Regolamento (UE) 2023/860
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/860 della Commissione del 25 aprile 2023 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per quanto riguarda la trasparenza, la dichiarazione di gestione, l’organismo di coordinamento, l’organismo di certificazione e talune disposizioni per il FEAGA e il FEASR
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per correggere e chiarire taluni aspetti della disciplina applicativa della PAC, soprattutto in materia di trasparenza dei beneficiari FEAGA/FEASR e di transizione tra il vecchio e il nuovo quadro normativo. Introduce precisazioni linguistiche e tecniche sulla pubblicazione delle informazioni, uniforma i moduli e i formati di trasmissione, e ricostruisce il regime transitorio per evitare vuoti giuridici nel 2023 e per i pagamenti relativi agli esercizi precedenti. Vengono inoltre sostituiti gli allegati I, VIII e IX, con aggiornamento della dichiarazione di gestione e dell’elenco delle misure/interventi oggetto di pubblicazione.
Modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, in particolare sulle regole di trasparenza, sulla dichiarazione di gestione, sugli organismi di coordinamento e di certificazione e su varie disposizioni transitorie e allegati relativi al FEAGA e al FEASR.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, agli organismi pagatori e agli altri organismi coinvolti nella gestione, nel controllo, nella certificazione e nella pubblicazione delle informazioni relative ai finanziamenti della PAC, con riferimento al FEAGA e al FEASR. Incide sia sul quadro a regime del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 sia sulla gestione transitoria delle spese e dei pagamenti relativi ai vecchi regimi e programmi del periodo precedente, inclusi i pagamenti e le misure fino al 31 dicembre 2022 e talune pubblicazioni con effetto dal 2023 e 2024. È diretta agli Stati membri e si applica direttamente in tutti gli Stati membri; l’articolo 2 opera retroattivamente dal 1o gennaio 2023.
Modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 in materia di trasparenza PAC
Il regolamento interviene sul quadro attuativo del regolamento (UE) 2021/2116 per correggere e chiarire la disciplina relativa alla pubblicazione delle informazioni sui beneficiari dei fondi agricoli UE, alla dichiarazione di gestione e ad altre disposizioni connesse alla transizione tra vecchia e nuova PAC. Dai considerando emerge l’esigenza di eliminare vuoti giuridici per l’esercizio finanziario 2023, armonizzare le regole di pubblicazione e garantire continuità per le spese e i pagamenti relativi ai regimi e programmi precedenti.
Finalità e contesto normativo
L’atto modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, adottato per l’attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 in materia di organismi pagatori, gestione finanziaria, controlli, cauzioni e trasparenza. La Commissione rileva che il passaggio dal regime del regolamento (UE) n. 1306/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 al nuovo quadro ha lasciato alcune incertezze, in particolare per i pagamenti dell’esercizio 2023 e per le misure/sostegni riferiti a annualità precedenti o ancora in corso.
Trasparenza e pubblicazione delle informazioni
L’intervento più rilevante riguarda il capo sulla trasparenza del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128. Le informazioni devono essere pubblicate dagli Stati membri anche in una delle tre lingue di lavoro della Commissione, oltre che nella/e lingua/e ufficiale/i nazionale/i, per facilitare l’accesso del pubblico.
La pubblicazione deve avvenire in formati aperti e leggibili meccanicamente, come CSV o XLXS, e deve contenere i dati indicati nell’allegato VIII, incluso il codice dell’operazione e la misura/il tipo di intervento/il settore dell’allegato IX. Per i beneficiari appartenenti a un gruppo, viene chiarito che ex post è pubblicato solo il nome del soggetto controllante e il relativo numero di identificazione IVA o fiscale.
Informazione ai beneficiari
L’articolo 61 è riscritto per precisare che le informazioni di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) 2021/2116 devono essere fornite ai beneficiari nei moduli di domanda di aiuto o di sostegno FEAGA/FEASR, oppure con altro mezzo al momento della raccolta dei dati. La modifica rafforza la chiarezza del flusso informativo verso i beneficiari e collega l’obbligo di informazione al momento procedurale della raccolta dei dati.
Regime transitorio e continuità applicativa
Una parte centrale dell’atto riguarda la continuità delle norme applicabili alle spese e ai pagamenti relativi al periodo di transizione. L’articolo 64 chiarisce che alcune disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 continuano ad applicarsi:
- alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per i regimi di sostegno del regolamento (UE) n. 1307/2013 per l’anno civile 2022 e precedenti;
- alle misure attuate fino al 31 dicembre 2022 ai sensi dei regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013, (UE) n. 1308/2013 e (UE) n. 1144/2014;
- ai regimi di aiuto di cui all’articolo 5, paragrafo 6, primo comma, lettera c), e all’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2117, per le operazioni eseguite in applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 dopo il 31 dicembre 2022 e fino al termine di tali regimi;
- per il FEASR, alle spese sostenute e ai pagamenti effettuati nell’ambito dei programmi di sviluppo rurale in applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Inoltre, gli articoli 57 e 59 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 continuano ad applicarsi a tutti i pagamenti effettuati sulla base del regolamento (UE) n. 1306/2013 per gli esercizi finanziari fino al 2022 compreso. Questo è uno dei punti chiave della rettifica, perché evita la discontinuità normativa per la rendicontazione e la trasparenza dei pagamenti del vecchio quadro.
Decorrenza temporale delle nuove regole
La Commissione precisa che le nuove disposizioni sulla trasparenza si applicano agli obblighi di pubblicazione a decorrere dal 31 maggio 2024, quindi per l’esercizio finanziario 2023, mentre per le informazioni da pubblicare entro il 31 maggio 2023 restano applicabili le regole dell’articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 e dell’articolo 57 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.
L’articolo 2 del regolamento di esecuzione 2023/860 si applica retroattivamente dal 1o gennaio 2023, per garantire coerenza con il nuovo regime transitorio e con la continuità amministrativa tra vecchio e nuovo quadro normativo.
Dichiarazione di gestione e allegati
L’allegato I è sostituito per introdurre un modello unico di dichiarazione di gestione dell’organismo pagatore, riferito sia al regolamento (UE) 2021/2116 sia al regolamento (UE) n. 1306/2013. Il direttore dell’organismo pagatore dichiara, tra l’altro, che i conti forniscono un quadro veritiero, completo e accurato delle spese e delle entrate, che i debiti, anticipi, garanzie e scorte sono registrati e che le entrate FEAGA/FEASR sono state correttamente accreditate.
La dichiarazione attesta anche che il sistema offre ragionevoli garanzie circa:
- la legittimità e regolarità dei pagamenti relativi ai regimi e alle misure transitoriamente rilevanti;
- il corretto funzionamento dei sistemi di governance di cui all’articolo 9, paragrafo 3, primo comma, lettera d), punto ii), del regolamento (UE) 2021/2116 e la conformità dell’esborso all’articolo 37;
- la qualità e affidabilità dei sistemi di comunicazione e dei dati sugli indicatori per i tipi di intervento del regolamento (UE) 2021/2115.
È inoltre confermata l’adozione di misure antifrode efficaci e proporzionate ai sensi dell’articolo 59 del regolamento (UE) 2021/2116.
Contenuto degli allegati VIII e IX
L’allegato VIII elenca le informazioni che devono essere pubblicate ai fini della trasparenza: dati identificativi del beneficiario, eventuale soggetto controllante, comune, codice della misura/tipo di intervento/settore, obiettivo specifico, date di inizio e fine, importi per operazione e importi totali FEAGA, FEASR, cofinanziati e complessivi.
L’allegato IX ricostruisce in modo sistematico le misure, i tipi di intervento e i settori oggetto di pubblicazione, includendo in particolare:
- pagamenti diretti del nuovo quadro PAC e del vecchio quadro;
- interventi settoriali nei comparti ortofrutticolo, apicolo, vitivinicolo, del luppolo, dell’olio d’oliva e delle olive da tavola, e altri settori del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- interventi di mercato come intervento pubblico, ammasso privato, programma scuole, misure eccezionali e aiuti settoriali;
- misure di sviluppo rurale del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- regimi speciali POSEI per le regioni ultraperiferiche, regime per le isole minori dell’Egeo e azioni di informazione e promozione del regolamento (UE) n. 1144/2014.
Valutazione operativa per gli operatori
Per gli enti e i professionisti che assistono Stati membri, organismi pagatori o beneficiari, il regolamento è soprattutto rilevante per la corretta gestione della fase transitoria 2023-2024, per l’adeguamento dei sistemi di pubblicazione online e per l’allineamento dei modelli di dichiarazione e rendicontazione. La rettifica evita sovrapposizioni e lacune tra vecchio e nuovo quadro, confermando un approccio di continuità sostanziale nella trasparenza dei fondi agricoli UE.
Disposizioni principali
Pubblicazione delle informazioni in più lingue
L’articolo 58, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 è sostituito: le informazioni devono essere fornite nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro e in una delle tre lingue di lavoro della Commissione.
Rettifica delle regole sulla trasparenza dei beneficiari
L’articolo 44, paragrafo 2, è corretto stabilendo che, quando i beneficiari appartengono a un gruppo, solo il nome del soggetto controllante e il suo numero di identificazione IVA o fiscale sono pubblicati ex post dallo Stato membro, conformemente all’articolo 98 del regolamento (UE) 2021/2116.
Formato e contenuto dei dati da pubblicare
L’articolo 58, paragrafo 1, viene sostituito prevedendo pubblicazione in formati aperti e leggibili meccanicamente, come CSV o XLXS, con i dati di cui all’articolo 98 del regolamento (UE) 2021/2116 e, per alcune misure transitorie, quelli dell’articolo 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013; le informazioni devono includere il codice dell’operazione e le misure dell’allegato IX.
Informazione ai beneficiari
L’articolo 61 è riscritto: le informazioni previste dall’articolo 99 del regolamento (UE) 2021/2116 devono essere fornite ai beneficiari nei moduli di domanda di aiuto o sostegno FEAGA/FEASR oppure in altro modo al momento della raccolta dei dati.
Disposizioni transitorie e continuità applicativa
L’articolo 64, secondo comma, è modificato per chiarire quali disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 e del precedente regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 continuano ad applicarsi a spese e pagamenti del vecchio quadro, inclusi i regimi del regolamento (UE) n. 1307/2013, le misure 1308/2013, 228/2013, 229/2013, 1144/2014, nonché il FEASR per i programmi di sviluppo rurale del regolamento (UE) n. 1305/2013.
Decorrenza della disciplina sulla trasparenza
L’articolo 65 è corretto precisando che l’articolo 60 si applica a decorrere dall’esercizio finanziario 2023. I considerando chiariscono che le nuove regole di pubblicazione si applicano agli obblighi di pubblicazione dal 31 maggio 2024, mentre per le pubblicazioni entro il 31 maggio 2023 restano applicabili le regole previgenti.
Aggiornamento della dichiarazione di gestione
L’allegato I è sostituito per prevedere un’unica dichiarazione di gestione dell’organismo pagatore che copra le spese sia del regolamento (UE) 2021/2116 sia del regolamento (UE) n. 1306/2013, con attestazioni su veridicità dei conti, legittimità e regolarità dei pagamenti, funzionamento dei sistemi di governance e presenza di misure antifrode efficaci e proporzionate.
Aggiornamento delle informazioni di trasparenza
L’allegato VIII è sostituito e dettaglia le informazioni da pubblicare sui beneficiari: dati identificativi, eventuale soggetto controllante, comune, codice della misura/tipo di intervento/settore, obiettivo specifico, date di inizio e fine e importi FEAGA, FEASR, cofinanziati e totali.
Aggiornamento dell’elenco delle misure e dei tipi di intervento
L’allegato IX è sostituito con un elenco sistematico delle misure/settori/interventi soggetti a pubblicazione, comprendendo pagamenti diretti, interventi settoriali, misure di mercato del regolamento (UE) n. 1308/2013, sviluppo rurale, regimi POSEI, isole minori dell’Egeo e azioni di informazione e promozione.
Entrata in vigore e applicazione retroattiva
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; l’articolo 2 si applica dal 1o gennaio 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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