Salta al contenuto
Legge

L.R. Abruzzo 2/2002

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 febbraio 1999, n. 6: Norme in materia di tasse automobilistiche.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 2/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la L.R. Abruzzo n. 6/1999 sulla gestione delle tasse automobilistiche: affida a terzi, anche tramite avvalimento, controllo e riscossione; disciplina il ruolo di ACI con convenzione; introduce l’esenzione per i veicoli intestati alla Regione. È dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Modifiche alla disciplina regionale delle tasse automobilistiche e esenzione per i veicoli regionali

Modifiche alla disciplina regionale delle tasse automobilistiche

La legge regionale interviene sulla L.R. 11 febbraio 1999, n. 6, riorganizzando le modalità di gestione, riscossione e controllo delle tasse automobilistiche nella Regione Abruzzo e introducendo una specifica esenzione per i veicoli regionali.

Affidamento delle attività di controllo e riscossione

La Regione può affidare a terzi, tramite procedure ad evidenza pubblica oppure mediante l’istituto dell’avvalimento, l’attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La disciplina risultante consente quindi forme esterne di gestione delle attività operative connesse al tributo.

Ruolo dell’ACI e convenzione

La Regione si avvale della collaborazione e della consulenza dell’Automobil Club d’Italia (ACI) per lo svolgimento di tutte o parte delle attività relative a:

  • riscossione;
  • accertamento;
  • recupero;
  • rimborsi;
  • applicazione delle sanzioni.

La Giunta regionale è autorizzata a stipulare un’apposita convenzione con l’ACI per regolare tali attività.

Esenzione per i veicoli regionali

Sono esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli di cui la Regione risulti intestataria negli archivi del Pubblico Registro Automobilistico, oppure quelli immatricolati comunque a favore dell’Amministrazione regionale.

Per la gestione di tali veicoli è affidata all’ufficio preposto alla gestione del parco auto regionale la tenuta dell’archivio dei mezzi di cui esso è composto.

Entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. La pubblicazione è indicata nel BURA del 27 marzo 2002, n. 5.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.