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Sentenza

Sentenza n. 11392/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del decreto n. -OMISSIS-, emesso dal direttore generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto, Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali, Divisione 6, trasmesso in pari data, con cui si è disposta l’interdittiva della società ricorrente alla contrattazione con la pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 81/2008. - della nota prot. -OMISSIS- del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto, Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali, Divisione 6, di trasmissione del decreto interdittivo ad ANAC ed al Provveditorato Interregionale Sicilia Calabria; - di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202411422

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, con trasmissione ad ANAC e al Provveditorato interregionale alle opere pubbliche

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il decreto ministeriale adottato ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.lgs. 81/2008, con cui era stata disposta l’interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni per il periodo di efficacia della sospensione dell’attività imprenditoriale disposta dall’Ispettorato territoriale del lavoro a seguito dell’accertamento di gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro. La sospensione era stata adottata il 1° febbraio 2024 e revocata il 5 febbraio 2024 dopo l’ottemperanza alle prescrizioni. Il decreto interdittivo, adottato il 29 ottobre 2024, indicava tuttavia erroneamente il 5 luglio 2024 quale data di revoca. La ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 1 e 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento; violazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 24 l. 150/2009 e dell’art. 14, commi 1, 2 e 16, d.lgs. 81/2008, nonché eccesso di potere, per la tardiva adozione dell’interdizione rispetto al termine di 45 giorni indicato dalla circolare ministeriale n. 1733/2006; illegittimità dell’atto per l’errata indicazione della data di revoca, idonea a far risultare una sospensione di circa cinque mesi anziché di quattro o cinque giorni e a incidere negativamente sulle valutazioni delle stazioni appaltanti, anche in conseguenza dell’annotazione nel casellario informatico ANAC.

La decisione

Il ricorso è stato accolto parzialmente. Il TAR ha respinto la censura relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, ritenendo l’interdizione una misura accessoria, automatica, vincolata e meramente ricognitiva dell’effetto legale collegato alla sospensione dell’attività. Il Ministero non dispone di margini di discrezionalità né sull’an né sul contenuto dell’interdizione e non può rivalutare autonomamente i presupposti accertati dagli organi ispettivi; pertanto, la partecipazione procedimentale non avrebbe potuto condurre a un diverso contenuto dell’atto e non era necessaria ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990, ferma anche la rilevanza dell’art. 21-octies della medesima legge. È stata respinta anche la censura sul ritardo, poiché il termine di 45 giorni previsto dalla circolare n. 1733/2006 ha natura ordinatoria e il suo superamento non determina, di per sé, l’illegittimità dell’atto; inoltre, il decorso del tempo non può generare affidamento sulla mancata adozione di un effetto direttamente previsto dalla legge. È stata invece accolta la censura relativa all’erronea data di revoca. Pur restando legittima l’adozione dell’interdizione, l’errore non era irrilevante perché il decreto era stato trasmesso ad ANAC per l’annotazione nel casellario e ad altre amministrazioni, potendo far apparire una sospensione di circa cinque mesi e pregiudicare l’affidabilità dell’impresa nelle gare presenti e future. Il decreto è stato quindi annullato limitatamente all’indicazione della data errata, con obbligo per l’Amministrazione di correggerla indicando il 5 febbraio 2024. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 2, d.lgs. 81/2008

    per tutto il periodo di efficacia della sospensione dell’attività imprenditoriale, è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione

    L’interdizione a contrarre costituisce effetto automatico, accessorio, vincolato e meramente ricognitivo della sospensione dell’attività imprenditoriale; il Ministero deve adottarla senza discrezionalità sull’an o sul contenuto.

  • art. 7 l. 241/1990

    Non trova applicazione quando il provvedimento interdittivo è vincolato e la partecipazione del privato non può incidere sul contenuto finale, essendo il contraddittorio utile nella precedente fase ispettiva relativa all’accertamento della sospensione.

  • art. 21-octies l. 241/1990

    La violazione delle garanzie partecipative non comporta l’annullabilità dell’atto quando, per la natura vincolata del provvedimento, è dimostrato che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • circolare ministeriale n. 1733 del 3 novembre 2006

    Il termine di 45 giorni per l’adozione dell’interdizione ha natura ordinatoria e non perentoria; il suo superamento non determina automaticamente l’illegittimità dell’atto.

  • circolare Ministero del Lavoro n. 33/2009

    Conferma che l’interdizione costituisce effetto automatico della sospensione divenuta efficace, salvo che la sospensione non abbia prodotto effetti o sia stata annullata in sede giurisdizionale.

Massime di principio

  • L’interdizione a contrarre con la pubblica amministrazione prevista dall’art. 14, comma 2, d.lgs. 81/2008 è una misura accessoria, automatica, vincolata e meramente ricognitiva della sospensione dell’attività imprenditoriale: l’amministrazione competente deve adottarla per il periodo di efficacia della sospensione, senza margini di discrezionalità né sull’an né sul contenuto.
  • Nel procedimento diretto ad adottare l’interdizione prevista dall’art. 14, comma 2, d.lgs. 81/2008 non è necessaria la comunicazione di avvio ai sensi dell’art. 7 l. 241/1990 quando l’amministrazione si limita a recepire gli atti degli organi ispettivi e la partecipazione del privato non potrebbe incidere sull’esito; le garanzie partecipative devono essere esercitate nella fase ispettiva e nell’eventuale procedimento relativo alla sospensione.
  • Il Ministero chiamato ad adottare l’interdizione non può rivalutare autonomamente la gravità delle violazioni o modificare i presupposti accertati dagli organi ispettivi, dovendo limitarsi a prendere atto della sospensione efficace e ad adottare il conseguente provvedimento vincolato.
  • Il termine di 45 giorni previsto dalla circolare ministeriale n. 1733/2006 per l’adozione dell’interdizione è ordinatorio; il suo superamento non rende illegittimo il provvedimento in assenza di specifici profili di irragionevolezza e non determina un legittimo affidamento dell’impresa sulla mancata adozione di un effetto previsto direttamente dalla legge.
  • Anche un provvedimento vincolato deve riportare dati fattuali corretti quando tali dati sono destinati alla pubblicazione o comunicazione ad altre amministrazioni e possono incidere sulla reputazione e sull’affidabilità dell’operatore economico; l’errata indicazione della durata della sospensione giustifica l’annullamento parziale dell’atto e la sua rettifica, pur restando legittima l’interdizione in sé.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni sportiveInvalidità del provvedimentoRequisiti di partecipazione ed esclusione
RamiSportProcedimento amministrativoContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusione
IstitutiVizi formali non invalidantiDifetto di motivazioneTermini del procedimentoDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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