Ordinanza n. 4655/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione prima, -OMISSIS- resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Calabria, Sez. I, oggetto dell’appello; nel presente incidente, sentenza del Consiglio di Stato n. 4475/2026, di cui si chiede la correzione per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese
Esito
La controversia
L’appellante ha chiesto la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza del Consiglio di Stato 23 aprile 2026, n. 4475, sostenendo l’omessa integrazione del dispositivo con la formula di distrazione delle spese legali in favore del difensore dichiaratosi antistatario. L’istanza è stata notificata soltanto al Ministero della difesa e non anche all’appellante, assistito dal difensore istante. Il Collegio ha rilevato che la correzione richiesta incide sia sulla posizione del soggetto passivo della condanna alle spese sia su quella del soggetto attivo, nell’interesse del quale il difensore ha esercitato il ministero.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l’istanza di correzione per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese possa essere proposta dal difensore, ma debba essere notificata sia alla parte obbligata al pagamento delle spese sia alla parte assistita dal difensore, a pena di inammissibilità. Poiché la notifica era stata eseguita soltanto nei confronti del Ministero della difesa, il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio mediante notifica dell’istanza all’appellante entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e ha rinviato la decisione sull’istanza alla camera di consiglio del 21 luglio 2026. Ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità dell’appellante e dei dati idonei a rivelarne lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce il presupposto, richiamato nel dispositivo, per l’oscuramento dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato, nella formulazione modificata dal d.lgs. 101/2018, a fondamento dell’oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- L’istanza di correzione di una sentenza per omessa pronuncia sulla distrazione delle spese può essere proposta dal difensore dichiaratosi antistatario.
- Quando la correzione richiesta incide sia sul soggetto passivo della condanna alle spese sia sulla posizione della parte assistita, l’istanza deve essere notificata a entrambi; la notifica a uno solo dei soggetti determina l’inammissibilità, salvo integrazione del contraddittorio disposta dal giudice.
- In un procedimento di correzione relativo alla distrazione delle spese, il contraddittorio deve comprendere sia la parte condannata al pagamento sia la parte in favore della quale il difensore ha esercitato il ministero.
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