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Legge

L.R. Abruzzo 7/2002

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002).

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 7/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge finanziaria della Regione Abruzzo per il 2002 e il triennio 2002-2004: rifinanzia e rimodula numerosi interventi settoriali, introduce agevolazioni IRAP, riordina aspetti di personale e sanità, proroga termini e stanzia contributi per cultura, trasporti, aree montane, interne e costiere. Molte misure sono limitate al solo esercizio 2002 o a trienni già conclusi.

Legge finanziaria regionale Abruzzo 2002

Legge finanziaria regionale Abruzzo 2002

La legge reca le disposizioni finanziarie per il bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo. Interviene su numerosi settori con rifinanziamenti, rimodulazioni di stanziamenti, agevolazioni fiscali, misure organizzative e contributi mirati, per lo più con efficacia limitata all’esercizio 2002 o a periodi già conclusi.

Disposizioni finanziarie generali e rifinanziamenti

La legge autorizza il rifinanziamento delle leggi regionali indicate nelle tabelle allegate e modifica, per il 2002 e per il triennio 2002-2004, vari stanziamenti continuativi e norme finanziarie pregresse. Sono inoltre disposti diversi interventi puntuali su capitoli di bilancio, con iscrizioni, riduzioni, eliminazioni di rifinanziamenti e nuove denominazioni di capitoli, tutti riferiti principalmente al bilancio 2002.

Tra gli interventi più rilevanti figurano:

  • stanziamenti per l’Osservatorio elettorale, per i gruppi consiliari, per borse di lavoro in ambito psichiatrico, per attività musicali, per parcheggi, per l’aeroporto di Pescara e per altri interventi settoriali;
  • l’eliminazione di alcuni rifinanziamenti previsti da precedenti leggi finanziarie;
  • la quantificazione o il ripristino di limiti d’impegno su specifiche leggi di spesa;
  • l’autorizzazione a contributi straordinari, tra cui quelli per il Consorzio industriale di Teramo, per la Regione Molise in relazione al sisma del 31 ottobre 2002 e per l’UNMIL.

Compensi a commissioni e comitati regionali

Ai componenti delle commissioni giudicatrici in materia di appalti di lavori, forniture e servizi, delle commissioni per il paesaggio/ornato, dei comitati di valutazione regionali e di altre commissioni specialistiche regionali è attribuito un gettone di presenza di 75 euro per giornata di seduta, con rivalutazione triennale secondo gli indici ISTAT. L’onere è posto a carico delle somme previste nel singolo intervento.

Promozione, aree montane e cooperazione sociale

La Regione autorizza stanziamenti per azioni di promozione internazionale dell’immagine dell’Abruzzo e dispone la ridenominazione di un capitolo in fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale.

Per le aree montane sono previsti:

  • interventi a sostegno della pluriattività nelle aree montane per il triennio 2002-2004;
  • contributi per l’acquisto di autobus e minibus per il trasporto locale a fini sociali, anche in conseguenza della soppressione di uffici postali e di altri servizi pubblici.

La Giunta regionale deve disciplinare modalità e incentivi economici nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.

Trasferimento di risorse alla FIRA e sostegno al commercio

La legge stabilisce la dotazione del fondo ex art. 4 della L.R. n. 77/2000 per il 2002 e autorizza l’iscrizione in entrata e in spesa delle relative somme, con trasferimento alla FIRA subordinato all’accertamento dell’entrata.

Per le cooperative di garanzia dei commercianti e i consorzi vengono estesi i benefici già previsti per il settore commercio/turismo, con contributo per il 2002 pari a 2.200.000 euro e con conguaglio per gli anni precedenti. Lo stanziamento di spesa può essere utilizzato solo previo accertamento della correlata entrata.

CIAPI, trasporto pubblico e attività cinematografiche

La legge ridefinisce il contributo annuale in favore del CIAPI di Chieti-Pescara per il triennio 2002-2004, aggiornando importi e annualità rilevanti anche per gli esercizi analoghi successivi.

In materia di trasporto pubblico locale, viene rinviata al 1° gennaio 2003 l’efficacia di alcune disposizioni sulle tariffe speciali e sulle agevolazioni, mentre per il 2002 è fissato un contributo annuale da ripartire tra gli esercenti del servizio sulla base delle percorrenze assentite.

Per il settore cinematografico e audiovisivo:

  • alcune attività della legge regionale di settore sono sospese per il 2002;
  • è previsto un rifinanziamento per il 2002;
  • sono attribuiti contributi al Comune di Vasto per il Vasto Film Festival e all’AISAC per seminari e convegni.

Interventi culturali e istituzionali diversi

La legge innalza il contributo dovuto all’Accademia Internazionale per le arti e le scienze dell’immagine, incrementa il relativo capitolo di spesa e riorganizza alcune poste di bilancio per farvi fronte.

Sono inoltre previsti contributi per:

  • il Teatro Stabile d’Abruzzo;
  • l’Accademia di Belle Arti di L’Aquila;
  • l’Enoteca regionale di Ortona a Mare;
  • il Liceo musicale G. Braga di Teramo, subordinatamente alla partecipazione regionale all’istituto.

IRAP: riduzioni per agricoltura e piccoli comuni montani

La legge introduce una riduzione di un punto percentuale dell’aliquota IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, con decorrenza dall’anno d’imposta in corso al 1° gennaio 2002 e nei limiti del valore della produzione netta prodotto in Abruzzo. L’efficacia è subordinata all’esito positivo della verifica comunitaria.

Per i piccoli comuni montani con popolazione fino a 3.000 abitanti è prevista una riduzione dell’aliquota IRAP al 3,25%, limitata al valore della produzione netta non superiore a 100.000 euro, cumulabile con altre agevolazioni entro i limiti dei regolamenti UE de minimis e non applicabile ai soggetti esclusi dall’art. 45 del d.lgs. n. 446/1997.

Organizzazione amministrativa e personale regionale

La legge istituisce due Strutture speciali di supporto:

  • Controllo ispettivo-contabile;
  • Tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Viene ridefinita l’articolazione delle strutture organizzative permanenti della Giunta regionale, si disciplinano compiti e competenze dei dirigenti delle strutture speciali di supporto, del Gabinetto del Presidente e delle strutture dirigenziali, e si attribuisce a tali dirigenti un trattamento economico equiparato ai dirigenti di servizio fino alla graduazione definitiva delle posizioni.

Sono inoltre previste:

  • regole sul conferimento di incarichi dirigenziali e sostituzioni temporanee;
  • norme sul perfezionamento ed efficacia dei contratti e convenzioni stipulati dai dirigenti regionali, senza ulteriori approvazioni;
  • possibilità per i dipendenti regionali di essere eletti nei collegi di revisione degli enti locali, se iscritti nel relativo registro e non incompatibili.

Agricoltura, foreste, pesca e fermo biologico

In materia di danni da fauna protetta e di forestazione, la legge rinvia alla legge di bilancio per il finanziamento degli esercizi successivi e autorizza uno stanziamento per il 2002, utilizzabile anche per richieste pregresse non ancora liquidate. Le operazioni nei boschi e nei terreni vincolati restano soggette alla normativa vigente e alle prescrizioni forestali regionali.

Per la pesca marittima e l’acquacoltura:

  • la disciplina della legge agricola regionale si applica, in via transitoria e se compatibile, anche a tali settori;
  • il fondo per il credito agevolato è ripartito annualmente dalla Giunta regionale;
  • è ammessa la conversione del contributo in conto interessi in contributo in conto capitale;
  • sono previste regole specifiche per i danni da eventi straordinari in mare, con tetto del contributo pari al 40% del danno e comunque non oltre 50.000 euro;
  • si ridefiniscono le modalità di gestione del Nucleo di valutazione e il regime degli aiuti per la pesca turismo.

È inoltre riconosciuto fino al 31 dicembre 2006 il fermo biologico per l’attività di pesca, con compensazione dei mancati redditi mediante fondi regionali e con specifico stanziamento per il 2002.

Enti locali, archivi storici e riordino territoriale

Per gli enti locali, la legge modifica la disciplina delle provvidenze per lo sviluppo delle autonomie locali, stabilendo che le somme residue possano finanziare ulteriori richieste e che, per il 2002, tali richieste debbano essere presentate entro il 15 dicembre.

In materia di riordino territoriale dei comuni, viene corretto il rinvio normativo relativo ai contributi.

Per gli archivi storici degli enti locali e dei privati:

  • si specifica che il progetto deve essere approvato e la relativa spesa prevista nel bilancio annuale di riferimento;
  • si modifica la composizione del Comitato tecnico regionale di valutazione;
  • si impongono rendicontazioni analitiche delle spese e una relazione finale attestante il raggiungimento degli obiettivi.

P.O.R. Abruzzo ed EQUAL

Per assicurare tempestività nella concessione delle provvidenze finanziarie del Programma operativo Regione Abruzzo 2000/2006 obiettivo 3 ed EQUAL, la Regione può stipulare convenzioni con il Tesoriere per il pagamento dei contributi, senza ulteriori oneri rispetto alla convenzione di tesoreria.

Area Valle Peligna – Alto Sangro

La Regione finanzia uno studio di fattibilità e successivi progetti per favorire la ripresa economica e la lotta alla disoccupazione nell’area Valle Peligna–Alto Sangro, anche attraverso la creazione di un centro di formazione e di nuovi prodotti informatici. I progetti degli enti locali interessati devono essere presentati entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

È prevista una spesa per il 2002, coperta mediante riduzione del fondo speciale per nuovi provvedimenti legislativi in conto capitale.

Fascia costiera, opere pubbliche e urbanistica

La Regione attiva interventi per difesa, tutela, salvaguardia e sviluppo sostenibile della fascia costiera, concedendo contributi in conto capitale fino al 50% della spesa per iniziative dei comuni. Le domande devono essere presentate entro 90 giorni dalla pubblicazione della legge, corredate da progetto definitivo.

Sono disciplinati:

  • termini per autorizzazioni ambientali e marittime;
  • anticipazione unica del contributo ai comuni;
  • inizio dei lavori entro 90 giorni dalla concessione;
  • rendicontazione entro 15 mesi;
  • revoca per grave inadempienza.

La legge proroga inoltre al 31 dicembre 2003 alcuni termini relativi agli enti di edilizia residenziale pubblica.

Sistema archeologico regionale

La Regione prevede un protocollo d’intesa con la Soprintendenza Archeologica per l’Abruzzo per coordinare tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico-paesaggistico. Le attività comprendono carta archeologica, censimento dei siti, perimetrazione delle zone di interesse archeologico e istituzione di parchi archeologico-ambientali.

La Giunta regionale finanzia singoli parchi e progetti, e il Presidente istituisce una cabina di regia per l’ottimizzazione delle risorse e la ricerca di ulteriori finanziamenti.

Sanità, prevenzione e programmazione sanitaria

La legge prevede un consorzio funzionale tra le ASL abruzzesi, da costituire entro tre mesi dall’atto di indirizzo della Giunta, con funzioni di monitoraggio e supporto operativo per acquisti, magazzini, gestione delle attese e contenimento della spesa farmaceutica. L’obiettivo è ridurre almeno del 20% annuo la mobilità passiva.

In materia di prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro, la legge disciplina l’organizzazione dei Dipartimenti di prevenzione e delle unità operative multidisciplinari, la permanenza della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria per il personale dipartimentale e l’utilizzo integrale dei proventi sanzionatori per il potenziamento della prevenzione.

Sul piano della programmazione sanitaria, il componente di Giunta competente deve sottoporre entro maggio 2002 un progetto organico su:

  • Agenzia sanitaria regionale;
  • Osservatorio epidemiologico regionale;
  • utilizzo del 6% della spesa sanitaria per l’assistenza collettiva in ambiente di vita e di lavoro;
  • aree della salute mentale, materno-infantile, disagio e anziani;
  • rete territoriale per cure palliative;
  • conferenza regionale per la programmazione sanitaria;
  • integrazione tra politiche sanitarie e ambientali;
  • fondo unico per non autosufficienti anziani e disabili;
  • autorizzazione di nuove strutture e monitoraggio del sistema;
  • rete ospedaliera e RSA;
  • riduzione della spesa farmaceutica;
  • formazione continua del personale;
  • emergenza sanitaria umana e veterinaria.

Finanziamento del disavanzo sanitario e hospice

La Regione è autorizzata a intervenire con finanziamenti straordinari per coprire la quota di disavanzi sanitari maturati al 31 dicembre 2000 e può contrarre un mutuo fino a 168.881.406 euro, con tasso massimo del 6% e ammortamento massimo di 30 anni. Le rate di ammortamento sono garantite da apposite poste di bilancio e il mutuo è ripartito tra le ASL in proporzione ai disavanzi accertati.

È inoltre previsto un contributo di 200.000 euro per il Centro Residenziale di cure palliative (Hospice) avviato dall’Associazione Casa Serena S. Maria della Pace di Fontecchio, con obbligo di documentare una spesa almeno doppia rispetto al contributo concesso.

Occupazione, formazione e rete scolastica

Le misure di politica attiva dell’occupazione si applicano anche ai lavoratori espulsi dai processi produttivi dopo trasformazioni contrattuali.

Per la rete scolastica regionale la legge avvia una sperimentazione di forme innovative di organizzazione, finalizzata a rafforzare l’autonomia degli istituti e l’integrazione tra scuola, formazione e lavoro. Sono previste due fasi: costruzione di nodi di rete regionale di istituti secondari accreditati e costruzione di reti locali connesse ai poli regionali. La legge disciplina anche tempi, requisiti delle scuole partecipanti, dotazioni informatiche e percorso per il riconoscimento dello status di agenzie formative.

Consorzi di difesa

La Regione concede, se il parametro ministeriale risulta inferiore alla misura prevista, un contributo integrativo ai consorzi di difesa, alle cooperative e ai singoli produttori per i premi assicurativi ammessi dallo Stato. Il contributo è erogato su richiesta dei consorzi, dopo la determinazione dei contratti assicurativi e l’emanazione del decreto ministeriale sui parametri contributivi.

Aree interne e contributi vari

Per le aree interne la Regione finanzia progetti di comuni, comunità montane, loro consorzi e consorzi industriali per infrastrutture e acquisto di immobili da destinare ad attività produttive e terziarie. È autorizzata una spesa di 25 milioni di euro per il 2002, con pagamento subordinato all’accertamento della relativa entrata.

Sono inoltre previsti contributi per:

  • l’Enoteca regionale di Ortona a Mare, con domanda entro 30 giorni e concessione entro 20 giorni;
  • specifici elenchi di soggetti beneficiari nel settore culturale, sportivo e sociale;
  • il Parco Scientifico e Tecnologico, con contributo annuale di funzionamento e anticipazione del 70% su richiesta.

Programmi PRUSST

La disciplina dei programmi PRUSST attribuisce ai progetti approvati dai consigli comunali una particolare valenza e, per i progetti derivanti da PRUSST già approvati con Regione, Province e Comuni come promotori, prevede il rilascio di concessioni, autorizzazioni, nulla osta e permessi anche in deroga alla normativa urbanistica ed edilizia. È previsto il commissario ad acta in caso di mancato rilascio entro i termini. L’articolo è stato successivamente abrogato.

Copertura finanziaria ed entrata in vigore

La copertura degli oneri derivanti dalla legge è rinviata alla legge di bilancio. La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 2002.

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