Regolamento (UE) 2023/1434
Regolamento delegato (UE) 2023/1434 della Commissione del 25 aprile 2023 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele per quanto riguarda l’aggiunta di note all’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il CLP introducendo nuove note nell’allegato VI per chiarire come classificare alcune sostanze appartenenti a voci di gruppo e le miscele che le contengono. La modifica recepisce indicazioni scientifiche del RAC e osservazioni tecniche emerse in sede CARACAL, con particolare riguardo ai composti borici e all’acido 2-etilesanoico e ai suoi sali. Le nuove note precisano il criterio della parte comune della sostanza e quello dell’additività nelle miscele, al fine di rendere più uniforme l’identificazione del pericolo. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Modifica del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) mediante l’introduzione di nuove note nell’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3, per chiarire la classificazione armonizzata di talune sostanze e miscele.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze e alle miscele disciplinate dal regolamento (CE) n. 1272/2008 in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio, limitatamente alle voci armonizzate dell’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3. In particolare riguarda le "voci di gruppo" relative a composti borici e ad acido 2-etilesanoico e suoi sali, nonché, in termini generali, altre sostanze che presentino una parte comune responsabile del pericolo o che richiedano la valutazione dell’additività nelle miscele. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Aggiornamento del regolamento CLP per le note dell’allegato VI
Il regolamento delegato (UE) 2023/1434 modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) per adeguarne l’allegato VI al progresso tecnico e scientifico. L’intervento nasce dai pareri scientifici del comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e dalle discussioni tecniche in sede CARACAL, con l’obiettivo di chiarire la classificazione armonizzata di sostanze appartenenti a voci di gruppo e delle miscele che le contengono.
Finalità della modifica
La Commissione interviene per rendere più coerente e precisa l’applicazione delle regole di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele. In particolare, la modifica mira a chiarire che, per alcune voci di gruppo, la classificazione dipende dalla parte comune della sostanza, mentre le parti non comuni devono essere valutate autonomamente se possono determinare una classificazione più severa o più ampia.
Ambito di applicazione
La modifica riguarda l’allegato VI, parte 1, sezione 1.1.3 del regolamento CLP, cioè l’elenco delle note associabili alle voci di classificazione ed etichettatura armonizzate. Le note incidono sia sull’identificazione e classificazione delle sostanze, sia sulla classificazione delle miscele, con particolare riferimento ai composti borici e all’acido 2-etilesanoico e ai suoi sali, ma con formulazione tale da poter essere applicata anche ad altre sostanze analoghe in futuro.
Nota X: classificazione delle voci di gruppo
Nella sezione 1.1.3.1 viene introdotta la nota X. Essa stabilisce che la classificazione delle classi di pericolo della voce si fonda soltanto sulle proprietà pericolose della parte comune a tutte le sostanze incluse nella voce. Le proprietà della parte non comune devono invece essere considerate per verificare se sia necessario applicare una categoria superiore oppure una classificazione più estesa, comprensiva di ulteriori differenziazioni, organi bersaglio e/o indicazioni di pericolo.
Note 11 e 12: classificazione delle miscele
Nella sezione 1.1.3.2 vengono inserite due nuove note.
- La nota 11 riguarda i composti di boro classificati come tossici per la riproduzione: la miscela immessa sul mercato va classificata come tossica per la riproduzione se la somma delle concentrazioni dei singoli composti di boro classificati in tal modo è pari o superiore allo 0,3 %.
- La nota 12 riguarda le sostanze appartenenti alla medesima voce di gruppo: la miscela va classificata come tossica per la riproduzione se la somma delle concentrazioni delle singole sostanze raggiunge o supera il limite di concentrazione generico applicabile alla categoria assegnata, oppure un limite di concentrazione specifico previsto nella voce.
Razionale scientifico
I considerando spiegano che i pareri del RAC del 20 settembre 2019 e dell’11 giugno 2020 hanno evidenziato che, per i gruppi di sostanze considerati, la tossicità riproduttiva deriva da una particella molecolare comune. Per questo motivo, la classificazione delle miscele deve tener conto del contributo complessivo delle sostanze presenti, secondo un criterio di additività e in proporzione alla loro concentrazione.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato VI del regolamento CLP
L’articolo 1 dispone che l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 sia modificato secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento delegato, limitatamente alla parte 1, sezione 1.1.3.
Nuova nota X per le voci di gruppo
Nella sezione 1.1.3.1 è inserita la nota X, secondo cui la classificazione delle classi di pericolo della voce si basa solo sulle proprietà pericolose della parte della sostanza comune a tutte le sostanze della voce. Le proprietà della parte non comune devono essere valutate per verificare se siano necessarie classificazioni più rigorose, categorie superiori o una classificazione con ambito più ampio, inclusi ulteriori differenziazioni, organi bersaglio e/o indicazioni di pericolo.
Nuova nota 11 per composti borici nelle miscele
Nella sezione 1.1.3.2 è aggiunta la nota 11: le miscele devono essere classificate come tossiche per la riproduzione quando la somma delle concentrazioni dei singoli composti di boro classificati come tossici per la riproduzione nella miscela immessa sul mercato è pari o superiore allo 0,3 %.
Nuova nota 12 per sostanze con particella molecolare comune
Nella sezione 1.1.3.2 è aggiunta la nota 12: le miscele devono essere classificate come tossiche per la riproduzione quando la somma delle concentrazioni delle singole sostanze rientranti nella voce di gruppo nella miscela immessa sul mercato raggiunge o supera il limite di concentrazione generico applicabile alla categoria assegnata oppure un limite di concentrazione specifico indicato nella voce.
Motivazione scientifica e tecnica delle note
I considerando richiamano i pareri del RAC dell’11 giugno 2020 sull’acido 2-etilesanoico e suoi sali e del 20 settembre 2019 su composti borici, nonché le discussioni del gruppo CARACAL, per giustificare l’inserimento delle nuove note e la necessità di un criterio più preciso per classificare sostanze e miscele.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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