Cassazione Civile, Ordinanza n. 22411/2026 del 30/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Una società aveva convenuto una banca chiedendo la ripetizione di somme asseritamente indebitamente percepite su un conto corrente aperto nel 1990 e chiuso nel 2014 a saldo zero, deducendo l'applicazione di interessi anatocistici e ultralegali, commissioni di massimo scoperto illegittime e altri oneri privi di valida pattuizione scritta. Il giudizio era stato interrotto a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa della banca originaria e riassunto nei confronti della società cessionaria dell'azienda bancaria. Il Tribunale e la Corte d'appello avevano escluso la legittimazione passiva della cessionaria, ritenendo che il rapporto fosse già estinto prima della cessione e quindi rientrasse nel contenzioso escluso dal trasferimento. Con il ricorso per cassazione la società correntista ha dedotto, con tre motivi strettamente connessi, la violazione delle norme interpretative del contratto e del d.l. n. 99 del 2017, nonché degli artt. 2558 e 2560 c.c., sostenendo che il rapporto sostanziale e processuale fosse stato trasferito alla cessionaria e che questa dovesse subentrare nella controversia pendente; con il terzo motivo ha prospettato anche la nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 c.p.c. per avere escluso la successione a titolo particolare e la legittimazione passiva della cessionaria.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i tre motivi e li ha ritenuti infondati. Ha affermato che, secondo un orientamento già consolidato, nelle controversie relative a rapporti bancari già estinti alla data del 26 giugno 2017, oggetto della cessione d'azienda disciplinata dal d.l. n. 99 del 2017, non si verifica il subentro della società cessionaria nelle liti pendenti, perché tali rapporti rientrano nel cosiddetto "contenzioso escluso". Nel caso concreto era pacifico che il conto corrente fosse stato chiuso a saldo zero prima della stipula del contratto di cessione; perciò il rapporto non era tra le passività incluse e trasferite. La circostanza che il giudizio fosse già pendente al momento della liquidazione coatta amministrativa della banca originaria è stata ritenuta irrilevante. Di conseguenza, è stata confermata la correttezza della decisione di merito che aveva escluso la legittimazione passiva della cessionaria. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Richiamato come criterio ermeneutico del contratto di cessione d'azienda, ma ritenuto non idoneo a sovvertire l'esclusione del rapporto estinto dal perimetro dei rapporti trasferiti.
art. 1363 c.c.
Invocato per l'interpretazione complessiva delle clausole del contratto di cessione, senza esito favorevole alla ricorrente.
art. 1364 c.c.
Richiamato tra le norme interpretative del contratto di cessione.
art. 1365 c.c.
Richiamato tra le norme interpretative del contratto di cessione.
art. 1366 c.c.
Richiamato tra le norme interpretative del contratto di cessione.
art. 1367 c.c.
Richiamato tra le norme interpretative del contratto di cessione.
art. 2558 c.c.
Invocato per sostenere il trasferimento dei rapporti contrattuali, ma la Corte ha escluso il subentro per i rapporti già estinti e ricompresi nel contenzioso escluso.
art. 2560 c.c.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del passaggio delle passività, ma non ritenuto decisivo nel caso di rapporto già estinto prima della cessione.
art. 111 c.p.c.
La doglianza di nullità per violazione della norma sulla successione a titolo particolare è stata respinta perché la cessionaria non era passivamente legittimata nel contenzioso relativo a rapporto estinto.
art. 360 c.p.c.
Utilizzato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360 c.p.c.
Utilizzato come parametro del terzo motivo per nullità della sentenza.
d.l. n. 99 del 25 giugno 2017
È la fonte normativa della cessione d'azienda bancaria e del perimetro dei rapporti/passià trasferiti o esclusi.
l. n. 121 del 2017
Legge di conversione del d.l. n. 99 del 2017 richiamata nel ricorso e nella decisione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Richiamato quale norma che ha inserito il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nelle cessioni d'azienda bancaria disciplinate dal d.l. n. 99 del 2017, il subentro della cessionaria nelle liti pendenti non opera per i rapporti bancari già estinti alla data di efficacia della cessione, quando tali rapporti rientrino nel contenzioso espressamente escluso dal contratto.
- Ai fini dell'individuazione dei rapporti trasferiti o esclusi dalla cessione, il dato decisivo è l'eventuale estinzione del rapporto alla data della cessione, non la sola pendenza del giudizio.
- La mera pendenza della controversia al momento della liquidazione coatta amministrativa della banca originaria non è sufficiente a fondare la legittimazione passiva della cessionaria se il rapporto sostanziale era già cessato.
- Quando il rapporto dedotto in giudizio non è incluso tra le passività trasferite, la cessionaria non assume la posizione di parte nel giudizio e non può essere chiamata a proseguirlo ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
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