Sentenza n. 1310/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 490 del 22 aprile 2024 emessa dal Tribunale civile di Brescia – Sezione lavoro, avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché il Ministero, nel corso del giudizio, ha dato integrale esecuzione alla sentenza, accreditando l’importo il 25 febbraio 2026. Ha tuttavia condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in € 800 oltre accessori, rilevando che l’adempimento è avvenuto soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso.
Atto impugnato: Inerzia del Ministero nell’eseguire la sentenza del Tribunale civile di Brescia, Sezione lavoro, n. 490/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2021/2022, per € 500
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, deducendo che la sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione lavoro, pubblicata il 22 aprile 2024 e notificata in forma esecutiva al Ministero il 16 settembre 2025, era passata in giudicato e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. Il Ministero non aveva rilasciato la carta docente né accreditato l’importo riconosciuto di € 500 per l’anno scolastico 2021/2022. Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione entro 60 giorni e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Il ricorrente agisce dinanzi a questo T.A.R., ai sensi degli articoli 112 e ss. c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro n. 490/2024
L’ottemperanza è lo strumento processuale utilizzabile per ottenere l’esecuzione del giudicato, qui azionato rispetto alla sentenza del giudice del lavoro.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione dà integrale esecuzione al giudicato nel corso del giudizio di ottemperanza, la materia del contendere cessa.
- Se l’adempimento dell’amministrazione interviene solo dopo la notifica e il deposito del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio seguono la soccombenza dell’amministrazione.
Come è indicizzato
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