Cassazione Civile, Ordinanza n. 06014/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (richiedente asilo)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento dell’Unità Dublino che disponeva il trasferimento del richiedente protezione internazionale in Francia ai sensi del Regolamento UE n. 604/2013 (Dublino III). Il Tribunale di Roma aveva annullato il trasferimento ritenendo che, nel caso concreto, dovesse prevalere il principio di non refoulement, in ragione del rischio di respingimento indiretto verso il Pakistan e del precario quadro di sicurezza del Paese di origine; aveva inoltre valorizzato la clausola discrezionale di sovranità ex art. 17 del Regolamento, anche in considerazione del percorso di integrazione sociale e lavorativa svolto in Italia. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 17, 18 e 23 del Regolamento Dublino III, dell’art. 33 della Convenzione di Ginevra, nonché degli artt. 11 Cost. e 267 TFUE, sostenendo che il trasferimento fosse vincolato verso lo Stato membro competente, già tenuto al rispetto del principio di non respingimento, e che fossero irrilevanti le doglianze relative alla situazione del Paese di origine, pena l’apertura a fenomeni di asylum shopping.
La decisione
La Corte ha esaminato il ricorso alla luce di sopravvenienze giurisprudenziali: una sentenza della Corte di giustizia UE del 30 novembre 2023 e la decisione delle Sezioni Unite n. 935/2025. Ha ribadito che il giudice dello Stato membro richiedente non può sindacare il rischio di refoulement indiretto fondandosi su una diversa valutazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale nello Stato membro richiesto, salvo carenze sistemiche nel sistema di asilo e accoglienza di quest’ultimo. Tuttavia, ha anche precisato che, nell’ambito dell’impugnazione del trasferimento Dublino, può essere scrutinato il mancato esame da parte dell’autorità Dublino della sussistenza di presupposti per la protezione complementare di diritto nazionale, quale possibile ragione di esercizio della clausola discrezionale ex art. 17 del Regolamento. Nel caso concreto, il Tribunale aveva già fondato l’annullamento del trasferimento anche su questa autonoma ratio, valorizzando le allegazioni sull’integrazione socio-lavorativa del richiedente e la rilevanza della protezione complementare; tale ratio non è stata adeguatamente censurata dal Ministero. Per questo la Corte ha lasciato ferma la decisione di merito e ha compensato le spese.
Norme richiamate
art. 17 Regolamento (UE) n. 604/2013
"In deroga all’articolo 3, paragrafo 1, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento"
La clausola discrezionale non impone allo Stato membro di esaminare la domanda, ma consente il suo esercizio anche per ragioni umanitarie o connesse alla protezione complementare di diritto nazionale; il giudice può verificare se il mancato esercizio integri un rifiuto tacito, purché il tema sia stato allegato dalla parte.
art. 18 Regolamento (UE) n. 604/2013
Norma richiamata per la disciplina del trasferimento verso lo Stato membro competente.
art. 23 Regolamento (UE) n. 604/2013
Richiamato dal ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate nel quadro del Regolamento Dublino III.
art. 3 Convenzione di Ginevra
Richiamato dal ricorrente a sostegno del principio di non respingimento.
art. 11 Cost.
Richiamato dal ricorrente nel quadro del coordinamento tra ordinamento interno e obblighi internazionali/eurounitari.
art. 267 TFUE
Richiamato dal ricorrente in relazione ai rapporti con il rinvio pregiudiziale e l’interpretazione del diritto UE.
art. 3 CEDU
La Corte lo menziona quale parametro evocato dal giudice di merito per il principio di non refoulement.
artt. 4 e 19 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamati come parametri di tutela contro trattamenti vietati e respingimenti.
art. 10, comma 3, Cost.
La Corte lo valorizza come fondamento costituzionale del diritto d’asilo e della protezione complementare nazionale.
art. 6, par. 4, direttiva 2008/115/CE
Richiamata per affermare che gli Stati membri possono rilasciare autorizzazioni di soggiorno per motivi umanitari, caritatevoli o di altra natura.
art. 27 Regolamento (UE) n. 604/2013
Richiamato con riferimento al procedimento di impugnazione delle decisioni di trasferimento.
art. 3 d.lgs. n. 25/2008
Richiamato in relazione al rito e all’impugnazione delle decisioni Dublino.
art. 3, lett. e-bis), d.l. n. 13/2017, conv. con modif. dalla L. n. 46/2017
Richiamato per il quadro procedurale dell’impugnazione delle decisioni di trasferimento.
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione della decisione di trasferimento Dublino, il giudice dello Stato membro richiedente non può sostituire la propria valutazione a quella dello Stato membro richiesto sul rischio di violazione del principio di non refoulement, salvo che siano dedotte e accertate carenze sistemiche nella procedura di asilo o nelle condizioni di accoglienza dello Stato richiesto.
- La clausola discrezionale dell’art. 17 del Regolamento Dublino III non crea un obbligo di presa in carico, ma può essere attivata anche in presenza di ragioni umanitarie previste dall’ordinamento nazionale; il suo mancato esercizio può essere sindacato come rifiuto tacito se il richiedente ha allegato i relativi presupposti.
- Ai fini del controllo giurisdizionale sul trasferimento, il richiedente può far valere anche la mancata considerazione, da parte dell’autorità Dublino, dei presupposti per la protezione complementare di diritto interno, purché tali fatti siano stati allegati in sede amministrativa o giudiziale.
- Il giudice di merito può confermare l’annullamento del trasferimento quando la decisione impugnata sia sorretta da una autonoma ratio decidendi non specificamente censurata in cassazione.
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