L.R. Toscana 2/2010
Modifiche della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana 3 febbraio 2010, n. 2 riforma la l.r. 3/1994 su caccia e fauna selvatica: ridefinisce pianificazione, ATC, gestione ungulati, controlli e deroghe, introduce nuovi organi consultivi e norme finanziarie. Le disposizioni transitorie prevedono l’adeguamento del regolamento entro 180 giorni; alcune norme del titolo VI restano vigenti solo fino al PAR, quindi l’atto è oggi sostanzialmente superato.
Modifiche alla disciplina toscana su fauna selvatica e attività venatoria
Modifiche alla disciplina toscana su fauna selvatica e attività venatoria
La legge regionale Toscana n. 2 del 2010 interviene in modo ampio sulla l.r. 3/1994, recependo e riorganizzando la disciplina regionale in materia di protezione della fauna selvatica, pianificazione faunistico-venatoria e prelievo venatorio. Il provvedimento rafforza il ruolo della programmazione provinciale e degli ATC, disciplina in modo più dettagliato ungulati, controlli, deroghe e vigilanza, e introduce norme finanziarie e transitorie.
Finalità generali e indirizzi di sistema
La Regione Toscana afferma finalità di tutela della fauna e di gestione sostenibile del territorio agro-silvo-pastorale, con attenzione anche al rilancio dell’economia agricola, soprattutto nelle zone montane, purché compatibile con la biodiversità e l’equilibrio faunistico. Viene inoltre promossa la cultura della sicurezza nell’uso delle armi e degli altri mezzi impiegati nell’esercizio venatorio, attraverso informazione, assistenza, consulenza e formazione.
Pianificazione faunistico-venatoria e ripartizione del territorio
L’intero territorio agro-silvo-pastorale regionale è assoggettato a pianificazione faunistico-venatoria. La pianificazione mira, per le specie carnivore, alla conservazione delle capacità produttive e al contenimento naturale di altre specie; per le altre specie, al raggiungimento della densità ottimale, alla conservazione e alla coesistenza con le attività umane.
Le province realizzano la pianificazione tramite destinazione differenziata del territorio, articolandolo in comprensori omogenei. In tale ambito individuano gli istituti e le strutture faunistico-venatorie necessari alla valorizzazione del territorio.
La disciplina fissa alcuni limiti quantitativi rilevanti:
- tra il 20% e il 30% del territorio agro-silvo-pastorale provinciale deve essere destinato alla protezione della fauna selvatica;
- nella quota rientrano anche i territori in cui la caccia è vietata per altre norme, le zone di rispetto venatorio superiori a 150 ettari, i fondi chiusi e le aree sottratte alla caccia programmata;
- la superficie complessiva degli istituti di cui agli articoli 18, 20 e 21 non può superare il 15% del territorio agro-silvo-pastorale provinciale;
- la parte residua, non soggetta ad altre destinazioni, è destinata alla caccia programmata e gestita dagli ATC.
Comprensori, ATC e organizzazione territoriale
Il comprensorio è la base territoriale e organizzativa della programmazione faunistico-venatoria e della gestione. Ha, di regola, dimensioni sub-provinciali, salvo il caso di territorio agro-silvo-pastorale provinciale particolarmente ridotto; può estendersi su aree omogenee di più province contigue, ma non su una sola parte di comune.
All’interno del comprensorio le province individuano, tra l’altro:
- zone e oasi di protezione;
- zone di ripopolamento e cattura;
- centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica;
- aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie;
- aree di addestramento e allenamento cani;
- zone per appostamenti fissi;
- aree compatibili con la presenza di cinghiale e altri ungulati;
- ulteriori ripartizioni territoriali per l’organizzazione del prelievo;
- parchi nazionali e aree protette.
Gli ATC svolgono l’esercizio venatorio in forma programmata e hanno dimensioni subprovinciali. I confini e la denominazione sono stabiliti nel piano faunistico venatorio provinciale; se interessano più province contigue, anche di regioni confinanti, occorre un accordo tra enti interessati.
La gestione è affidata a comitati di gestione composti da rappresentanze agricole, venatorie, ambientali ed enti locali. La provincia nomina i componenti, vigila sull’attività e può impartire direttive. I confini degli ATC devono essere segnalati con tabelle conformi alla legge.
Funzioni e attività degli ATC
Gli ATC sono il fulcro operativo della gestione faunistico-venatoria provinciale. Le loro funzioni comprendono:
- decisioni sull’accesso dei cacciatori;
- programmi di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, con censimenti e documentazione cartografica;
- determinazione del contingente di selvaggina immettibile e dei capi prelevabili, con eventuali limitazioni e razionalizzazioni del prelievo;
- gestione faunistico-venatoria degli ungulati;
- programmi di miglioramento ambientale, come colture per la fauna, ripristino di zone umide e fossati, siepi, cespugli, alberature e tecniche colturali di salvaguardia;
- espressione di parere obbligatorio sul piano faunistico venatorio provinciale;
- determinazione ed erogazione dei contributi per i danni agricoli causati da fauna selvatica e attività venatoria, nonché dei contributi per la prevenzione;
- organizzazione della collaborazione dei cacciatori;
- proposta di istituzione e regolamentazione delle zone di rispetto venatorio;
- ulteriori attività di gestione del territorio per fini faunistici.
Per alcune attività, gli ATC si avvalgono prioritariamente di proprietari, conduttori e agricoltori, con possibilità di convenzioni. Devono inoltre predisporre progetti finalizzati e la relativa rendicontazione; la provincia finanzia i progetti e verifica la coerenza tra attività, direttive e fondi erogati.
Se il comitato di gestione non svolge adeguatamente le attività, la provincia lo diffida a provvedere entro 60 giorni e, in caso di ulteriore inadempimento, interviene direttamente.
Programmazione regionale, piano agricolo regionale e riparto risorse
La programmazione generale è ricondotta al Piano agricolo regionale (PAR), nel quale sono definiti obiettivi e strategie per la gestione del territorio agricolo-forestale destinato alla protezione della fauna e alla caccia programmata. Nel PAR sono anche stabiliti:
- criteri di sostenibilità nelle aree vocate agli ungulati;
- criteri e modalità di monitoraggio della fauna;
- prevenzione e risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere sui fondi;
- risorse per progetti di valorizzazione territoriale, incremento della fauna e ripristino degli equilibri naturali.
La deliberazione regionale annuale di attuazione del PAR ripartisce le risorse disponibili tra province, comuni, associazioni venatorie e Regione secondo percentuali predeterminate. Una quota deve essere destinata agli interventi sul territorio a caccia programmata realizzati tramite ATC. La Regione prevede inoltre sistemi di premialità e sanzionatori per assicurare il raggiungimento degli obiettivi.
Sono finalizzate alle medesime finalità anche le entrate derivanti dal contributo per la caccia in mobilità e dalla tassa di concessione regionale per l’esercizio venatorio.
Piani faunistico-venatori provinciali e piani annuali di gestione
Le province approvano il piano faunistico venatorio provinciale entro 180 giorni dall’approvazione del PAR, sentiti comuni, comunità montane e ATC. Il piano deve essere trasmesso alla struttura regionale competente, che ne verifica la coerenza con gli obiettivi del PAR; in caso di difformità, la provincia deve adeguarsi entro 60 giorni.
La mancata approvazione o il mancato adeguamento comportano l’esclusione della provincia dalla ripartizione delle risorse regionali e l’attivazione del potere sostitutivo regionale.
Il piano provinciale:
- ha la stessa durata del PAR;
- realizza la destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale;
- individua obiettivi, strategie e risorse;
- può contenere richieste di deroga ai termini di apertura e chiusura della caccia.
Le province approvano inoltre il piano annuale di gestione entro 60 giorni dalla deliberazione regionale di attuazione annuale del PAR. Anche in questo caso il mancato adeguamento comporta l’esclusione dalle risorse regionali. Il piano annuale specifica obiettivi, interventi, soggetti attuatori e risorse, e deve dare atto della trasmissione dei dati faunistici della precedente programmazione. Insieme al piano annuale va presentato anche il piano per la gestione degli ungulati e una relazione tecnica sull’attività svolta.
Osservatorio regionale e Commissione consultiva
Presso la struttura regionale competente è istituito l’Osservatorio per la fauna e l’attività venatoria, con funzione di supporto alla pianificazione e programmazione. L’Osservatorio raccoglie, elabora e diffonde dati su destinazione del territorio, danni agricoli, impatto della fauna, immissioni, censimenti, abbattimenti, controlli, miglioramenti ambientali e attività venatoria. Cura inoltre relazioni e rapporti previsti dalla normativa e assicura la diffusione dei dati almeno annualmente.
È inoltre istituita la Commissione consultiva regionale, organo di consultazione della Giunta regionale, che formula proposte e pareri su normativa, programmazione faunistico-venatoria, piano annuale dell’Osservatorio e altri temi proposti dal Presidente. Vi partecipano rappresentanti delle associazioni venatorie, agricole e ambientaliste, dell’UPI Toscana e degli ATC. La partecipazione non comporta oneri per la Regione.
Ungulati: densità sostenibili, gestione e controllo
La gestione faunistico-venatoria degli ungulati riguarda l’intero territorio regionale, anche se soggetto a vincoli o protezioni. Essa è finalizzata al mantenimento di densità sostenibili, definite localmente, tenendo conto dei danni alle coltivazioni agricole e ai boschi.
Le province devono determinare le densità sostenibili entro 90 giorni dall’approvazione della legge, sentiti ATC e organizzazioni agricole. Fino a tale determinazione, per il cinghiale è fissata una densità regionale di 2,5 soggetti per 100 ettari.
Entro il 31 maggio di ogni anno le province adottano piani di gestione e prelievo adeguati a garantire tali densità. Quando la presenza degli ungulati è incompatibile con l’attività agricola, possono essere adottate forme di gestione non conservative, avvalendosi di proprietari, conduttori, cacciatori di selezione, squadre di caccia al cinghiale e altri soggetti abilitati.
Nelle aree protette e nei parchi regionali l’ente gestore deve adottare piani di gestione coerenti con le densità sostenibili; in caso di inerzia e danni agricoli la provincia interviene con i poteri di controllo. Se le misure ordinarie non bastano, le province approvano piani straordinari di gestione, informandone la Regione; in caso di mancato esercizio del potere provinciale, interviene il potere sostitutivo regionale.
La legge consente anche l’imputazione dell’indennizzo dei danni, entro una fascia di 200 metri dai confini, a carico dei responsabili di aree a divieto di caccia, aree protette o strutture che non abbiano attivato i programmi di gestione e controllo degli ungulati predisposti o indicati dalla provincia.
Controllo faunistico, specie problematiche e deroghe
Per il controllo delle popolazioni selvatiche le province devono utilizzare innanzitutto i metodi e le caratteristiche degli interventi ecologici definiti dall’ISPRA. Solo in caso di inefficacia motivano e autorizzano piani di abbattimento, attuati con presenza diretta di un agente di vigilanza e sotto il coordinamento della polizia provinciale.
Per tali interventi le province possono avvalersi di proprietari o conduttori dei fondi, guardie forestali, personale di vigilanza comunale e guardie di cui all’articolo 51, purché muniti di licenza di caccia.
La disciplina prevede specifiche abilitazioni per l’abbattimento di storno, tortora orientale dal collare e piccione di città, previo corso provinciale di almeno due ore per specie. Sono equiparati ai cacciatori abilitati anche i cacciatori di selezione e i cinghialai iscritti nei registri provinciali, per le specie di riferimento. Le abilitazioni sono valide su tutto il territorio regionale.
Le province possono autorizzare, in qualsiasi periodo dell’anno, il controllo dei cinghiali per prevenire o eliminare danni agricoli, anche con l’intervento di cacciatori abilitati, soggetti dell’articolo 51, proprietari o conduttori dei fondi e squadre di caccia al cinghiale indicate dall’ATC. Possono inoltre predisporre piani di controllo del piccione di città.
I capi di ungulati provenienti da interventi di controllo, se non utilizzati per rifondere i danni o rimborsare i costi dell’intervento, devono essere inviati a centri di lavorazione autorizzati.
Le deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici sono ammesse solo nei casi e nei limiti della direttiva 79/409/CEE e della normativa statale di recepimento. Le deroghe sono eccezionali, non possono durare più di un anno, devono essere adottate caso per caso e solo se non esistono soluzioni soddisfacenti. La Giunta regionale adotta le deliberazioni di prelievo in deroga sentito l’ISPRA o l’istituto faunistico regionale, con indicazione di specie, mezzi, condizioni, periodi, soggetti abilitati, controlli e altre prescrizioni. Le province interessate devono presentare eventuali richieste entro il 30 giugno di ogni anno, con motivazione documentata e specifica dei danni agricoli quando rilevanti.
Aziende faunistico-venatorie, agrituristico-venatorie e centri di riproduzione
La provincia può autorizzare, entro i limiti del piano faunistico provinciale e del regolamento regionale, l’istituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, destinati alla produzione di specie per il ripopolamento. I capi prodotti devono essere muniti di contrassegni di riconoscimento e certificazioni sanitarie.
Le aziende faunistico-venatorie e le aziende agrituristico-venatorie sono autorizzate dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati, sempre nel rispetto del piano provinciale e del regolamento regionale. Le aziende faunistico-venatorie hanno prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche e sono costituite in territori di rilevante interesse ambientale e potenzialità faunistica; sono riferite, tra l’altro, alla fauna acquatica delle zone umide e vallive e alla tipica fauna regionale indicata dalla legge.
Nelle aziende faunistico-venatorie l’attività venatoria è consentita ai soli soggetti autorizzati, secondo i piani di assestamento e prelievo approvati dalla provincia. È possibile autorizzare il controllo di ungulati, predatori o concorrenti anche fuori dal periodo di caccia.
Per le aziende agrituristico-venatorie:
- la superficie minima per l’autorizzazione è di 100 ettari;
- la caccia alla fauna selvatica di allevamento è consentita per tutta la stagione venatoria, salvo martedì e venerdì;
- le immissioni possono avvenire in tutti i periodi dell’anno;
- gli ungulati devono essere immessi in aree recintate;
- la provincia può approvare piani di prelievo di ungulati, specie predatrici e opportuniste, previo accordo con il titolare e l’ATC;
- è possibile autorizzare il controllo di specie ungulate, predatrici o concorrenti.
Sono inoltre previste regole specifiche per le aree di addestramento, allenamento e gare dei cani, comprese quelle con abbattimento e quelle ubicate nelle aziende agrituristico-venatorie, con limiti di superficie, vincoli sulle immissioni e obbligo di contrassegni di riconoscimento.
Le modalità di autorizzazione e gestione di aziende faunistico-venatorie, agrituristico-venatorie, centri privati di riproduzione e aree per cani sono demandate al regolamento regionale.
Caccia, accesso agli ATC e mobilità venatoria
L’accesso agli ATC è rapportato a un indice minimo regionale di densità venatoria, stabilito dal regolamento regionale nel rispetto della normativa statale. Ogni cacciatore ha diritto a un ATC di residenza venatoria dopo l’iscrizione.
L’ATC può ammettere un numero superiore di cacciatori se le stime accertano una crescita delle popolazioni selvatiche, comunicando la decisione alla provincia e alla struttura regionale competente. I cacciatori aventi diritto devono versare una quota di iscrizione entro un tetto massimo fissato dalla Giunta regionale. L’attività volontaria di collaborazione può costituire requisito per la riconferma dell’iscrizione o titolo per il recupero parziale della quota.
I criteri e le modalità di accesso per cacciatori residenti e non residenti, anche tramite mobilità venatoria, sono demandati al regolamento regionale. I cacciatori non residenti possono utilizzare la mobilità venatoria previo pagamento di una somma annua stabilita dalla Giunta regionale.
Vigilanza, tesserino venatorio, segnaletica e autorizzazioni
La disciplina aggiorna le tabelle di segnalazione e i confini dei territori sottoposti a vincolo, imponendo dimensioni, colori e modalità di posa specifiche. La legge prevede che molte indicazioni possano essere sostituite da elenchi o cartografie disponibili sul sito web provinciale, purché l’indirizzo sia indicato nel calendario venatorio provinciale.
Per il tesserino venatorio vengono semplificate le regole di riconsegna e rafforzata la trasmissione degli elenchi dei cacciatori inadempienti alla provincia.
L’esame di abilitazione all’esercizio venatorio e quello per la caccia di selezione sono disciplinati da regolamento regionale. Le province devono garantire almeno una sessione d’esame all’anno per queste abilitazioni e una sessione annuale per le altre abilitazioni previste dalla normativa vigente.
La vigilanza è esercitata dal personale di polizia municipale, dalle guardie giurate, dalle guardie forestali e campestri, dalle guardie venatorie e ambientali volontarie abilitate e, in generale, dai soggetti previsti dalla legge, purché adeguatamente preparati.
Norme su commercio, mezzi vietati e appostamenti
La legge modifica il divieto di commercio di fauna selvatica morta, consentendolo per esemplari provenienti da allevamenti o da abbattimenti venatori o di controllo autorizzati, nel rispetto della normativa sanitaria. Resta vietata la produzione, vendita e detenzione di trappole e tagliole, mentre l’uso di trappole selettive è ammesso solo per interventi autorizzati dalla provincia e da soggetti specificamente abilitati.
Vengono inoltre aggiornate le disposizioni sugli appostamenti fissi, chiarendo che i manufatti autorizzati possono essere installati e mantenuti per la durata dell’autorizzazione e richiedono solo comunicazione al comune, senza titolo edilizio, nei limiti indicati dalla normativa urbanistico-edilizia richiamata.
Vigilanza venatoria volontaria e commissioni d’esame
La disciplina aggiorna le categorie di soggetti abilitati alla vigilanza venatoria, includendo il personale di polizia municipale, le guardie giurate, le guardie forestali e campestri, le guardie venatorie volontarie e le guardie ambientali volontarie, nonché altri soggetti di pubblica sicurezza adeguatamente preparati. Le province coordinano l’attività delle guardie volontarie.
La commissione d’esame per l’abilitazione alla caccia è nominata dalla provincia e resta in carica quattro anni. La composizione è definita in modo da assicurare la presenza di esperti designati da provincia, associazioni venatorie, protezione ambientale e associazioni agricole.
Norme finanziarie e regime transitorio
La legge prevede che le risorse per l’attuazione degli interventi siano definite nel PAR in coerenza con il bilancio regionale. Per l’Osservatorio sono quantificati oneri specifici per il 2010 e il 2011, coperti con le risorse di bilancio indicate dalla norma.
Sul piano transitorio:
- il regolamento attuativo della l.r. 3/1994 deve essere modificato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge;
- dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica cessano di applicarsi gli indirizzi regionali di programmazione faunistico-venatoria del 1994;
- le disposizioni degli articoli 46, 47 e 48 del titolo VI della l.r. 3/1994 restano vigenti solo fino all’approvazione del PAR.
Valutazione di attualità
Il provvedimento ha natura fortemente modificativa di una disciplina di settore successivamente stratificata; inoltre contiene riferimenti a esercizi finanziari 2010-2011 e norme transitorie collegate all’approvazione del PAR. Per questo, pur non essendo automaticamente privo di efficacia formale, risulta oggi in larga misura superato e poco utile in applicazione pratica autonoma.
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