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Ordinanza

Ordinanza n. 96/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento del decreto in data 08 maggio 2024, emesso dalla Questura di Roma – Ufficio Immigrazione – e notificato il giorno 30 maggio 2024, con il quale è stata respinta la richiesta di conversione del permesso di soggiorno dell’attuale ricorrente, nonché di ogni altro atto, antecedente, consequenziale o comunque connesso. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 8\12\2025: per l’annullamento del decreto della Prefettura di Roma, n. prot. M_IT PR_RMSUI 00196140 del 20 novembre 2025, recante rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

Giustizia amministrativa202408265

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, successivamente sostituito da un nuovo diniego prefettizio impugnato con motivi aggiunti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Roma dell'8 maggio 2024, notificato il 30 maggio 2024, con cui era stata respinta la richiesta di conversione del permesso di soggiorno. A seguito dell'adozione di un nuovo provvedimento di rigetto, il ricorrente ha rinunciato a chiedere la dichiarazione di improcedibilità del ricorso introduttivo e ha proposto motivi aggiunti contro il decreto della Prefettura di Roma del 20 novembre 2025, recante il rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato, nonché contro il preavviso di revoca del nulla osta rilasciato nella stessa data. Il testo non espone specifici vizi di legittimità dedotti contro gli atti impugnati. È inoltre richiamata la connessione con un distinto ricorso, proposto dal medesimo interessato avverso il silenzio dell’amministrazione sull’istanza di conversione presentata il 25 giugno 2021, con domanda di declaratoria dell’obbligo di provvedere e richiesta risarcitoria.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la legittimità dei dinieghi né ha concesso o negato espressamente la sospensione cautelare sulla base di una valutazione di fumus boni iuris e periculum in mora. Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ha ritenuto che le esigenze del ricorrente fossero adeguatamente tutelabili mediante la sollecita definizione del giudizio di merito. Ha quindi fissato per l’8 giugno 2026 un’udienza pubblica per la trattazione congiunta del ricorso, integrato dai motivi aggiunti, e del ricorso connesso avverso il silenzio, rinviando la decisione sulle spese al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare può essere assicurata, senza definire la domanda cautelare mediante una sospensione dell’atto, attraverso la fissazione sollecita dell’udienza di merito quando tale misura è ritenuta adeguata alle esigenze della parte.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Il giudice, impregiudicato il merito, ha ritenuto sufficiente fissare con urgenza la trattazione del merito invece di adottare una diversa misura cautelare.

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Sono richiamati quali disposizioni processuali applicabili al ricorso connesso avverso il silenzio dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla sollecita definizione del giudizio di merito, il giudice può fissare direttamente l’udienza di trattazione senza pronunciarsi, nel merito, sulla fondatezza delle censure rivolte contro il provvedimento impugnato.
  • La sopravvenuta adozione di un nuovo provvedimento sul medesimo procedimento non determina necessariamente la rinuncia al giudizio originario: la parte può chiedere di proseguire la tutela impugnatoria mediante motivi aggiunti contro l’atto sopravvenuto.
  • Quando un giudizio di annullamento e un ricorso avverso il silenzio riguardano il medesimo procedimento amministrativo e la medesima pretesa sostanziale, il giudice può disporne la trattazione congiunta in ragione della connessione tra le controversie.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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