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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1819

Regolamento Delegato (UE) 2019/1819 Della Commissione dell’8 agosto 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere l’aceto come principio attivo nell’allegato I del regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R1819

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato iscrive l’aceto nell’allegato I del regolamento sui biocidi, riconoscendolo come principio attivo a basso livello di preoccupazione nella categoria delle sostanze di origine naturale usate tradizionalmente. L’iscrizione è però limitata all’aceto che sia "alimento" e che contenga meno del 10 % di acido acetico. Viene inoltre fissata, ai fini delle misure transitorie dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la data di approvazione del 1º giugno 2021 per il tipo di prodotto 19.

Modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 per iscrivere l’aceto come principio attivo biocida, con condizioni e data di approvazione ai fini transitori.

Ambito di applicazione

Si applica nell’ambito della disciplina UE sui biocidi, in particolare ai principi attivi esistenti e ai prodotti biocidi del tipo di prodotto 19 (repellenti e attrattivi). Riguarda l’aceto, ma solo nella misura in cui rientra nella definizione di "alimenti" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera u), del regolamento (UE) n. 528/2012 e contiene meno del 10 % di acido acetico. Sono esclusi l’aceto che non è un alimento e l’aceto con più del 10 % di acido acetico, indipendentemente dal fatto che sia o meno un alimento. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Iscrizione dell’aceto nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012

Il regolamento delegato (UE) 2019/1819 della Commissione interviene sulla disciplina dei biocidi per includere l’aceto tra i principi attivi elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. La scelta segue il parere dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che ha concluso che l’aceto non desta preoccupazione e può quindi essere iscritto nell’allegato I.

Contesto e motivazione

Dai considerando emerge che l’aceto, quando utilizzato come repellente o attrattivo del tipo di prodotto 19 e nella misura in cui costituiva alimento o mangime, aveva già beneficiato di una deroga nel previgente quadro normativo. Successivamente è stata presentata una notifica ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, dichiarata conforme dall’Agenzia, con conseguente inserimento dell’aceto nel programma di riesame dei principi attivi esistenti nei biocidi. Su richiesta della Commissione, l’Agenzia ha poi espresso un parere favorevole all’iscrizione in allegato I.

Ambito dell’iscrizione e restrizioni materiali

L’aceto è iscritto nella categoria 4 dell’allegato I, denominata "Sostanze di origine naturale usate tradizionalmente". Tuttavia, l’iscrizione non è generale: vale soltanto per l’aceto che rientra nella definizione di "alimenti" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera u), del regolamento (UE) n. 528/2012 e che contenga meno del 10 % di acido acetico.

  • È escluso l’aceto che non è un alimento.
  • È escluso l’aceto contenente più del 10 % di acido acetico, sia che sia alimento sia che non lo sia. Questa limitazione è coerente con il richiamo ai profili di deroga previsti per gli alimenti destinati al consumo umano o animale nel precedente quadro regolatorio.

Effetti sul tipo di prodotto 19 e disciplina transitoria

Il regolamento stabilisce un effetto specifico per i prodotti del tipo 19, ossia repellenti e attrattivi. Ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la data di approvazione dell’aceto per tale tipo di prodotto è fissata al 1º giugno 2021. Questa indicazione serve a far decorrere il regime transitorio e a concedere tempo sufficiente per la presentazione delle domande di autorizzazione previste dal secondo comma dell’articolo 89, paragrafo 3.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di diritto dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Iscrizione dell’aceto nell’allegato I del regolamento sui biocidi

Modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 inserendo l’aceto nella categoria 4, "Sostanze di origine naturale usate tradizionalmente", tra i principi attivi di cui all’articolo 25, lettera a).

Condizioni e limitazioni dell’iscrizione

L’aceto è incluso solo se rientra nella definizione di "alimenti" di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera u), del regolamento (UE) n. 528/2012 e solo se contiene meno del 10 % di acido acetico. Restano esclusi l’aceto non qualificabile come alimento e quello con più del 10 % di acido acetico.

Data di approvazione ai fini delle disposizioni transitorie

Per il tipo di prodotto 19, la data di approvazione dell’aceto ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012 è fissata al 1º giugno 2021, per consentire la presentazione delle domande di autorizzazione secondo il secondo comma del medesimo paragrafo.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimichesalute e sicurezzamercato interno

Testo integrale

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