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Legge

L.R. Toscana 3/2010

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 “Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Normativa regionaleL.R. Toscana 3/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale modifica la l.r. Toscana 20/2002 sul calendario venatorio: amplia la disciplina dell’allenamento/addestramento cani, introduce regole di sicurezza per le battute al cinghiale, aggiorna le annotazioni sul tesserino venatorio e sui tesserini di selezione, e ridefinisce periodi e modalità di caccia al cinghiale e di prelievo selettivo di cervidi e bovidi. Efficacia di tipo permanente, salvo futuri interventi.

Modifiche al calendario venatorio regionale e alla disciplina dell’allenamento cani

Modifiche al calendario venatorio e alla disciplina della caccia in Toscana

La legge regionale interviene sulla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20, aggiornando varie disposizioni del calendario venatorio e della gestione dell’attività venatoria sul territorio della Toscana. La disciplina risultante riguarda soprattutto allenamento dei cani, sicurezza nelle battute, uso del tesserino venatorio e periodi/modalità di prelievo per alcune specie.

Allenamento e addestramento dei cani

L’allenamento e l’addestramento dei cani da caccia è espressamente ricompreso tra le attività consentite nel quadro della disciplina regionale. La pratica è ammessa:

  • nei giorni fissati dall’articolo 30, comma 10, della l.r. 3/1994;
  • dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre;
  • dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00, in ora legale;
  • sull’intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia.

L’attività è consentita ai soli cacciatori iscritti all’ambito territoriale di caccia (ATC). È inoltre vietata nelle aree interessate da produzioni agricole soggette a danneggiamento ai sensi dell’articolo 42, comma 2, della l.r. 3/1994 e della deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994, n. 588, anche se prive di tabellazione.

Aree, specie e modalità di caccia

La provincia può prevedere, nel calendario venatorio provinciale, che la caccia alla beccaccia si svolga esclusivamente in forma vagante e con l’ausilio del cane da ferma o da cerca.

Per la caccia al cinghiale è introdotta una specifica regola di sicurezza: tutti i partecipanti alle battute devono indossare indumenti ad alta visibilità e possedere idonea formazione sulle regole di comportamento in sicurezza nell’esercizio venatorio.

La caccia al cinghiale è consentita dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio, anche in presenza di terreno coperto da neve, secondo modalità stabilite dal regolamento regionale. Spetta alle province definire zone, periodi e giorni di caccia.

Prelievo selettivo di cervidi e bovidi

Le province predispongono, nel rispetto delle indicazioni dei piani di cui all’articolo 30, comma 6, della l.r. 3/1994, forme di prelievo dal 1° agosto al 15 marzo di ogni anno, sulla base di piani di assestamento delle popolazioni di capriolo, daino, muflone e cervo.

Se manca il piano di assestamento provinciale, nelle aziende faunistico-venatorie possono essere autorizzati dalla provincia i piani presentati dal concessionario. Il prelievo può avvenire anche con terreno coperto da neve. Nei periodi 1° agosto-terza domenica di settembre e 1° febbraio-15 marzo è consentito per cinque giorni a settimana, esclusi martedì e venerdì.

Tesserino venatorio e annotazioni obbligatorie

Il cacciatore deve segnare all’inizio della giornata venatoria, con segno indelebile scuro, la data e l’ATC o l’istituto privato, indicando anche l’eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento.

Dopo l’abbattimento devono essere annotati:

  • ogni capo di selvaggina stanziale;
  • ogni capo di beccaccia.

Per la selvaggina migratoria, il numero dei capi abbattuti va indicato al termine della giornata. Il tesserino consente di utilizzare il numero complessivo di giornate spettanti per l’intera stagione venatoria, compresa tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio; le giornate effettuate ai sensi di altre disposizioni regionali o in altre regioni sono cumulabili.

Tesserino provinciale per la caccia di selezione

Per la caccia di selezione a cervidi e bovidi, le province rilasciano ai cacciatori abilitati un apposito tesserino provinciale su cui annotare giornate di caccia e abbattimenti fino al completamento del piano di abbattimento assegnato. Nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio deve essere segnato anche il tesserino venatorio ordinario.

Decorrenza e attualità della disciplina

La legge ha effetto permanente come modifica della l.r. 20/2002 e non è legata a un esercizio finanziario o a una fase transitoria specifica.

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