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Sentenza

Sentenza n. 253/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 342/2025 in data 11 giugno 2025 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: omessa esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per sei anni scolastici, per complessivi € 3.000,00 oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 342/2025 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro. Tale sentenza aveva dichiarato il diritto della docente al beneficio economico previsto dall’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato il Ministero a rendere disponibile la Carta docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, per l’importo complessivo di € 3.000,00 oltre interessi. La ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione della pronuncia, nonostante la notificazione al Ministero in data 11 luglio 2025 e il suo passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia del 26 novembre 2025. Ha chiesto l’ordine di esecuzione entro sessanta giorni e la nomina preventiva di un commissario ad acta. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e l’omessa esecuzione. Ha rilevato anche il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti dalla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, stabilendo che il commissario provveda entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione della ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    per l’esecuzione del giudicato

    Costituisce la base processuale per la decisione del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato, anche formatosi su una pronuncia del giudice ordinario.

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    sussistenza dei presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.

    Il rimedio dell’ottemperanza è esperibile quando l’amministrazione non dia esecuzione a un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    beneficio economico di cui all’art. 1 comma 121 Legge 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto alla Carta docente riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.

  • artt. 2, 5, 6 e 8 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    con le modalità e le funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016

    Individuano le modalità operative per l’assegnazione e l’utilizzo della Carta docente, alle quali deve conformarsi l’esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997

    termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/96 (conv. in legge n. 30/97) concede alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali

    Il decorso del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notificazione della sentenza, concorre a dimostrare la maturazione dell’inottemperanza dell’amministrazione statale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti dell’amministrazione che non abbia dato esecuzione a un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando la pronuncia sia passata in giudicato e sia stata notificata all’amministrazione debitrice.
  • La mancata contestazione dell’inadempimento da parte dell’amministrazione non costituita, unitamente alla documentazione del giudicato e della sua notificazione, consente di ritenere provata l’omessa esecuzione e di accogliere la domanda di ottemperanza.
  • Nei confronti delle amministrazioni statali, il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale, costituisce presupposto rilevante per l’attivazione della tutela esecutiva.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a operare, su richiesta dell’interessato, in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, per l’attività commissariale non è dovuto alcun compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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