L.R. Abruzzo 2/2002
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 febbraio 1999, n. 6: Norme in materia di tasse automobilistiche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la L.R. Abruzzo n. 6/1999 sulla gestione delle tasse automobilistiche: affida a terzi, anche tramite avvalimento, controllo e riscossione; disciplina il ruolo di ACI con convenzione; introduce l’esenzione per i veicoli intestati alla Regione. È dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche alla disciplina regionale delle tasse automobilistiche e esenzione per i veicoli regionali
Modifiche alla disciplina regionale delle tasse automobilistiche
La legge regionale interviene sulla L.R. 11 febbraio 1999, n. 6, riorganizzando le modalità di gestione, riscossione e controllo delle tasse automobilistiche nella Regione Abruzzo e introducendo una specifica esenzione per i veicoli regionali.
Affidamento delle attività di controllo e riscossione
La Regione può affidare a terzi, tramite procedure ad evidenza pubblica oppure mediante l’istituto dell’avvalimento, l’attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La disciplina risultante consente quindi forme esterne di gestione delle attività operative connesse al tributo.
Ruolo dell’ACI e convenzione
La Regione si avvale della collaborazione e della consulenza dell’Automobil Club d’Italia (ACI) per lo svolgimento di tutte o parte delle attività relative a:
- riscossione;
- accertamento;
- recupero;
- rimborsi;
- applicazione delle sanzioni.
La Giunta regionale è autorizzata a stipulare un’apposita convenzione con l’ACI per regolare tali attività.
Esenzione per i veicoli regionali
Sono esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli di cui la Regione risulti intestataria negli archivi del Pubblico Registro Automobilistico, oppure quelli immatricolati comunque a favore dell’Amministrazione regionale.
Per la gestione di tali veicoli è affidata all’ufficio preposto alla gestione del parco auto regionale la tenuta dell’archivio dei mezzi di cui esso è composto.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La pubblicazione è indicata nel BURA del 27 marzo 2002, n. 5.
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