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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2115

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2115 della Commissione, del 23 settembre 2026, relativo al rinnovo dell’autorizzazione del menadione bisolfito di sodio (vitamina K3) e del menadione nicotinamide bisolfito (vitamina K3) come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2307

Normativa europea32026R2115

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’autorizzazione del menadione bisolfito di sodio e del menadione nicotinamide bisolfito come additivi nutrizionali per tutte le specie animali, fissando specifiche di composizione, metodi di analisi e condizioni d’impiego. Prescrive misure per ridurre l’esposizione degli utilizzatori, abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2307 e stabilisce periodi transitori per le scorte conformi alle regole precedenti.

Rinnova fino al 14 ottobre 2036 l’autorizzazione di due forme di vitamina K3 come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori del settore dei mangimi e agli additivi menadione bisolfito di sodio (3a710) e menadione nicotinamide bisolfito (3a711), nonché alle premiscele e ai mangimi che li contengono. Gli additivi sono autorizzati per tutte le specie animali, senza limiti di età o tenori minimi e massimi indicati nell’allegato. Le disposizioni transitorie distinguono tra prodotti destinati ad animali da produzione alimentare e prodotti destinati ad animali non da produzione alimentare. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, avvenuta il 24 settembre 2026.

Rinnovo dell’autorizzazione delle vitamine K3 per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2115 rinnova le autorizzazioni di due forme di vitamina K3 per l’alimentazione animale e ne aggiorna le specifiche. La decisione si fonda sulla valutazione dell’EFSA del 19 novembre 2025, secondo cui, alle condizioni autorizzate, gli additivi restano sicuri per animali, consumatori e ambiente; l’esposizione degli utilizzatori è invece considerata rischiosa e deve essere ridotta al minimo.

Ambito e classificazione

Gli additivi rinnovati sono autorizzati per tutte le specie animali, nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite». L’allegato non stabilisce limiti di età né tenori minimi o massimi nel mangime completo. Le autorizzazioni scadono il 14 ottobre 2036.

La valutazione dell’EFSA ha ritenuto non necessario rivalutare l’efficacia, poiché la domanda di rinnovo non proponeva modifiche o integrazioni delle condizioni capaci di incidere su tale efficacia. Non sono state ritenute necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Il laboratorio di riferimento ha confermato la validità e l’applicabilità dei metodi di analisi già valutati per la precedente autorizzazione; non è stata quindi richiesta una nuova relazione di valutazione.

Specifiche degli additivi

Il 3a710, menadione bisolfito di sodio o vitamina K3, è prodotto mediante sintesi chimica ed è una forma solida. La sostanza attiva ha formula C11H9NaO5S·3H2O e numero CAS 6147-37-1. La purezza minima è del 96% del complesso, corrispondente ad almeno il 50% di menadione; il contenuto di cromo III e IV non può superare 45 mg/kg.

Il 3a711, menadione nicotinamide bisolfito o vitamina K3, è anch’esso prodotto mediante sintesi chimica ed è una forma solida. La sostanza attiva ha formula C11H9O5S·C6H7N2O e numero CAS 73581-79-0. La purezza minima è del 96% del complesso, corrispondente ad almeno il 43,9% di menadione e al 31,2% di nicotinamide; il contenuto di cromo III e IV non può superare 142 mg/kg.

Uso, istruzioni ed etichettatura

Per entrambi gli additivi, le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Quando la quantità è indicata in etichetta, si applicano le seguenti equivalenze:

  • per il menadione bisolfito di sodio: 1 mg di vitamina K3 = 1 mg di menadione = 2 mg di menadione bisolfito di sodio;
  • per il menadione nicotinamide bisolfito: 1 mg di vitamina K3 = 1 mg di menadione = 2,27 mg di menadione nicotinamide bisolfito.

Metodi di analisi

Per la determinazione di ciascun additivo nell’additivo per mangimi è previsto il metodo spettrofotometrico con rilevatore dello spettro visibile a 635 nm (VDLUFA, Bd. III 13.7.1). Per la determinazione nelle premiscele e nei mangimi composti è prevista la cromatografia liquida ad alta prestazione in fase normale, secondo il decreto 29 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 25 maggio 2010. Il cromo totale è determinato mediante spettrometria di assorbimento atomico (AAS), metodo GB/T 13088. Le informazioni dettagliate sono rese disponibili dal laboratorio di riferimento dell’UE per gli additivi per mangimi.

Tutela degli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono predisporre procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele, con particolare riguardo all’esposizione al cromo per inalazione o per via cutanea. Quando queste misure non sono sufficienti a eliminare il rischio, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle. Le misure previste dall’allegato non pregiudicano le altre prescrizioni dell’Unione in materia di sicurezza dei lavoratori.

Abrogazione e disposizioni transitorie

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2307 è abrogato. Per consentire l’adeguamento alle nuove specifiche, l’articolo 3 permette lo smaltimento delle scorte di prodotti conformi alle norme precedenti, purché rispettino le date di produzione ed etichettatura previste:

  • additivi e premiscele: prodotti ed etichettati prima del 14 aprile 2027; possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte;
  • mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare: prodotti ed etichettati prima del 14 ottobre 2027; possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte;
  • mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare: prodotti ed etichettati prima del 14 ottobre 2028; possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

Le disposizioni transitorie riguardano prodotti realizzati secondo le norme applicabili prima del 14 ottobre 2026.

Entrata in vigore

Il regolamento è stato pubblicato il 24 settembre 2026 ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo, il 14 ottobre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Rinnovo e durata delle autorizzazioni

L’articolo 1 rinnova, alle condizioni dell’allegato, le autorizzazioni degli additivi 3a710, menadione bisolfito di sodio, e 3a711, menadione nicotinamide bisolfito. Entrambi appartengono alla categoria degli additivi nutrizionali e al gruppo funzionale delle vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite; sono autorizzati per tutte le specie animali fino al 14 ottobre 2036.

Specifiche e condizioni d’impiego

Il 3a710 è una forma solida di menadione bisolfito di sodio, prodotta per sintesi chimica, con purezza minima del 96% del complesso, corrispondente ad almeno il 50% di menadione, e contenuto di cromo III e IV non superiore a 45 mg/kg. Il 3a711 è una forma solida di menadione nicotinamide bisolfito, prodotta per sintesi chimica, con purezza minima del 96% del complesso, corrispondente ad almeno il 43,9% di menadione e al 31,2% di nicotinamide, e contenuto di cromo III e IV non superiore a 142 mg/kg. Per entrambi, le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico; l’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. In etichetta, le equivalenze sono: 1 mg di vitamina K3 = 1 mg di menadione = 2 mg di menadione bisolfito di sodio; per il 3a711, 1 mg di vitamina K3 = 1 mg di menadione = 2,27 mg di menadione nicotinamide bisolfito.

Metodi di analisi

Per entrambi gli additivi, la determinazione nell’additivo per mangimi si effettua mediante metodo spettrofotometrico con rilevatore dello spettro visibile a 635 nm (VDLUFA, Bd. III 13.7.1); nelle premiscele e nei mangimi composti mediante cromatografia liquida ad alta prestazione in fase normale, secondo il decreto italiano 29 aprile 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 25 maggio 2010. La determinazione del cromo totale avviene mediante spettrometria di assorbimento atomico (AAS), metodo GB/T 13088.

Protezione degli utilizzatori

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori, in particolare l’esposizione al cromo per inalazione o per via cutanea. Se tali rischi non possono essere eliminati con queste misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, degli occhi e della pelle.

Abrogazione e regime transitorio

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2307. In base all’articolo 3, gli additivi autorizzati secondo il regolamento abrogato e le premiscele che li contengono, prodotti ed etichettati prima del 14 aprile 2027 secondo le norme applicabili prima del 14 ottobre 2026, possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. I mangimi composti e le materie prime per mangimi conformi alle precedenti norme e prodotti ed etichettati prima del 14 ottobre 2027 possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte se destinati ad animali da produzione alimentare; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare il termine è il 14 ottobre 2028.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 4, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Pubblicato il 24 settembre 2026, entra in vigore il 14 ottobre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiemangimisicurezza alimentaresalute e sicurezza sul lavoro

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