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Provvedimento

Deliberazione n. 501 del 29/08/2024

Provvedimento del 29 agosto 2024

Garante Privacy501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica due provvedimenti adottati d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite Instagram e Telegram senza consenso. Le misure urgenti avevano imposto di impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e di conservarne eventuale copia in chiaro per soli fini probatori per dodici mesi. La decisione conferma l’intervento urgente dell’Autorità nell’ambito della disciplina sul c.d. revenge porn.

Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Ratifica di provvedimenti urgenti su segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato due provvedimenti d’urgenza adottati nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC nell’ambito della disciplina sul c.d. revenge porn. Il procedimento trae origine da una segnalazione presentata da una persona interessata, che ha chiesto l’intervento dell’Autorità per impedire la possibile diffusione, tramite le piattaforme Instagram e Telegram, di materiale audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.

Presupposti normativi dell’intervento

Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni di questo tipo anche da parte dei minori ultraquattordicenni e a decidere entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento interno del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, con successiva ratifica dell’Autorità.

Misure urgenti adottate il 5 agosto 2024

Verificata la compatibilità della segnalazione con la disciplina richiamata, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 380 e 381 del 5 agosto 2024, trasmesse lo stesso giorno ai gestori delle piattaforme.

Le misure hanno previsto:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulle piattaforme Instagram e Telegram;
  • la prescrizione di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento;
  • l’obbligo di adottare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicare tempestivamente all’Autorità l’avvenuta conservazione.

Decisione finale del Garante

Esaminate anche le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione in atti, il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza nn. 380/2024 e 381/2024, adottati il 5 agosto 2024. La decisione conferma quindi l’assetto cautelare predisposto per evitare la diffusione del materiale segnalato e per garantirne, se necessario, la conservazione probatoria in forma tale da tutelare gli interessati.

Punti principali

Presupposto della segnalazione

Una persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram per evitare la diffusione di materiale a contenuto sessualmente esplicito.

Provvedimenti urgenti del dirigente

Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente facente funzioni del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 380 e 381 del 5 agosto 2024, con cui ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare misure immediate per impedire la diffusione del materiale sulle rispettive piattaforme.

Conservazione a fini probatori

Le medesime società sono state altresì prescritte di conservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento, adottando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e informando tempestivamente l’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Garante, riunito il 29 agosto 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza nn. 380/2024 e 381/2024 già adottati il 5 agosto 2024.

Come è indicizzato

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