Circolare numero 110 del 26-4-1991
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che i rimborsi dei contributi versati al Fondo di previdenza non hanno caratteristiche particolari e devono essere eseguiti su richiesta dei datori di lavoro secondo le disposizioni vigenti e i relativi limiti. Lo stesso criterio vale per i contributi versati per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, per i quali si rinvia alla circolare n. 752 RCV n. 861 EAD del 6 agosto 1983. Per i contributi di copertura delle indennità economiche di malattia e maternità, invece, le Sedi devono ricalcolare gli importi spettanti e i contributi dovuti sulla base dell’imponibile attuale, confrontarli con quanto già conguagliato e versato, e procedere al rimborso solo se emerge un saldo attivo per le aziende.
Rimborso dei contributi versati al Fondo di previdenza e ai contributi per il Servizio Sanitario Nazionale e per malattia/maternità
Rimborso dei contributi versati al Fondo di previdenza, al Servizio Sanitario Nazionale e per malattia/maternità
La circolare interviene in tema di eventuali rimborsi collegati ai contributi versati al Fondo di previdenza richiamato dalla circolare n. 159 del 15 luglio 1988, nonché ai contributi destinati al Servizio Sanitario Nazionale e alla copertura delle indennità economiche di malattia e maternità. Il documento chiarisce che, salvo le verifiche specifiche previste per l’ultima ipotesi, non emergono particolari peculiarità tali da imporre regole differenti rispetto alla disciplina ordinaria.
Rimborsi dei contributi al Fondo di previdenza
Per quanto riguarda i contributi versati al Fondo di previdenza, la circolare stabilisce che gli eventuali rimborsi devono essere eseguiti su richiesta dei datori di lavoro. Tali rimborsi vanno effettuati secondo le disposizioni vigenti e con le limitazioni previste dall’ordinamento applicabile, senza che siano richieste modalità speciali.
Rimborsi dei contributi per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale
Un chiarimento analogo viene fornito per i contributi versati per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. Anche in questo caso il rimborso non presenta specifiche peculiarità e deve essere eseguito secondo le disposizioni e le limitazioni già fissate dalla circolare n. 752 RCV n. 861 EAD del 6 agosto 1983, espressamente richiamata.
Rimborsi dei contributi per malattia e maternità
Più articolata è la disciplina relativa all’eventuale rimborso dei contributi di copertura delle indennità economiche di malattia e maternità. Le Sedi devono preliminarmente rideterminare, in base all’imponibile oggi vigente, sia gli importi delle indennità spettanti ai lavoratori sia gli importi dei contributi dovuti per il medesimo titolo.
Successivamente, tali importi devono essere confrontati con:
- gli importi delle prestazioni già poste a conguaglio,
- i contributi effettivamente versati.
Solo all’esito di questo raffronto le Sedi possono accertare se esista un saldo attivo a favore delle aziende interessate al rimborso. In presenza di saldo attivo, il rimborso può essere effettuato secondo le consuete norme richiamate dalla circolare.
Punti principali
Rimborsi dei contributi al Fondo di previdenza
La circolare, richiamando la n. 159 del 15 luglio 1988, precisa che i rimborsi dei contributi versati al Fondo di previdenza non presentano peculiarità tali da richiedere regole speciali. Essi devono quindi essere effettuati, su richiesta dei datori di lavoro, nel rispetto delle disposizioni vigenti e delle limitazioni previste dalla normativa applicabile.
Rimborsi dei contributi per il Servizio Sanitario Nazionale
Anche il rimborso dei contributi versati per le prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale non comporta modalità particolari. La circolare dispone che tali rimborsi avvengano secondo le disposizioni e i limiti già stabiliti dalla circolare n. 752 RCV n. 861 EAD del 6 agosto 1983.
Rimborsi dei contributi per malattia e maternità
Per l’eventuale rimborso dei contributi di copertura delle indennità economiche di malattia e maternità, le Sedi devono prima rideterminare, sulla base dell’imponibile attualmente vigente, sia gli importi delle indennità spettanti ai lavoratori sia i contributi dovuti per lo stesso titolo. Successivamente devono confrontare tali dati con gli importi delle prestazioni già poste a conguaglio e con i contributi effettivamente versati, al fine di verificare l’esistenza di un saldo attivo a favore delle aziende interessate.
Condizione per l’erogazione del rimborso
Il rimborso dei contributi per malattia e maternità può essere effettuato soltanto se, dal raffronto tra importi ricalcolati, prestazioni conguagliate e contributi versati, risulta un saldo attivo a favore dell’azienda. In tal caso, il rimborso segue le consuete norme già richiamate dalla circolare.
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