Cassazione Civile, Ordinanza n. 05559/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La controversia nasce da un appalto stipulato per la realizzazione di nastri trasportatori destinati al porto di Manfredonia. L'impresa esecutrice, poi divenuta cessionaria di un ramo d'azienda del fallimento originario, conveniva il committente chiedendo l'accertamento della corretta esecuzione dei lavori, l'imputazione al committente dei ritardi, il riconoscimento di diversi oneri e compensi aggiuntivi, nonché la condanna al pagamento di riserve, costi di presidio dell'impianto, lavori extra, progetto di variante, collaudi, spostamento uffici e saldo finale. Il committente resisteva e proponeva domande riconvenzionali, sostenendo che il ritardo e il mancato completamento fossero imputabili all'appaltatore, chiedendo penali, rimborsi per ripristini, mancato esercizio dell'impianto e altri danni. In appello la Corte territoriale ha riformato in parte la decisione di primo grado, ha qualificato il rapporto come appalto "chiavi in mano", ha rigettato la domanda di risoluzione per inadempimento del committente, ha accolto alcune domande del committente sull'inefficacia del verbale di ultimazione lavori e su taluni ripristini, e ha rideterminato le somme dovute. Contro tale decisione l'appaltatore ha proposto cinque motivi di ricorso per cassazione, deducendo: 1) violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata considerazione di fatti pacifici relativi all'obbligo del committente di potenziare l'impianto elettrico; 2) violazione di norme civilistiche e dei canoni di interpretazione contrattuale, sostenendo che anche nell'appalto chiavi in mano permanga la necessaria cooperazione del committente; 3) nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente sulle richieste di proroga dei termini per ritardi non imputabili all'appaltatore; 4) violazione dell'art. 31 d.P.R. 1063/1962 in tema di proroga dei termini contrattuali; 5) errata interpretazione delle clausole del capitolato relative a custodia e manutenzione dell'opera. Il committente ha proposto ricorso incidentale, tardivo, contestando la validità della riserva sulle somme riconosciute e il rigetto della penale per ritardo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché le censure, pur formalmente formulate come violazioni di legge o vizi processuali, miravano in realtà a sollecitare una nuova valutazione di fatto e una diversa interpretazione del contratto, attività precluse in sede di legittimità quando la motivazione della sentenza impugnata è adeguata. Ha inoltre dichiarato inefficace il ricorso incidentale del committente perché tardivo rispetto al termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza d'appello; essendo il ricorso principale inammissibile, il ricorso incidentale tardivo è risultato inefficace ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c. La Corte ha quindi posto le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente principale e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La violazione può essere dedotta in cassazione solo se il giudice ometta di considerare risultanze decisive specificamente dedotte o ponga a fondamento della decisione fatti reputati notori o di scienza personale; non consente invece di contestare la valutazione delle prove.
artt. 1206, 1175, 1375, 1374, 1362, 1366, 1369 e 1371 c.c.
Le censure che invocano tali norme devono indicare specificamente quale affermazione di diritto della sentenza sia in contrasto con i canoni regolatori; non è ammissibile usare la doglianza per ottenere una rivalutazione dell'interpretazione contrattuale compiuta dal giudice di merito.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è censurabile solo se mancante, apparente o irriducibilmente contraddittoria; non ricorre il vizio quando la Corte d'appello abbia effettivamente esaminato le questioni sollevate dalle parti.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per difetto di motivazione non sussiste quando la decisione contiene una reale presa di posizione sulle questioni controverse.
art. 118 disp. att. c.p.c.
La motivazione deve essere intellegibile e non meramente apparente; nel caso esaminato la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata non fosse viziata sotto questo profilo.
art. 112 c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia è inammissibile se la sentenza impugnata ha in realtà affrontato le questioni dedotte.
art. 31 d.P.R. 1063/1962
La censura sulla proroga dei termini è stata ritenuta inammissibile perché la questione non risultava trattata dalla sentenza impugnata né adeguatamente dedotta in precedenza nel giudizio di merito.
artt. 1362 e 1363 c.c.
Le clausole contrattuali non possono essere contestate in cassazione limitandosi a criticare il risultato interpretativo: occorre denunciare la violazione dei criteri ermeneutici, non proporre una diversa lettura del testo contrattuale.
art. 54 R.D. 350/1865
Richiamato nel ricorso incidentale per sostenere che le riserve sarebbero ammissibili solo per compensi e non per interessi.
artt. 35-36 d.P.R. 1063/1962
Richiamati nel ricorso incidentale come disciplina degli interessi maturati nei rapporti di appalto pubblico.
art. 1382 c.c.
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla domanda di penale per ritardo nell'ultimazione dei lavori.
art. 334, comma 2, c.p.c.
Il ricorso incidentale tardivo diventa inefficace quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di riesame del merito, della ricostruzione dei fatti o dell'interpretazione delle risultanze istruttorie compiute dal giudice territoriale.
- La deduzione del vizio ex art. 115 c.p.c. è ammissibile solo quando il giudice ometta di considerare un fatto decisivo specificamente allegato come pacifico o fondi la decisione su fatti notori o di scienza personale; non basta contestare la valutazione delle prove.
- La denuncia di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale richiede l'indicazione puntuale dell'errore di diritto commesso dal giudice di merito; è inammissibile limitarsi a proporre una diversa lettura del contratto.
- Il vizio di omessa pronuncia o di motivazione apparente non sussiste se la sentenza impugnata affronta effettivamente le questioni devolute, anche se la parte non condivide la soluzione adottata.
- Il ricorso incidentale tardivo è inefficace se il ricorso principale viene dichiarato inammissibile, con conseguente addebito delle spese alla sola parte che ha proposto il ricorso principale.
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