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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/859

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/859 della Commissione del 25 aprile 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 per quanto riguarda le specifiche del nuovo alimento 2′-fucosillattosio (fonte microbica) per autorizzarne la produzione da un ceppo derivato di Corynebacterium glutamicum ATCC 13032 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0859

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il catalogo UE dei nuovi alimenti autorizzati per includere le specifiche del 2′-fucosillattosio (fonte microbica) prodotto con un ceppo derivato di Corynebacterium glutamicum ATCC 13032. La Commissione fonda l’autorizzazione sul parere favorevole dell’EFSA, che ha ritenuto il prodotto sicuro alle condizioni d’uso già autorizzate. Viene inoltre accordata una tutela dei dati scientifici e un periodo di esclusiva commerciale quinquennale a favore di Advanced Protein Technologies Corporation.

Modifica dell’elenco UE dei nuovi alimenti per autorizzare le nuove specifiche del 2′-fucosillattosio (fonte microbica) prodotto da un ceppo derivato di Corynebacterium glutamicum ATCC 13032, con tutela dei dati a favore di Advanced Protein Technologies Corporation.

Ambito di applicazione

Si applica all’immissione sul mercato nell’Unione europea del nuovo alimento 2′-fucosillattosio (2′-FL) di origine microbica, limitatamente alla produzione mediante ceppo derivato geneticamente modificato di Corynebacterium glutamicum ATCC 13032. Riguarda gli operatori che intendano commercializzare tale nuovo alimento nel mercato UE/SEE e, per cinque anni, riconosce un’esclusiva di commercializzazione e una tutela dei dati a favore di Advanced Protein Technologies Corporation. Restano possibili domande successive di autorizzazione dello stesso nuovo alimento purché fondate su informazioni ottenute legalmente e senza riferimento ai dati protetti o con il consenso del titolare della tutela.

2′-fucosillattosio (fonte microbica) prodotto con Corynebacterium glutamicum ATCC 13032

Il regolamento interviene sul sistema dei nuovi alimenti dell’Unione per autorizzare una nuova variante produttiva del 2′-fucosillattosio (2′-FL) di origine microbica. La Commissione richiama il quadro del regolamento (UE) 2015/2283, secondo cui solo i nuovi alimenti autorizzati e inseriti nell’elenco dell’Unione possono essere immessi sul mercato, e motiva la modifica sulla base del parere scientifico favorevole dell’EFSA.

Contesto normativo e iter autorizzativo

La modifica si inserisce nell’elenco dell’Unione dei nuovi alimenti istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470. Il prodotto oggetto di autorizzazione è già noto nel mercato UE in altre forme: il considerando ricorda infatti le precedenti autorizzazioni del 2′-fucosillattosio sintetico e del 2′-FL di fonte microbica prodotto con Escherichia coli (ceppi BL21 e K-12), oltre alla modifica delle specifiche già autorizzata per il ceppo E. coli K-12.

La domanda presentata da Advanced Protein Technologies Corporation il 7 luglio 2020 ha chiesto la modifica delle specifiche del 2′-FL di fonte microbica per consentirne la produzione mediante fermentazione con un ceppo derivato geneticamente modificato di Corynebacterium glutamicum ATCC 13032. La Commissione ha coinvolto l’EFSA, che il 26 ottobre 2022 ha espresso un parere scientifico favorevole ritenendo il nuovo alimento sicuro alle condizioni d’uso già autorizzate.

Valutazione di sicurezza e base scientifica

L’EFSA ha concluso che il 2′-FL prodotto con il ceppo derivato di Corynebacterium glutamicum ATCC 13032 è sicuro se impiegato alle condizioni d’uso attualmente autorizzate. Il parere scientifico ha richiamato, tra le basi valutative, studi e dati relativi alla determinazione dell’identità del prodotto mediante RMN, all’analisi della sequenza genetica del ceppo produttore, alla conferma dell’assenza di cellule vitali del ceppo derivato, a test di genotossicità (retromutazione batterica, aberrazione cromosomica in vitro, micronucleo in vitro su cellule di mammifero e su linfociti umani) e a studi tossicologici, inclusa una prova di tossicità orale acuta e uno studio di 90 giorni nei ratti.

La Commissione ritiene tali elementi sufficienti, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2283, per autorizzare l’immissione sul mercato e modificare le specifiche del nuovo alimento.

Tutela dei dati e esclusiva commerciale

Un profilo centrale del regolamento è la tutela dei dati scientifici presentati dal richiedente. La Commissione riconosce che gli studi e i dati elencati nel provvedimento soddisfano i requisiti dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 e, pertanto, sono tutelati ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1.

Ne deriva che, per cinque anni dalla data di entrata in vigore, solo Advanced Protein Technologies Corporation può immettere sul mercato dell’Unione il 2′-FL prodotto con il ceppo derivato di Corynebacterium glutamicum ATCC 13032. La protezione non impedisce tuttavia a terzi di presentare domande successive di autorizzazione, purché basate su informazioni ottenute lecitamente e senza utilizzare i dati protetti, oppure con il consenso del titolare.

Specifiche del nuovo alimento

L’allegato sostituisce integralmente la voce relativa al 2′-fucosillattosio (fonte microbica) nella tabella 2 del regolamento (UE) 2017/2470. La disciplina tecnica distingue le varie fonti autorizzate del prodotto e, per il ceppo Corynebacterium glutamicum ATCC 13032, precisa che si tratta di una polvere da bianca a biancastra ottenuta mediante procedimento microbiologico.

Sono fissati parametri di composizione e purezza, tra cui il contenuto minimo di 2′-fucosillattosio, i limiti per D-lattosio, L-fucosio, difucosil-D-lattosio e 2′-fucosil-D-lattulosio, nonché soglie per acqua, ceneri, proteine residue, endotossine e criteri microbiologici. L’allegato indica inoltre la data finale della tutela dei dati al 16 maggio 2028.

Entrata in vigore e effetti pratici

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori del settore alimentare, la conseguenza pratica è l’ampliamento delle possibilità produttive e commerciali del 2′-FL, ma entro i limiti tecnici e temporali fissati dall’autorizzazione e dalla tutela dei dati riconosciuta al richiedente.

Disposizioni principali

Modifica dell’elenco UE dei nuovi alimenti

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470, aggiornando la voce relativa al 2′-fucosillattosio (fonte microbica) per includere la produzione mediante ceppo derivato di Corynebacterium glutamicum ATCC 13032.

Autorizzazione esclusiva temporanea

L’articolo 2 prevede che, per cinque anni a decorrere dal 16 maggio 2023, solo Advanced Protein Technologies Corporation è autorizzata a immettere sul mercato dell’Unione il 2′-fucosillattosio (fonte microbica) prodotto con un ceppo derivato di Corynebacterium glutamicum ATCC 13032, salvo autorizzazione successiva ottenuta senza riferimento ai dati tutelati o con il consenso del titolare.

Tutela dei dati scientifici

L’articolo 3 stabilisce che i dati scientifici contenuti nel fascicolo di domanda e rispondenti ai requisiti dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/2283 non possono essere usati a vantaggio di richiedenti successivi per cinque anni dalla data di entrata in vigore del regolamento, salvo consenso di Advanced Protein Technologies Corporation.

Specifiche tecniche del nuovo alimento

L’allegato sostituisce la voce del 2′-fucosillattosio (fonte microbica) nella tabella 2 dell’allegato del regolamento (UE) 2017/2470. Sono indicati definizione, formule e numeri identificativi, la fonte produttiva autorizzata, la descrizione del prodotto e i parametri di purezza, contaminanti e criteri microbiologici; per il ceppo Corynebacterium glutamicum ATCC 13032 sono riportate anche le condizioni di tutela dei dati e la data finale della tutela al 16 maggio 2028.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 4 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarenuovi alimentibiotecnologie alimentariproprietà intellettualemercato interno

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