Cassazione Penale, Sentenza n. 18961/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputata ha impugnato la decisione di rinvio che, pur concedendo la sospensione condizionale della pena, l'ha subordinata alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività. Denuncia vizio di motivazione: il provvedimento non avrebbe considerato il versamento di Euro 10.000 a titolo di condotta riparatoria e la positiva prognosi; sostiene che l'obbligo lavorativo è ammissibile solo quando non possano essere imposti altri obblighi riparatori e contesta inoltre la durata massima fissata per l'obbligo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la subordinazione della sospensione condizionale agli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen. poiché la ricorrente aveva già in passato usufruito del beneficio e non si è formalmente opposta alla prestazione di attività non retribuita; la restituzione parziale di Euro 10.000 non esclude obblighi aggiuntivi e concorrenti previsti dall'art. 165; la durata (sei mesi) è entro il limite legale, non superiore alla pena sospesa (otto mesi). È stata disposta la condanna della ricorrente alle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 165 cod. pen.
La sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. La sospensione condizionale della pena, quando è concessa a persona che ne ha già usufruito, deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti nel comma precedente.
La norma consente la subordinazione della sospensione condizionale ad obblighi riparatori o alla prestazione di attività non retribuita; se il beneficiario ha già usufruito del favore, la legge impone che la sospensione sia subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti.
art. 133 cod. pen.
Richiamato per confermare la valutazione degli elementi ai fini della determinazione della pena e della durata dell'eventuale obbligo di prestare attività non retribuita, nel rispetto dei limiti legali.
R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (codice della crisi/legge fallimentare), artt. 223, 216, 219
Norme sostanziali in relazione alle fattispecie di bancarotta fraudolenta (distrazione e documentale) per le quali la condannata è stata dichiarata colpevole in sede di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 8535 del 02/02/2021)
Principio secondo cui la richiesta di sospensione condizionale da chi ha già usufruito del beneficio implica consenso alla subordinazione ad uno degli obblighi di cui all'art. 165, comma primo, essendo prescrizione che il giudice deve disporre.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 5, n. 40505 del 19/09/2024)
Precisazione che gli obblighi di cui all'art. 165 non rientrano nella nozione di pena soggetta al principio di legalità, essendo condizionali rispetto a una pena già determinata dalla sentenza di condanna.
Massime di principio
- Se il condannato ha già in passato usufruito della sospensione condizionale, la legge impone che la nuova concessione sia subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165 cod. pen.; il giudice deve porre un obbligo anche se il richiedente non si oppone.
- La mancata opposizione formale alla prestazione di attività non retribuita vale, in pratica, come accettazione e rende legittima l'imposizione di tale obbligo.
- La restituzione parziale delle somme distratte non impedisce al giudice di aggiungere obblighi ulteriori o concorrenti (es. attività non retribuita) previsti dall'art. 165; l'adempimento deve essere valutato nella sua completezza.
- La scelta specifica degli obblighi è rimessa alla discrezionalità motivata del giudice di merito, che deve valutare prognosi e finalità riparatorie/rieducative; il sindacato in Cassazione è limitato ai profili di legittimità.
- La durata dell'obbligo di prestare attività non retribuita non può superare la durata della pena sospesa e deve rispettare i limiti legali; la fissazione al massimo previsto è ammessa se congruamente motivata con gli elementi di condanna e prognosi.
- Gli obblighi previsti dall'art. 165 non si configurano come pena soggetta al principio di legalità perché sono condizioni accessorie alla sospensione di una pena già determinata.
- Per impugnare con successo la subordinazione ad attività non retribuita, il ricorrente dovrebbe documentare una formale opposizione o l'impossibilità/irragionevolezza dell'adempimento, o l'assenza di motivazione da parte del giudice nella scelta dell'obbligo o della durata.
- In fase di trattativa o di giudizio, chi propone la sospensione condizionale dovrebbe considerare di proporre/esibire misure riparatorie complete (es. integrale restituzione, risarcimento, percorsi specifici) e, se non vuole l'attività non retribuita, manifestare espressa opposizione motivata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18890/2025 del 21/05/2025
- Sentenza penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18891/2025 del 21/05/2025
- Sentenza penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18892/2025 del 21/05/2025
- Sentenza penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18893/2025 del 21/05/2025
- Sentenza penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18896/2025 del 21/05/2025
- Sentenza penale · 21 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 18921/2025 del 21/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →