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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/915

Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione del 25 aprile 2023 relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R0915

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna e riordina la disciplina UE sui tenori massimi di contaminanti negli alimenti, sostituendo il regolamento (CE) n. 1881/2006. Conferma un’impostazione di tutela della salute pubblica fondata sul principio ALARA e introduce/coordina regole su non commercializzazione, miscelazione, etichettatura, calcolo dei tenori per alimenti trasformati o composti e divieti di detossificazione chimica. Mantiene inoltre specifiche deroghe territoriali e tradizionali per alcuni prodotti ittici e affumicati, disciplina il monitoraggio e la comunicazione dei dati di occorrenza e prevede misure transitorie per i prodotti già legalmente immessi sul mercato.

Stabilisce i tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006.

Ambito di applicazione

Si applica agli alimenti immessi sul mercato nell’Unione e alla loro parte commestibile, nonché, in vari casi, agli alimenti destinati alla prima infanzia, ai lattanti, ai bambini nella prima infanzia e agli alimenti a fini medici speciali per tali categorie. Incide su operatori del settore alimentare, autorità competenti degli Stati membri, Stati membri beneficiari di deroghe specifiche (in particolare Lettonia, Finlandia e Svezia) e, per gli obblighi di monitoraggio/comunicazione, anche su operatori e altre parti interessate. L’ambito comprende prodotti non trasformati, trasformati, essiccati, diluiti e composti, con esclusioni e regole specifiche per prodotti destinati alla cernita o ad altro trattamento fisico, per alcuni prodotti destinati alla pressatura o alla produzione di birra/distillati e per talune deroghe territoriali e tradizionali. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini SEE.

Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione sui tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti

Il regolamento sostituisce il regolamento (CE) n. 1881/2006 e consolida in un unico testo la disciplina UE sui tenori massimi di contaminanti negli alimenti. L’impianto è orientato alla tutela della salute pubblica, con un approccio ALARA e con regole specifiche per prevenire l’immissione sul mercato di alimenti non conformi, l’uso come ingrediente e la miscelazione con prodotti contaminati.

Ambito di applicazione e fonti di rinvio

Il regolamento si applica agli alimenti come definiti dal regolamento (CE) n. 178/2002, agli operatori del settore alimentare e, in sede di controllo, alle autorità competenti degli Stati membri. Le definizioni di trasformazione, prodotti non trasformati e prodotti trasformati rinviano anche al regolamento (CE) n. 852/2004. Il testo disciplina alimenti venduti al consumatore finale, alimenti destinati a essere ingredienti, prodotti essiccati, diluiti, trasformati o composti, nonché categorie sensibili come alimenti per lattanti, per bambini nella prima infanzia e alimenti a fini medici speciali per tali popolazioni.

Regola generale sui tenori massimi

L’articolo 2 vieta la commercializzazione degli alimenti che superano i limiti dell’allegato I e ne vieta anche l’impiego come materie prime o ingredienti. È altresì vietata la miscelazione di alimenti conformi con altri non conformi. I limiti si applicano in linea generale al prodotto come immesso sul mercato e alla parte commestibile, salvo diversa previsione; per alcuni sistemi integrati di lavorazione dei cereali il momento rilevante è quello precedente la prima trasformazione.

Alimenti essiccati, diluiti, trasformati e composti

Quando l’allegato I non prevede un limite specifico per alimenti essiccati, diluiti, trasformati o composti, l’articolo 3 impone di considerare gli effetti dei processi sul tenore del contaminante, le proporzioni degli ingredienti e il limite analitico di quantificazione. In caso di controllo ufficiale, l’operatore deve fornire e motivare i fattori di concentrazione, diluizione o trasformazione; se ciò non avviene o la giustificazione non è convincente, l’autorità competente determina il fattore sulla base delle informazioni disponibili, perseguendo la massima tutela della salute pubblica. Per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, in assenza di un limite UE specifico, gli Stati membri possono introdurre limiti più rigorosi.

Divieti e vincoli particolari

L’articolo 4 vieta la detossificazione chimica degli alimenti contenenti i contaminanti elencati. L’articolo 5 consente, per alcuni prodotti da sottoporre a cernita o altro trattamento fisico prima della vendita al consumatore finale o dell’uso come ingrediente, la commercializzazione solo se l’uso è chiaramente distinto, il prodotto rispetta il limite specifico e l’etichettatura riporta la dicitura prescritta insieme al codice lotto. È vietato mischiare preventivamente questi prodotti con alimenti già destinati al consumatore finale o all’impiego come ingrediente. L’articolo 6 introduce inoltre una disciplina di etichettatura specifica per arachidi, altri semi oleosi e cereali, con indicazione dell’impiego previsto e, per i prodotti destinati a pressatura, una menzione obbligatoria che ne segnali la destinazione alla produzione di olio vegetale raffinato.

Deroghe geografiche e tradizionali

L’articolo 7 conserva una deroga a tempo indeterminato per Lettonia, Finlandia e Svezia in relazione ad alcune specie ittiche baltiche con tenori superiori ai limiti per diossine e PCB, purché vi sia un sistema di informazione completa dei consumatori vulnerabili, misure per impedire la commercializzazione in altri Stati membri e relazioni annuali alla Commissione. Il medesimo articolo mantiene deroghe per carni e prodotti a base di carne affumicati tradizionalmente in specifici Stati membri, e per alcuni pesci e prodotti della pesca affumicati tradizionalmente in Lettonia, Finlandia e Svezia, entro ulteriori limiti numerici di benzo(a)pirene e della somma di IPA.

Monitoraggio, dati di occorrenza e reporting

L’articolo 8 impone agli Stati membri e alle parti interessate di trasmettere alla Commissione, entro il 1° luglio 2023, i risultati delle indagini e dei progressi relativi alla contaminazione da sclerozi e alcaloidi della Claviceps spp. nella segale e in altri cereali. È inoltre previsto l’invio annuale all’EFSA dei dati di occorrenza, la comunicazione delle indagini e delle fonti pertinenti richieste dalla Commissione e la trasmissione dei dati raccolti su altri contaminanti secondo le modalità di reporting dell’Autorità.

Abrogazione del regime precedente e disciplina transitoria

Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006, con rinvio alla tavola di concordanza dell’allegato II. Per assicurare la continuità del mercato, l’articolo 10 consente ai prodotti legalmente immessi sul mercato prima di determinate date di restare in commercio fino al termine minimo di conservazione o alla scadenza; per gli alcaloidi pirrolizidinici la soglia transitoria è estesa fino al 31 dicembre 2023 per i prodotti immessi prima del 1° luglio 2022. La prova della data di immissione legale incombe all’operatore.

Allegato I: struttura e contenuto dei limiti

L’allegato I costituisce il cuore operativo del regolamento e stabilisce i tenori massimi per numerose famiglie di contaminanti, tra cui micotossine, tossine vegetali, metalli e altri elementi, inquinanti organici persistenti alogenati, contaminanti da processo e altri contaminanti. Vi figurano, tra gli altri, limiti per aflatossine, ocratossina A, patulina, deossinivalenolo, zearalenone, fumonisine, citrinina, sclerozi e alcaloidi della Claviceps spp., alcaloidi tropanici, alcaloidi pirrolizidinici, alcaloidi oppiacei, Δ9-THC, piombo, cadmio, mercurio, arsenico, stagno inorganico, diossine e PCB, PFAS, IPA, 3-MCPD, glicidil esteri, nitrati, melammina e perclorato.

Profili applicativi di rilievo per gli operatori

Dal punto di vista operativo, il regolamento richiede particolare attenzione alla distinzione tra prodotto destinato al consumatore finale e prodotto destinato a trasformazione o trattamento preliminare, alla corretta etichettatura delle partite, alla disponibilità di dati tecnici per i fattori di concentrazione/diluizione/trasformazione, e alla prova documentale della data di immissione sul mercato per le misure transitorie. Per diverse categorie sono previsti limiti differenziati in funzione della specie, della forma fisica, della stagionalità, della destinazione d’uso o della specifica popolazione destinataria, con forte impatto su filiere cerealicole, ittiche, lattiero-casearie, oli e grassi, prodotti botanici, integratori e alimenti per l’infanzia.

Disposizioni principali

Definizioni

L’articolo 1 richiama le definizioni di alimento, operatore del settore alimentare, immissione sul mercato, consumatore finale, trasformazione, prodotti non trasformati e prodotti trasformati, rinviando ai regolamenti (CE) n. 178/2002 e n. 852/2004.

Divieto di immissione sul mercato e di impiego come ingrediente

L’articolo 2 vieta l’immissione sul mercato e l’uso come materia prima o ingrediente degli alimenti elencati nell’allegato I quando superano il tenore massimo; vieta anche la miscelazione di alimenti conformi con alimenti che superano tali limiti. I tenori si applicano agli alimenti come immessi sul mercato e alla parte commestibile, salvo diversa indicazione; per sistemi integrati di produzione/trasformazione dei cereali, il limite si applica ai cereali non trasformati prima della prima trasformazione.

Alimenti essiccati, diluiti, trasformati e composti

L’articolo 3 prevede che, in assenza di specifici tenori a livello UE, per questi alimenti si tenga conto di concentrazione, diluizione, trasformazione, proporzioni degli ingredienti e limite analitico di quantificazione. In controllo ufficiale l’operatore deve fornire e giustificare i fattori; in mancanza o inidoneità, il fattore è determinato dall’autorità competente. Gli Stati membri possono prevedere limiti più rigorosi per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia quando l’allegato I non fissi un limite specifico.

Divieto di detossificazione chimica

L’articolo 4 vieta il trattamento chimico di detossificazione degli alimenti contenenti i contaminanti di cui all’allegato I.

Alimenti da sottoporre a cernita o trattamento fisico

L’articolo 5 consente l’immissione sul mercato di determinati alimenti destinati a cernita o altro trattamento fisico prima della vendita al consumatore finale o dell’uso come ingrediente, purché non siano venduti al consumatore finale o come ingredienti, rispettino i limiti specifici e siano etichettati con diciture obbligatorie e codice lotto. È vietata la preventiva miscelazione con alimenti già destinati al consumatore finale o ad uso come ingrediente; dopo il trattamento i prodotti possono essere commercializzati solo se rispettano i limiti e il trattamento non ha generato residui nocivi.

Disposizioni di etichettatura per arachidi, altri semi oleosi e cereali

L’articolo 6 impone che confezioni e documenti di accompagnamento specifichino l’impiego previsto, con codice lotto indelebile e compatibilità tra attività del destinatario e uso dichiarato. In assenza di indicazione chiara di un uso diverso dalla vendita come alimento si applicano i limiti dell’allegato I a tutte le arachidi, agli altri semi oleosi, ai loro derivati e ai cereali. L’esenzione per arachidi e altri semi oleosi destinati a pressatura vale solo per partite etichettate come tali e destinate a un impianto di pressatura, con dicitura obbligatoria di prodotto da pressare.

Deroghe territoriali e tradizionali

L’articolo 7 mantiene deroghe a tempo indeterminato per Lettonia, Finlandia e Svezia in relazione a talune specie ittiche baltiche con diossine/PCB superiori ai limiti, subordinandole a sistemi di informazione dei consumatori, misure per evitare commercializzazione in altri Stati membri e comunicazioni annuali alla Commissione. Prevede inoltre deroghe per carni e prodotti a base di carne affumicati tradizionalmente in specifici Stati membri, entro limiti massimi di benzo(a)pirene e della somma di IPA, e per alcuni pesci e prodotti della pesca affumicati tradizionalmente in Lettonia, Finlandia e Svezia, con obblighi di monitoraggio e buone pratiche di affumicatura.

Monitoraggio e comunicazione

L’articolo 8 impone entro il 1° luglio 2023 la comunicazione alla Commissione dei risultati delle indagini e dei progressi su sclerozi/alcaloidi della Claviceps spp. nella segale e nei prodotti di macinazione della segale e sugli alcaloidi nei prodotti di macinazione di orzo, frumento, spelta e avena. Prevede inoltre comunicazioni annuali all’EFSA sui dati di occorrenza, nonché la trasmissione dei dati raccolti su altri contaminanti e degli obblighi informativi secondo le regole dell’Autorità.

Abrogazione e rinvii

L’articolo 9 abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 e stabilisce che i riferimenti a tale atto si intendono fatti al nuovo regolamento secondo la tavola di concordanza dell’allegato II.

Misure transitorie

L’articolo 10 consente agli alimenti legalmente immessi sul mercato prima di specifiche date, elencate per singole categorie di contaminanti, di restare sul mercato fino al termine minimo di conservazione o alla scadenza. Per gli alcaloidi pirrolizidinici, gli alimenti legalmente immessi prima del 1° luglio 2022 possono restare sul mercato fino al 31 dicembre 2023. L’onere di provare la data di immissione sul mercato grava sull’operatore del settore alimentare.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 11 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentarecontaminanti alimentarietichettatura alimentaresalute pubblicacontrolli ufficiali

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