali vizi devono essere dedotti tempestivamente.
- L’agente della riscossione non è tenuto, in ogni caso, a produrre la copia integrale della cartella se la controversia riguarda esclusivamente la notificazione e la sua regolarità è stata adeguatamente provata.
- Chi riceve una cartella di pagamento deve verificare immediatamente sia la validità della notifica sia il contenuto e i possibili vizi dell’atto, formulando tutte le contestazioni entro i termini applicabili.
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