Sentenza del 13/10/2015 n. 5289 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Operazioni inesistenti - Prova - Presunzioni semplici - Dimostrazione estraneità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda l'onere della prova nelle contestazioni di operazioni inesistenti ai fini IVA. L'Amministrazione deve dimostrare anzitutto gli elementi oggettivi della frode, riferiti al cedente, e successivamente il coinvolgimento del cessionario. Tale coinvolgimento può essere provato anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, idonee a far sorgere, per un imprenditore mediamente esperto, il dubbio sull'inesistenza sostanziale del fornitore. Il contribuente deve a sua volta dimostrare non soltanto la propria estraneità alla frode, ma anche l'assenza di colpevolezza nel rapporto con la società fornitrice.
La decisione
Il principio affermato è che la valutazione deve essere concreta e riferita agli elementi specifici del caso, non astratta. L'Amministrazione non è tenuta a fornire una prova certa e incontrovertibile del coinvolgimento del cessionario, ma deve offrire presunzioni qualificate. Una volta assolto tale onere, spetta al contribuente fornire elementi idonei a dimostrare di aver agito in buona fede e con la necessaria diligenza. Dal testo non emerge l'esito processuale specifico né quale parte abbia formalmente ottenuto l'accoglimento del ricorso.
Norme richiamate
Disciplina IVA sulle operazioni inesistenti
In caso di contestazione di operazioni inesistenti, l'Amministrazione deve provare gli elementi della frode e il collegamento del cessionario mediante elementi oggettivi o presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.
Principi in materia di presunzioni semplici
Le presunzioni semplici sono ammissibili per dimostrare il coinvolgimento del cessionario, purché siano fondate su circostanze concrete e sufficientemente qualificate da far emergere la consapevolezza o la colpevole ignoranza della frode.
Cassazione civile, n. 12961/2013
La pronuncia è richiamata quale precedente sul riparto dell'onere probatorio nelle contestazioni IVA relative a operazioni inesistenti e sulla necessità che il contribuente dimostri la propria estraneità e assenza di colpevolezza.
Massime di principio
- Nelle contestazioni di operazioni IVA inesistenti, l'Amministrazione deve prima individuare concreti elementi di frode riferibili al fornitore e non può fondare l'accertamento su mere supposizioni astratte.
- Il coinvolgimento del cliente può essere dimostrato anche per presunzioni, senza una prova diretta o certa, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti.
- La buona fede del cessionario non si presume in modo assoluto: il contribuente deve documentare di aver svolto verifiche ragionevoli sul fornitore e sull'operazione.
- La valutazione della colpevolezza dipende dalle circostanze concrete, tra cui prezzi anomali, modalità di pagamento, rapporti con il fornitore, struttura aziendale e regolarità della documentazione.
- In una situazione analoga, è opportuno conservare documenti e verifiche che dimostrino l'effettività dell'operazione, la reale consegna dei beni o prestazione dei servizi e l'assenza di elementi che rendessero riconoscibile la frode.
Testo integrale
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