Sentenza del 16/06/2017 n. 5510 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Imposte sul reddito - Irpef - Controllo formale - dichiarazione integrativa - decadenza - Insussistenza in giudizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento di euro 2.374,52, emessa a seguito del controllo formale del modello Unico 2011 per imposte dirette e IVA. Ha dedotto di aver commesso errori nell'indicazione dei redditi e delle ritenute e di averli corretti mediante dichiarazione integrativa presentata il 15 novembre 2013. L'Amministrazione finanziaria ha ritenuto tardiva la dichiarazione integrativa e ha sostenuto la legittimità della pretesa tributaria.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello del contribuente, riformando la decisione della CTP di Napoli. Ha ritenuto che, anche quando la dichiarazione integrativa sia stata presentata oltre il termine previsto dall'art. 2, comma 8-bis, del DPR n. 322/1998, il contribuente possa comunque far valere in giudizio errori di fatto o di diritto commessi nella dichiarazione, se incidenti sull'effettiva obbligazione tributaria. Poiché l'Agenzia non aveva contestato specificamente la correttezza delle rettifiche indicate dal contribuente, essa dovrà tenerne conto per l'anno d'imposta 2010. Le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 2, comma 8-bis, DPR n. 322/1998
La dichiarazione integrativa per correggere errori od omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un maggior reddito, di un maggior debito d'imposta o di un minor credito può essere presentata entro il termine previsto per la dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.
Il termine disciplina la possibilità di utilizzare la dichiarazione integrativa per correggere errori a favore del contribuente, con eventuale compensazione del credito. La sua scadenza non impedisce però al contribuente di contestare in giudizio una maggiore pretesa tributaria fondata su una dichiarazione errata.
Art. 2, comma 8, DPR n. 322/1998
La dichiarazione può essere integrata per correggere errori od omissioni che abbiano determinato un danno per l'amministrazione finanziaria entro i termini previsti per l'azione accertatrice.
Gli errori che comportano un danno per l'Erario possono essere corretti entro i termini dell'accertamento, più ampi rispetto al termine ordinario previsto per le dichiarazioni integrative a favore del contribuente.
Art. 38, DPR n. 602/1973
Il rimborso dei versamenti diretti può essere richiesto entro quarantotto mesi dalla data del versamento.
La domanda di rimborso dei versamenti diretti è soggetta a un autonomo termine decadenziale di quarantotto mesi, indipendente dai termini e dalle modalità della dichiarazione integrativa.
Cassazione civile, Sezioni Unite, 30 giugno 2016, n. 13378
In sede contenziosa il contribuente può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione e incidenti sull'obbligazione tributaria.
La decadenza dal termine per presentare una dichiarazione integrativa non preclude la difesa giudiziale del contribuente contro una pretesa tributaria maggiore di quella effettivamente dovuta.
Massime di principio
- La tardività della dichiarazione integrativa non rende automaticamente dovuta l'imposta risultante dalla dichiarazione originaria: il contribuente può ancora contestare giudizialmente la maggiore pretesa fiscale.
- In giudizio è possibile far valere errori materiali, di fatto o di diritto nella dichiarazione, purché siano rilevanti per determinare l'effettiva obbligazione tributaria.
- Il contribuente deve dimostrare la correttezza della propria ricostruzione fiscale; tuttavia, se l'Amministrazione non contesta specificamente gli elementi dedotti, questi possono essere valorizzati dal giudice.
- Il termine per la dichiarazione integrativa e il termine per chiedere il rimborso di somme versate sono distinti: il rimborso dei versamenti diretti deve essere richiesto entro quarantotto mesi dal pagamento.
- La possibilità di difendersi in giudizio non equivale necessariamente alla possibilità di ottenere un rimborso: per il rimborso restano applicabili gli specifici termini decadenziali previsti dalla legge.
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