Cassazione Penale, Sentenza n. 01455/2026 del 14/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) omissione di applicazione dell'art. 344-bis cod. proc. pen. (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.), deducendo che il giudizio di appello si è celebrato oltre il termine massimo previsto dalla norma e dalle disposizioni transitorie della legge n. 134/2021; 2) mancanza di motivazione della Corte d'appello in ordine alle conclusioni scritte depositate telematicamente dal difensore, nelle quali — secondo i ricorrenti — si sarebbe dedotta e richiesta la declaratoria di improcedibilità per superamento dei termini (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato. Ha stabilito che il reato di invasione di edifici contestato è di natura permanente e, dato che la contestazione era 'aperta' (accertamento indicato al 6.4.2018) la data di cessazione della permanenza va fatta coincidere con la data della sentenza di primo grado (15/02/2021). Pertanto il reato si considera commesso "a far data dal 1° gennaio 2020" e la nuova disciplina dell'art. 344-bis c.p.p. (introdotta dalla legge n. 134/2021) si applica. Applicando le norme transitorie (comma 5, primo periodo, art. 2 legge n. 134/2021) il termine per definire il giudizio di appello era di tre anni a decorrere dal 90° giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'art. 544 c.p.p.; calcoli della Corte: scadenza art. 544 il 16/05/2021, dies a quo 14/08/2021, termine triennale 14/08/2024. Poiché la Corte d'appello ha pubblicato il dispositivo il 23/04/2025, il termine è stato superato e la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare d'ufficio l'improcedibilità dell'azione penale. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p. L'esame del secondo motivo è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 344-bis c.p.p.
La norma impone al giudice dell'impugnazione di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale quando il giudizio di impugnazione non sia stato definito entro i termini ivi previsti; è un obbligo anche d'ufficio. L'omissione configura un error in procedendo rilevante e consente l'annullamento della sentenza per palese violazione di legge.
art. 2 legge n. 134/2021, comma 3
"Le disposizioni del comma 2 ... si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020"
Norma transitoria che limita l'applicabilità dell'art. 344-bis ai procedimenti d'appello relativi a reati la cui consumazione, secondo i criteri per i reati permanenti, rientri dal 1° gennaio 2020 in poi.
art. 2 legge n. 134/2021, comma 5 (primo periodo)
"Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione"
Disposizione transitoria che proroga i termini 'a regime' per la definizione dei giudizi di impugnazione nei procedimenti cadenti nel periodo indicato, fissando un termine triennale per l'appello se l'impugnazione è proposta entro il 31/12/2024.
art. 544 c.p.p.
Il termine previsto dall'art. 344-bis per decorrere dalla scadenza del termine stabilito dall'art. 544: la Corte ha utilizzato il termine indicato dal Tribunale (90 giorni) per calcolare il dies a quo del termine di appello.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme sui motivi di cassazione: lett. b) per omessa applicazione di norme di diritto (qui l'art. 344-bis), lett. e) per mancanza o carenza della motivazione (qui relativa alle conclusioni scritte). La Corte ha ritenuto ammissibile la censura relativa all'omissione di declaratoria d'improcedibilità anche se non eccepita in appello.
art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p.
Predisposizione che consente alla Corte di Cassazione di annullare senza rinvio la sentenza quando sia intervenuta l'improcedibilità dell'azione penale; applicata nella fattispecie per l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna.
artt. 110, 633, 639-bis c.p.
Norme penali relative al concorso di persone e al reato di invasione di terreni o edifici; nel caso in esame i ricorrenti erano stati condannati per invasione di un appartamento INPS (art. 639-bis) in concorso (art. 110).
Massime di principio
- Per i reati permanenti l'individuazione del 'tempo del reato' ai fini dell'applicabilità di norme temporanee si effettua in base alla data di cessazione della permanenza: se la contestazione è 'aperta' (solo data iniziale o di accertamento), la data rilevante è quella della sentenza di primo grado.
- Le disposizioni transitorie possono estendere i termini massimi di durata degli impugnatati giudizi: occorre verificare sempre l'applicabilità temporale delle norme introdotte (es. comma 3 e comma 5 dell'art. 2 della legge n. 134/2021).
- Il giudice dell'impugnazione ha l'obbligo, anche d'ufficio, di dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale quando i termini di durata massima previsti dall'art. 344-bis c.p.p. sono superati: la mancata declaratoria integra un vizio rilevabile in cassazione.
- La mancata eccezione dell'improcedibilità nel corso del giudizio di appello non preclude che tale omissione venga rilevata in cassazione se deriva da palese inosservanza dell'art. 344-bis (error in procedendo).
- Nel calcolo dei termini processuali stabiliti dall'art. 344-bis c.p.p. è necessario identificare correttamente il dies a quo (es. 90 giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'art. 544 c.p.p.) e valutare eventuali cause di sospensione previste dalla norma.
- Se il termine massimo è superato senza sospensioni e il giudice non dichiara l'improcedibilità, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio quando è accertata l'improcedibilità.
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