Cassazione Civile, Ordinanza n. 10215/2026 del 19/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La Direzione Provinciale di Latina aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2014 nei confronti di una società, recuperando a tassazione maggiori ricavi e determinando un rilevante maggior reddito d'impresa. Dopo la proposizione del ricorso introduttivo, la società era stata dichiarata fallita e il giudizio di primo grado era stato dichiarato estinto dalla CTP, ritenendo inammissibile l'istanza di trattazione proposta dall'ex rappresentante legale per difetto di legittimazione ad agire, poiché il curatore non aveva impugnato l'atto ma aveva espresso una valutazione negativa sulla sua utilità per la massa. In appello, la CGT di secondo grado del Lazio aveva invece ritenuto che il contribuente fallito conservasse una legittimazione straordinaria ad impugnare gli atti impositivi in caso di inerzia degli organi concorsuali e, facendo applicazione dell'art. 59 del d.lgs. n. 546/1992, aveva rimesso la causa al primo giudice. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell'art. 59 del d.lgs. n. 546/1992: secondo la ricorrente, la rimessione al primo grado è consentita solo nei casi tassativi previsti dalla norma, e non anche quando la sentenza impugnata abbia dichiarato estinto il processo per difetto di legittimazione ad agire; la fattispecie richiamata dalla lettera c) dell'art. 59 riguarda infatti la declaratoria di estinzione resa in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale, non quella pronunciata con sentenza all'esito del giudizio di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che le ipotesi di rimessione della causa al primo grado previste dall'art. 59 del d.lgs. n. 546/1992 sono tassative e non suscettibili di interpretazione analogica o estensiva; la lettera c) si riferisce soltanto al caso in cui la sentenza impugnata abbia erroneamente dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale, e non al diverso caso in cui l'estinzione sia stata dichiarata con sentenza dopo la trattazione collegiale nel merito del primo grado. Ne consegue che, fuori dai casi espressamente previsti, la corte tributaria regionale, se accoglie l'appello, deve decidere essa stessa nel merito, eventualmente ordinando la rinnovazione degli atti nulli, trattandosi di impugnazione a carattere sostitutivo. La sentenza impugnata è stata pertanto cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione staccata di Latina, in diversa composizione, per i successivi accertamenti di merito e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
La ricorrente ha denunciato la nullità della sentenza per violazione di legge processuale, deducendo l'erronea applicazione dell'art. 59 del d.lgs. n. 546/1992.
art. 59 d.lgs. n. 546/1992
La commissione tributaria regionale rimette la causa alla corte di giustizia tributaria di primo grado ...
Le cause di rimessione al primo grado sono tassative ed eccezionali; fuori dai casi previsti, il giudice d'appello deve decidere nel merito. La lettera c) riguarda solo l'estinzione dichiarata in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale, non l'estinzione pronunciata con sentenza nel giudizio di primo grado.
art. 100 c.p.c.
Richiamato dall'Ufficio in via preliminare nel giudizio di appello per eccepire la carenza di interesse all'impugnazione, ma non è oggetto della decisione di legittimità.
art. 43 l. fall.
È richiamato il principio secondo cui, in presenza di inerzia del curatore, il fallito può impugnare l'atto impositivo; se manca l'inerzia, difetta la capacità processuale del fallito a proporre l'impugnazione.
D.lgs. n. 546/1992
Norma processuale del contenzioso tributario applicata per stabilire i limiti della rimessione al primo grado.
Massime di principio
- Nel processo tributario la rimessione della causa al primo grado è consentita solo nei casi espressamente previsti dall'art. 59 del d.lgs. n. 546/1992, che hanno natura tassativa ed eccezionale e non possono essere estesi per analogia.
- Se la Corte tributaria di secondo grado accoglie l'appello, deve normalmente pronunciare essa stessa nel merito, perché l'impugnazione tributaria ha carattere sostitutivo; il principio del doppio grado non impone che la questione sia decisa da entrambi i giudici.
- La previsione dell'art. 59, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 546/1992 si riferisce esclusivamente alla declaratoria di estinzione resa in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale e non alla sentenza di estinzione pronunciata all'esito del giudizio di primo grado.
- In tema di impugnazione dell'atto impositivo da parte del fallito, la legittimazione straordinaria sussiste solo se il curatore sia rimasto oggettivamente inerte; in mancanza di tale inerzia, il fallito difetta di capacità processuale e il vizio può essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado.
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