Cassazione Civile, Sentenza n. 31008/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la declaratoria di improcedibilità della domanda avente ad oggetto l'illegittimità del licenziamento e pretese retributive, sostenendo che la condizione di procedibilità prevista dall'art. 38 del contratto collettivo (tentativo obbligatorio di conciliazione davanti ai Comitati paritetici misti) si era comunque realizzata mediante la partecipazione della controparte al tentativo esperito presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL). Deduceva che la partecipazione dell'employer al tentativo in sede amministrativa costituiva una deroga tacita alla forma prevista dal CCNL e che, in ogni caso, l'omesso esperimento davanti al Comitato paritetico non poteva tradursi in una sanzione di chiusura dell'accesso alla giustizia quando il confronto preventivato si fosse comunque svolto senza alcun pregiudizio per il datore di lavoro.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che l'autonomia collettiva possa prevedere un tentativo di conciliazione ante-processuale ma non può impedire in via sostanziale l'accesso alla tutela giurisdizionale. La Corte ha richiamato la modifica dell'art. 410 c.p.c. (legge n. 183/2010) e l'attuale formulazione dell'art. 412-ter c.p.c., osservando che le parti sociali possono stabilire filtri conciliativi ma non in modo da comprimere diritti di ordine pubblico come l'effettività della tutela giurisdizionale. Poiché nella fattispecie il tentativo conciliativo si era comunque svolto davanti a una sede istituzionale (ITL) e la parte resistente non aveva dedotto specifici pregiudizi derivanti dalla diversa sede o composizione, la sanzione della improcedibilità è risultata eccesiva. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per riesame, con compiti di regolamento spese della Cassazione.
Norme richiamate
art. 38 CCNL Cooperative sociali 16/12/2011 (rinnovato 21/05/2019)
Prevede il tentativo di conciliazione ante-processuale davanti ai Comitati paritetici misti come disciplina contrattuale. La Corte ha ritenuto che la previsione sia legittima come espressione di autonomia collettiva ma non può avere efficacia tale da impedire l'accesso alla giustizia quando il confronto sostanziale si sia già realizzato in altra sede istituzionale e non sia dimostrato alcun pregiudizio.
artt. 409, 410 e 412-ter c.p.c.
Art. 412-ter (Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva) - La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo 409, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative
L'art. 410 è stato modificato rendendo facoltativo il tentativo in sede amministrativa; l'art. 412-ter consente alla contrattazione collettiva di prevedere proprie modalità/organismi conciliativi. Tuttavia la Corte precisa che questa autonomia non può erodere principi di ordine pubblico quali l'effettività della tutela giurisdizionale.
art. 31, comma 1 legge n. 183/2010
Ha introdotto la modifica all'art. 410 c.p.c. rendendo facoltativo il tentativo amministrativo e ha sostituito l'art. 412-ter; la Corte richiama tale riforma per spiegare l'intento legislativo di lasciare alle parti sociali la valutazione se prevedere filtri conciliativi.
art. 6 CEDU, art. 47 Carta UE, art. 111 Cost.
Richiamati come principi che garantiscono l'effettività dei mezzi di azione e difesa in giudizio; la limitazione dell'accesso alla giustizia per effetto di clausole collettive formalistiche contrasta con tali principi.
art. 24 Cost.
Invocato con riferimento al diritto di azione; la Corte sottolinea che il diritto di azione non può essere compresso da meccanismi collettivi che impediscano l'effettività della tutela.
art. 295 c.p.c.
Richiamato in relazione alla possibilità di sospensione del processo per consentire esperimenti conciliativi; la Corte osserva che in casi simili la sospensione o altre soluzioni meno drastiche dovrebbero essere valutate anziché l'improcedibilità automatica.
art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.
Prevede l'onere di deposito, a pena di improcedibilità, dei contratti collettivi su cui si fonda il ricorso in Cassazione. La Corte ha ritenuto che in questa fattispecie tale deposito non fosse indispensabile poiché le censure non involvevano l'interpretazione del testo del CCNL.
art. 372 c.p.c.
Consente il deposito successivo del testo integrale del contratto collettivo; la Corte ricorda la giurisprudenza che regola gli effetti del deposito tardivo ma conclude che qui non era determinante.
art. 1363 c.c.
Canone ermeneutico richiamato come ragione per cui talora è necessario il testo integrale del contratto collettivo per l'interpretazione, ma la Corte ha ritenuto che qui l'interpretazione non fosse contestata.
Massime di principio
- La previsione contrattuale di un tentativo di conciliazione ante-processuale è legittima, ma non può essere applicata in modo da impedire sostanzialmente l'accesso alla giustizia: se il confronto sostanziale previsto si è comunque svolto (anche davanti a diversa sede istituzionale) e non è provato un pregiudizio, la sanzione dell'improcedibilità è eccessiva.
- Dove la parte resistente ha partecipato a un tentativo di conciliazione in altra sede senza eccepire formalmente l'incompetenza o la non conformità dell'organo conciliativo, tale comportamento può essere valutato come deroga o accettazione della procedura alternativa e può integrare la condizione di procedibilità sostanziale.
- L'autonomia collettiva può configurare filtri procedurali conciliativi, ma non può derogare ai principi di ordine pubblico (effettività della tutela giudiziaria, diritto di azione). I giudici devono quindi bilanciare la funzione deflattiva della conciliazione con la tutela dei diritti fondamentali.
- In caso di mancato esperimento della conciliazione formale prevista dal CCNL, il ricorrente e il giudice dovrebbero valutare se sussiste un effettivo pregiudizio per la controparte; in assenza di pregiudizio concreto, soluzioni meno drastiche della improcedibilità (es. sospensione, verifica di equivalenza del tentativo) sono preferibili.
- In Cassazione l'omesso deposito del testo integrale del contratto collettivo è in linea di principio rilevante, ma non è causa automatica di improcedibilità se le doglianze non richiedono l'interpretazione del testo collettivo.
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