Regolamento (UE) 2026/2113
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2113 della Commissione, del 23 settembre 2026, relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di rosmarino ottenuto da Salvia rosmarinus Spenn. come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza l’olio essenziale di rosmarino come aromatizzante per mangimi, fissando specifiche, tenori massimi per specie e condizioni di impiego. Esclude l’uso nell’acqua di abbeveraggio, limita l’esposizione combinata a determinati p-allilalcossibenzeni e impone misure di protezione degli utilizzatori. Stabilisce inoltre termini transitori per l’immissione sul mercato e l’utilizzo delle scorte conformi alle norme precedenti.
Autorizzazione e condizioni d’uso dell’olio essenziale di rosmarino come aromatizzante nei mangimi per diverse specie animali.
Ambito di applicazione
Il regolamento autorizza l’olio essenziale ottenuto dalle parti aeree di Salvia rosmarinus Spenn. (sinonimo Rosmarinus officinalis L.) come additivo organolettico, gruppo funzionale aromatizzanti, nei mangimi per le specie e categorie animali indicate nell’allegato, entro i tenori massimi ivi stabiliti. Non ne consente l’impiego nell’acqua di abbeveraggio. Si applica negli Stati membri ed è direttamente applicabile; prevede periodi transitori distinti per additivo e premiscele, mangimi destinati ad animali da produzione alimentare e mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare.
Autorizzazione dell’olio essenziale di rosmarino nei mangimi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2113, adottato nell’ambito del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per mangimi, conclude la rivalutazione dell’olio essenziale di rosmarino già autorizzato in precedenza ai sensi della direttiva 70/524/CEE. Sulla base del parere EFSA del 16 settembre 2025 e della valutazione delle condizioni previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003, autorizza la sostanza con limiti e cautele specifici.
Ambito e identificazione dell’additivo
L’autorizzazione riguarda l’olio essenziale ottenuto dalle parti aeree di Salvia rosmarinus Spenn., sinonimo omotipico Rosmarinus officinalis L., identificato nell’allegato con il numero 2b406-eo. È classificato nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti» ed è destinato ai mangimi per le specie e categorie animali elencate nell’allegato. La sostanza è liquida ed è ottenuta dalle parti aeree fiorite, fresche o essiccate, mediante distillazione in corrente di vapore, condensazione dei costituenti volatili e separazione dalla fase acquosa per decantazione. Il regolamento non autorizza l’impiego dell’aromatizzante nell’acqua di abbeveraggio.
Composizione, specifiche e analisi
L’allegato stabilisce le seguenti specifiche compositive dell’olio essenziale: 1,8-cineolo (eucaliptolo) 14-62 %, canfora 5-24 %, α-pinene 7-26 %, canfene inferiore al 15 %, β-pinene 1-12 %, metileugenolo non superiore allo 0,039 % ed estragolo non superiore allo 0,027 %. Per la determinazione dei marcatori fitochimici 1,8-cineolo e canfora nell’additivo è previsto il metodo GC-FID, conforme alla norma ISO 1342. L’allegato riporta inoltre, tra gli altri identificativi, il numero CAS 8000-25-7, il numero FEMA 2992 e il numero CoE 406.
Tenori massimi per specie e categoria
I valori sono espressi in mg di sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %; l’allegato non fissa tenori minimi. I massimi autorizzati sono:
- 20,8 per tacchini da ingrasso;
- 18,0 per polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso;
- 20,8 per il pollame allevato per la produzione di uova o la riproduzione e per gli uccelli ornamentali;
- 20,8 per suini da ingrasso, suini da ingrasso di specie minori di Suidae, suinetti lattanti e svezzati di tutte le specie di Suidae e Suidae destinati alla riproduzione;
- 20,8 per ovini e caprini; vitelli da ingrasso fino a 6 mesi; bovini da ingrasso e altri ruminanti da ingrasso, salvo le categorie escluse espressamente nell’allegato; Camelidae da ingrasso; tutti gli altri ruminanti e Camelidae;
- 20,8 per equidi, Leporidae, salmonidi e pesci pinnati minori, cani e pesci ornamentali;
- 14,1 per gatti e per le altre specie e categorie non diversamente specificate.
Modalità d’impiego e restrizioni sulle sostanze combinate
L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono riportare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.
L’uso simultaneo con altri additivi per mangimi è ammesso solo se il tenore combinato dei p-allilalcossibenzeni — metileugenolo, estragolo, elemicina, safrolo, miristicina, dillapiolo e apiolo — nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti rimane inferiore a quello derivante dall’uso, al tenore massimo o raccomandato per la specie o categoria interessata, dell’additivo autorizzato con il contenuto più elevato di tali sostanze. Questa condizione si collega alla presenza di metileugenolo ed estragolo nell’olio essenziale.
Sicurezza degli utilizzatori e valutazione EFSA
Secondo il parere EFSA del 16 settembre 2025, l’additivo non desta preoccupazioni per gli animali bersaglio a ciclo vitale breve; è molto improbabile che produca effetti nocivi negli animali longevi e da riproduzione e nelle altre specie alle concentrazioni massime specificate nel parere. Alle condizioni d’uso proposte, non sono attese preoccupazioni per la sicurezza dei consumatori di prodotti di origine animale né rischi per l’ambiente. L’EFSA ha ritenuto che la sostanza sia irritante per la pelle e gli occhi e sensibilizzante per pelle e vie respiratorie, e ha segnalato la possibile esposizione degli utilizzatori non protetti a metileugenolo ed estragolo.
Di conseguenza, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Quando tali misure non sono sufficienti a eliminare i rischi, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. L’EFSA ha inoltre concluso che non occorre un’ulteriore dimostrazione di efficacia, considerata la funzione aromatizzante del rosmarino negli alimenti e la corrispondenza della funzione nei mangimi.
Durata e regime transitorio
L’autorizzazione è valida fino al 14 ottobre 2036. L’articolo 2 consente di continuare a commercializzare e utilizzare le scorte esistenti, purché i prodotti siano stati realizzati ed etichettati secondo le norme precedenti al 14 ottobre 2026:
- additivo e premiscele: produzione ed etichettatura anteriori al 14 aprile 2027;
- mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali da produzione alimentare: produzione ed etichettatura anteriori al 14 ottobre 2027;
- mangimi composti e materie prime per mangimi destinati ad animali non da produzione alimentare: produzione ed etichettatura anteriori al 14 ottobre 2028.
In tutti i casi la commercializzazione e l’utilizzo possono proseguire fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento è stato pubblicato il 24 settembre 2026 ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Autorizzazione, identificazione e specifiche
L’articolo 1 autorizza l’additivo identificativo 2b406-eo nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «aromatizzanti». L’additivo è un olio essenziale liquido ottenuto per distillazione in corrente di vapore dalle parti aeree fiorite, fresche o essiccate, di Salvia rosmarinus Spenn. L’allegato ne fissa le specifiche: 1,8-cineolo 14-62 %, canfora 5-24 %, α-pinene 7-26 %, canfene inferiore al 15 %, β-pinene 1-12 %, metileugenolo non superiore allo 0,039 % ed estragolo non superiore allo 0,027 %. Per la determinazione di 1,8-cineolo e canfora è indicata la gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID), secondo ISO 1342.
Specie interessate e tenori massimi
I tenori massimi, espressi in mg di sostanza attiva per kg di mangime completo con umidità del 12 %, sono: 20,8 per tacchini da ingrasso; 18,0 per polli da ingrasso e specie avicole minori da ingrasso; 20,8 per il pollame allevato per la produzione di uova o la riproduzione, uccelli ornamentali, suini da ingrasso, suini da ingrasso di specie minori di Suidae, suinetti lattanti e svezzati di tutte le specie di Suidae, Suidae destinati alla riproduzione, ovini e caprini, bovini e altri ruminanti da ingrasso nelle categorie specificate nell’allegato, altri ruminanti, Camelidae, equidi, Leporidae, salmonidi e pesci pinnati minori, cani e pesci ornamentali; 14,1 per gatti e per le altre specie e categorie. Per i vitelli da ingrasso il massimo di 20,8 si applica fino a 6 mesi di età. L’allegato non indica tenori minimi.
Condizioni d’impiego e combinazione con altri additivi
L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’impiego simultaneo con altri additivi è consentito solo se il tenore combinato di p-allilalcossibenzeni — metileugenolo, estragolo, elemicina, safrolo, miristicina, dillapiolo e apiolo — nelle materie prime per mangimi e nei mangimi composti rimane inferiore a quello risultante dall’impiego dell’additivo autorizzato che presenta il tenore più elevato di tali sostanze, al tenore massimo o raccomandato per la specie o categoria interessata. L’uso nell’acqua di abbeveraggio non è consentito.
Protezione degli utilizzatori e valutazione del rischio
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire i rischi per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere eliminati con queste misure, l’uso deve avvenire con dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie. L’EFSA ha qualificato l’olio come irritante per pelle e occhi e sensibilizzante per pelle e vie respiratorie, segnalando la possibile esposizione degli utilizzatori non protetti a metileugenolo ed estragolo.
Durata dell’autorizzazione e misure transitorie
L’autorizzazione termina il 14 ottobre 2036. Ai sensi dell’articolo 2, l’additivo e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 14 aprile 2027 secondo le norme applicabili prima del 14 ottobre 2026 possono continuare a essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Per gli animali da produzione alimentare, mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti l’additivo, prodotti ed etichettati prima del 14 ottobre 2027 secondo le norme precedenti al 14 ottobre 2026, possono essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento delle scorte. Per gli animali non da produzione alimentare, la data limite di produzione ed etichettatura è il 14 ottobre 2028, alle medesime condizioni.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 24 settembre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
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