Sentenza del 08/04/2016 n. 6876 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'accertamento relativo al 2003, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi ai fini IVA e IRAP applicando una percentuale di ricarico del 62% al venduto. Contestavano sia il difetto assoluto di motivazione della sentenza della CTR, sia l'omessa valutazione di fatti decisivi: in particolare, la percentuale era stata calcolata sulla base di una verifica svolta soltanto nella tarda mattinata di una giornata estiva, in una località balneare e turistica, nell'anno 2005, con estensione dei risultati all'intero periodo d'imposta 2003.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi, ritenendo corretta la trattazione congiunta delle posizioni della società e dei soci in ragione dell'unitarietà dell'accertamento e del litisconsorzio necessario. Ha rigettato il primo motivo, perché la motivazione della CTR esisteva e non era meramente apparente. Ha invece accolto il secondo motivo: la CTR non aveva esaminato adeguatamente se le modalità, il momento e il luogo della verifica fossero rappresentativi dell'andamento delle vendite dell'intero anno e se l'attività presentasse periodi disomogenei. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Liguria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Norma richiamata per denunciare il difetto assoluto di motivazione della sentenza tributaria.
La Corte ha escluso la violazione perché una motivazione era presente e non appariva meramente apparente; eventuali carenze logiche, omissioni o contraddizioni su fatti decisivi devono essere dedotte attraverso il diverso vizio di motivazione.
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
Per le società di persone, il reddito accertato viene imputato automaticamente ai soci in proporzione alle rispettive quote, rendendo normalmente necessaria la partecipazione al giudizio della società e di tutti i soci.
D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 17, comma 1, e 44
Le disposizioni sono richiamate per evidenziare la natura reale e proporzionale dell'IRAP e i profili di assimilazione all'ILOR; l'accertamento IRAP della società di persone coinvolge anche i soci ai fini del litisconsorzio necessario.
Art. 111, comma 2, Costituzione
Il principio della ragionevole durata del processo giustifica, in presenza di cause sostanzialmente identiche trattate contestualmente, la riunione dei ricorsi in cassazione anziché la declaratoria di nullità e il rinvio per una rinnovazione meramente formale.
Artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
Sono richiamati a sostegno dell'esigenza di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva e una durata ragionevole del processo.
Massime di principio
- Una percentuale di ricarico ricavata da un controllo svolto in una sola giornata può essere utilizzata per ricostruire l'intero periodo d'imposta solo se quella giornata è effettivamente rappresentativa dell'andamento ordinario dell'attività.
- Il contribuente può contestare l'estensione annuale del dato dimostrando, anche tramite presunzioni, la presenza di stagionalità o di periodi caratterizzati da vendite e margini significativamente diversi.
- Il giudice tributario deve motivare specificamente sulla rappresentatività del controllo, considerando tempi, luogo, stagione, caratteristiche dell'attività e incidenza di tali elementi sui ricavi annuali.
- Il semplice richiamo alle verifiche dell'Amministrazione finanziaria non è sufficiente se il giudice omette di esaminare le contestazioni concrete formulate dal contribuente.
- Nelle società di persone, quando l'accertamento societario fonda anche le pretese fiscali collegate ai soci e riguarda elementi comuni, società e soci devono essere trattati in un unico processo o in procedimenti riuniti.
- La cassazione con rinvio non determina automaticamente l'annullamento dell'accertamento: impone al giudice di merito di riesaminare la controversia e motivare adeguatamente sulla validità della ricostruzione dei ricavi.
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