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Sentenza

Sentenza n. 583/2026 - Latina, Sezione 1

per l'ottemperanza della sentenza n. 415/2025 pubblicata il 26.03.2025 dal Tribunale Ordinario di Latina - sez. lav.;

Giustizia amministrativa202501104

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o parziale esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Latina che aveva riconosciuto il beneficio della carta docente e liquidato le spese di lite con distrazione in favore del difensore

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Latina, passata in giudicato e notificata al Ministero, nella parte relativa al riconoscimento del beneficio economico della carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per l'importo di 1.000 euro oltre accessori, nonché nella parte relativa al pagamento delle spese vive e delle competenze processuali liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre richiesta la fissazione di una somma dovuta per ogni successiva violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione ha accreditato nel borsellino elettronico della ricorrente l'importo relativo alla carta docente. La ricorrente ha quindi chiesto la cessazione parziale della materia del contendere, insistendo sull'esecuzione della statuizione relativa alle spese processuali distratte in favore del difensore.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente all'obbligo di attribuire alla ricorrente il beneficio della carta docente, poiché l'amministrazione ha dato piena esecuzione a tale parte della sentenza durante il giudizio. Ha invece respinto la domanda di ottemperanza relativa alle spese processuali liquidate con distrazione in favore del difensore. Secondo il Collegio, il difensore antistatario è l'unico legittimato a chiedere l'esecuzione della statuizione sulle spese distratte ai sensi dell'art. 93 c.p.c.; la parte vittoriosa può agire in ottemperanza soltanto per le somme direttamente ad essa dovute a titolo di capitale e interessi. La domanda di astreinte è stata ritenuta priva di oggetto quanto alla carta docente, ormai eseguita, e infondata quanto alle spese distratte, poiché il difensore non era parte ricorrente nel giudizio di ottemperanza. Le spese del giudizio sono state compensate in ragione della reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), di una somma di denaro dovuta alla ricorrente dal Ministero resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato

    La norma disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, ricorrendone i presupposti, la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto non vi è stato luogo a provvedere, poiché la parte dovuta alla ricorrente è stata eseguita e la pretesa relativa alle spese distratte è stata ritenuta infondata.

  • art. 93 c.p.c.

    con distrazione ex art. 93 c.p.c in favore del difensore

    La distrazione delle spese in favore del difensore determina, nei limiti della somma liquidata, un rapporto autonomo tra il difensore distrattario e la parte soccombente; il difensore è pertanto l'unico legittimato a chiedere l'esecuzione della relativa statuizione.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    la sentenza è stata notificata al Ministero resistente il 2 maggio 2025, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, conv. nella l. 28 febbraio 1997 n. 30

    La disposizione è richiamata quale modalità ed effetto della notificazione della sentenza all'amministrazione pubblica.

Massime di principio

  • In presenza di una statuizione giudiziale eseguita integralmente dall'amministrazione durante il giudizio di ottemperanza, limitatamente a quella parte viene meno l'interesse alla decisione di merito e deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
  • Quando una sentenza civile dispone la distrazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore, il difensore distrattario è l'unico legittimato a promuovere il giudizio di ottemperanza relativamente a tale statuizione; la parte vittoriosa non può agire in ottemperanza per il pagamento delle somme distratte in favore del proprio difensore.
  • La distrazione delle spese processuali crea, nei limiti dell'importo liquidato, un rapporto autonomo tra il difensore distrattario e la parte soccombente, distinto sia dal rapporto processuale originario tra le parti sia dal rapporto professionale tra cliente e difensore.
  • La richiesta di astreinte nel giudizio di ottemperanza non può essere accolta quando l'obbligazione nei confronti del ricorrente è stata già eseguita; né può essere utilizzata per ottenere l'esecuzione di somme spettanti a un soggetto diverso dal ricorrente e non parte del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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