Cassazione Civile, Sentenza n. 30822/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Licenziamento intimato dal datore di lavoro per presunta appropriazione di due banconote da 100 euro durante l'esercizio delle mansioni di croupier, contestazione fondata su riprese video effettuate dalle telecamere dei tavoli da gioco; questione sull'utilizzabilità delle videoregistrazioni per fini disciplinari alla luce dell'autorizzazione dell'Ispettorato del Lavoro e delle previsioni del contratto collettivo aziendale (art. 35 CCL). La società ha impugnato la sentenza di appello che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento ritenendo le riprese non utilizzabili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Casinò di Sanremo. Ha confermato il principio che, pur essendo la normativa successiva (novella dell'art. 4 statuto dei lavoratori) tendente a rendere utilizzabili le informazioni raccolte dagli impianti audiovisivi a fini connessi al rapporto di lavoro, nel caso concreto l'inutilizzabilità delle riprese non derivava esclusivamente dall'autorizzazione amministrativa antecedente alla novella bensì dall'espresso recepimento di quelle prescrizioni all'interno del contratto collettivo (clausola di maggior favore per il lavoratore), valida e opponibile. Di conseguenza le videoregistrazioni non potevano essere utilizzate a fini disciplinari, venendo meno la prova dell'illecito e dichiarandosi illegittimo il licenziamento. Il ricorrente è condannato alle spese di lite (liquidate in € 5.500,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie 15% e accessori) e al raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 4 legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), come sostituito dall'art. 23, comma 1, d.lgs. n. 151/2021
1. Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo ... 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. 3. Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione ...
La novella normativa prevede in generale la possibilità di utilizzazione delle informazioni raccolte dagli impianti audiovisivi per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, purché sussista adeguata informazione al lavoratore e rispetto della normativa sulla protezione dei dati; tuttavia prescrizioni limitative contenute in atti anteriori possono essere valutate alla luce del principio di conservazione degli atti e della possibile incorporazione delle stesse in accordi collettivi.
art. 35 del contratto collettivo del Casinò (Tutela del patrimonio aziendale)
Nel caso concreto l'art. 35 del CCL ha recepito le prescrizioni dell'autorizzazione amministrativa limitando espressamente l'utilizzabilità delle riprese ai fini disciplinari; tale recepimento costituisce espressione dell'autonomia collettiva e può configurare una clausola di maggior favore opponibile al datore di lavoro.
d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
L'utilizzo delle informazioni raccolte mediante impianti audiovisivi per fini connessi al rapporto di lavoro richiede il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali; la conformità a tali disposizioni è condizione per la loro utilizzabilità.
art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c.
Richiamati in relazione ai criteri di valutazione e all'onere della prova: la Corte ribadisce che la contestazione di errata ripartizione dell'onere della prova o errata valutazione delle prove in sede di merito non è sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti, essendo la valutazione probatoria insindacabile se fondata sul libero convincimento e correttamente motivata.
art. 41 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto del datore di lavoro di tutelare il patrimonio aziendale; la Corte tiene conto dell'equilibrio tra tale interesse e i diritti dei lavoratori.
Cass. n. 32683/2021 (giurisprudenza della Corte di Cassazione)
Precedente che ha ritenuto in alcuni casi non ostativa all'utilizzabilità delle immagini la clausola limitativa contenuta in autorizzazioni amministrative antecedenti alla novella, salvo che detta clausola non sia stata recepita e resa autonoma dall'autonomia collettiva; il principio viene richiamato per distinguere il caso concreto.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Norma processuale citata in relazione al raddoppio del contributo unificato, applicata dalla Corte nel caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La normativa vigente tende a rendere utilizzabili per fini connessi al rapporto di lavoro le informazioni raccolte dagli impianti audiovisivi, ma l'utilizzabilità è subordinata a condizioni (adeguata informazione al lavoratore, rispetto della normativa privacy).
- Se prescrizioni limitative all'utilizzabilità delle registrazioni sono state espressamente recepite in un contratto collettivo, esse possono costituire clausole di maggior favore per i lavoratori e ostare all'uso delle immagini a fini disciplinari.
- Un'autorizzazione amministrativa antecedente a una modifica normativa non sempre impedisce la utilizzabilità delle immagini dopo la modifica; occorre verificare se la clausola limitativa sia autonoma e non incorporata da accordi collettivi.
- La qualificazione dell'impianto come "strumento di lavoro" (esente da alcune procedure autorizzative) dipende dalle modalità tecniche e dall'effettiva funzione svolta; si tratta di questione di fatto e di merito difficilmente sindacabile in cassazione.
- Il datore di lavoro ha l'onere probatorio delle ragioni giustificative del licenziamento; se la prova fondamentale (es. videoregistrazioni) risulta inutilizzabile, il licenziamento rischia di essere dichiarato illegittimo salvo altre prove idonee.
- In fase di progettazione e utilizzo di sistemi di videosorveglianza è consigliabile adottare misure meno invasive, rispettare informazione e privacy e prevedere regole chiare nei contratti collettivi per evitare contestazioni sulla utilizzabilità delle registrazioni.
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