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Sentenza

Sentenza n. 4223/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza - della sentenza n. 2639/2023 pronunciata in data 28/06/2023 dalla Corte di Appello di Napoli - sezione lavoro, notificata in formula esecutiva in data 04.04.2024 e in data 03.01.2025, divenuta cosa giudicata come da relativa certificazione di non proposta impugnazione.

Giustizia amministrativa202502690

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Napoli, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di somme e spese processuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore giudiziale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza n. 2639/2023 della Corte di Appello di Napoli, passata in giudicato e notificata all'amministrazione in copia esecutiva il 4 aprile 2024 e il 3 gennaio 2025. La pronuncia aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 20.961,29, oltre interessi legali, nonché delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 2.007,00 per il primo grado ed euro 1.984,00 per l'appello, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore antistatario. Nonostante la notificazione del titolo esecutivo, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e la produzione del certificato di non impugnazione, il Ministero non aveva effettuato il pagamento. La ricorrente ha quindi dedotto l'inadempimento dell'amministrazione agli obblighi derivanti dal giudicato e ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione, compresa la penalità di mora e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di una pronuncia del giudice ordinario passata in giudicato, notificata in forma esecutiva, contenente un obbligo di pagamento a carico dell'amministrazione, e persistente inadempimento successivo al decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha precisato che l'ottemperanza è esperibile anche per ottenere l'esecuzione della statuizione sulle spese processuali, comprese quelle liquidate in favore del difensore antistatario, il quale è legittimato a conseguire l'utilità derivante dal giudicato. Ha ordinato al Ministero di pagare, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, le somme riconosciute alla ricorrente e al difensore antistatario, oltre agli accessori di legge. Ha fissato una penalità di mora parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e destinata a cessare con l'insediamento del commissario ad acta o con il pagamento, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto presso la Prefettura-UTG di Roma, con facoltà di delega e termine di ulteriori 60 giorni dalla segnalazione della ricorrente. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di euro 1.000,00, oltre IVA e CPA, per le spese del giudizio di ottemperanza, nonché al rimborso delle eventuali spese di registrazione della sentenza azionata. Ha escluso, invece, che siano automaticamente dovute le spese non funzionali all'introduzione del giudizio di ottemperanza, come quelle relative ad atti di precetto o a procedure esecutive infruttuose.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), d.lgs. 104/2010

    L’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione (…) delle sentenze passate in giudicato, e degli altri provvedimenti ad esse equiparati, del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario contenenti obblighi a carico della pubblica amministrazione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), d.lgs. 104/2010

    eventuale penalità di mora

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una penalità di mora con funzione sollecitatoria. Nel caso concreto è stata parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta e decorre dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto di ammissibilità dell'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione statale; decorso tale termine senza pagamento, può essere proposta l'ottemperanza.

  • artt. 474 ss. c.p.c.

    Le spese relative agli atti di precetto e alle procedure di esecuzione forzata appartengono a strumenti esecutivi diversi dall'ottemperanza e non sono automaticamente riconoscibili nel giudizio di ottemperanza se non funzionali alla sua introduzione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è proponibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che imponga a una pubblica amministrazione il pagamento di somme di denaro, purché il titolo sia stato notificato in forma esecutiva e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche.
  • L'ottemperanza può riguardare anche la statuizione della sentenza sulle spese di giudizio; quando le spese siano liquidate con attribuzione al difensore antistatario, quest'ultimo è legittimato a chiedere l'esecuzione della relativa obbligazione nei confronti dell'amministrazione soccombente.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve ordinare all'amministrazione inadempiente di dare esecuzione al decisum entro un termine assegnato e può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, ponendo le spese dell'intervento sostitutivo a carico dell'amministrazione.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; può essere parametrata all'interesse legale sulla somma dovuta e decorre dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza, cessando con l'adempimento o con l'insediamento del commissario ad acta, se anteriore.
  • Nel giudizio di ottemperanza sono riconoscibili le spese successive al giudicato che siano funzionali all'introduzione del giudizio, comprese quelle per la pubblicazione, l'esame e la notificazione della sentenza, gli atti accessori e la diffida; non sono invece dovute le spese di precetto o di procedure esecutive infruttuose, derivando dall'autonoma scelta del creditore di utilizzare strumenti diversi dall'ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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