Sentenza n. 758/2026 - Lecce, Sezione 3
per l'ottemperanza della Sentenza n. 2276/2023, pubblicata il 17/10/2023, nel giudizio RG n. 6074/2023, emanata dal Tribunale del Lavoro di Taranto, notificata a parte resistente il 02.03.2024, munita del certificato di passato in giudicato il 12.09.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale del Lavoro di Taranto che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione docente per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale del Lavoro di Taranto n. 2276/2023, passata in giudicato, con cui era stato accertato il suo diritto all’attribuzione della carta elettronica del valore di 500 euro annui per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023 ed era stato condannato il Ministero ad adottare gli adempimenti necessari a consentirne la fruizione. Nel corso del giudizio il Ministero ha dato esecuzione al titolo giudiziale. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e la condanna dell’Amministrazione alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa soggettiva azionata mediante l’adempimento del Ministero nelle more del giudizio. Il Collegio ha tuttavia ravvisato la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, poiché l’adempimento è intervenuto soltanto dopo la notifica del ricorso e la sua iscrizione a ruolo. Il Ministero è stato pertanto condannato a rifondere le spese di lite, liquidate in 300 euro oltre accessori di legge, nonché a rimborsare il contributo unificato se e nella misura in cui corrisposto, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto, l’adempimento sopravvenuto dell’Amministrazione ha fatto venir meno la materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’Amministrazione esegue integralmente il giudicato nelle more del processo e soddisfa la pretesa azionata, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
- Ai fini della regolazione delle spese, l’adempimento sopravvenuto non esclude la soccombenza virtuale dell’Amministrazione quando l’esecuzione del giudicato intervenga soltanto dopo la notifica del ricorso e l’iscrizione della causa a ruolo.
- In caso di cessazione della materia del contendere per adempimento dell’Amministrazione, il giudice può condannare quest’ultima al pagamento delle spese processuali sulla base della soccombenza virtuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1110/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1111/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1113/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1114/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1115/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 15 mag 2026Sentenza n. 1117/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →