Provvedimento del 31/07/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina come il Sistema Tessera Sanitaria trasmette all’Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie e dei rimborsi, come tali dati vengono elaborati nella dichiarazione precompilata, le modalità di consultazione da parte del contribuente e l’esercizio dell’opposizione al trattamento. Sono inoltre previste la tracciabilità delle operazioni e il richiamo ai riferimenti normativi e al parere del Garante privacy.
Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata
Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata
Il provvedimento definisce le modalità tecniche con cui i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi sono messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate dal Sistema Tessera Sanitaria ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. Il testo disciplina anche la consultazione dei dati da parte del contribuente, le regole sull’opposizione all’utilizzo dei dati, la tracciatura delle operazioni e il quadro normativo di riferimento.
Dati messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria
A partire dal 2016, il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibili all’Agenzia delle entrate, dal 1° marzo di ciascun anno, i dati consolidati necessari per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. I dati riguardano:
- le spese sanitarie sostenute nel periodo d’imposta precedente;
- i rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, con indicazione della data in cui sono stati versati i corrispettivi delle prestazioni non fruite.
Le informazioni provengono da ricevute di pagamento, fatture e scontrini fiscali relativi alle spese sostenute dal contribuente e dal familiare a carico, nonché dai rimborsi erogati.
Per ciascuna spesa o rimborso sono resi disponibili:
- il codice fiscale del contribuente o del familiare a carico a cui si riferisce la spesa o il rimborso;
- il codice fiscale o la partita IVA, nonché cognome e nome o denominazione del soggetto erogatore;
- la data del documento fiscale;
- la tipologia della spesa;
- l’importo della spesa o del rimborso;
- la data del rimborso.
Tipologie di spesa considerate
Le spese sono classificate nelle seguenti tipologie:
- ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- farmaci, inclusi gli omeopatici;
- dispositivi medici con marcatura CE, acquistati o presi in affitto;
- servizi sanitari erogati dalle farmacie, come ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi, misurazione della pressione sanguigna;
- farmaci per uso veterinario;
- prestazioni sanitarie, tra cui assistenza specialistica ambulatoriale, visite mediche generiche e specialistiche, prestazioni diagnostiche e strumentali, prestazioni chirurgiche non estetiche, certificazioni mediche, ricoveri ospedalieri connessi a interventi chirurgici o degenza, al netto del comfort;
- spese agevolabili solo a particolari condizioni, come protesi e assistenza integrativa, cure termali e prestazioni di chirurgia estetica ambulatoriale o ospedaliera;
- altre spese.
Accesso ai dati da parte dell’Agenzia delle entrate e trattamento
L’Agenzia delle entrate accede ai dati tramite servizi di cooperazione applicativa esposti dal Sistema Tessera Sanitaria. I dati trasmessi non comprendono le spese e i rimborsi per i quali sia stata esercitata l’opposizione.
L’accesso avviene mediante invio automatico, da parte dell’Agenzia, di una lista di codici fiscali relativi ai contribuenti interessati dalla dichiarazione precompilata e ai familiari a carico risultanti dalle Certificazioni Uniche trasmesse nei termini previsti dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 175 del 2014.
Il Sistema Tessera Sanitaria restituisce, per ciascun soggetto, i totali delle spese e dei rimborsi aggregati per tipologia di spesa. L’Agenzia elabora poi tali dati con sistemi automatici per determinare l’importo complessivo delle spese agevolabili ai fini fiscali, distinguendo tra:
- spese automaticamente agevolabili secondo la legislazione fiscale vigente;
- spese agevolabili solo a particolari condizioni.
Esposizione dei dati nella dichiarazione precompilata
In fase di accesso alla dichiarazione precompilata, il contribuente visualizza nell’elenco delle informazioni relative alla dichiarazione:
- il totale delle spese sanitarie automaticamente agevolabili e dei relativi rimborsi, aggregati per tipologia;
- il totale delle spese sanitarie agevolabili solo in presenza di particolari condizioni e dei relativi rimborsi, anch’essi aggregati per tipologia.
Il totale delle spese automaticamente agevolabili è inoltre riportato nei campi dedicati della dichiarazione precompilata, al netto dei rimborsi riferiti al medesimo anno d’imposta.
Se un familiare risulta a carico di più contribuenti, le spese sono inserite nelle rispettive dichiarazioni in proporzione alla percentuale di carico.
I rimborsi relativi a prestazioni non erogate o parzialmente non erogate, se erogati in un’annualità diversa da quella del pagamento, sono inseriti nel quadro dei redditi assoggettati a tassazione separata. Se la spesa originaria non era stata portata in detrazione, il contribuente può modificare la dichiarazione precompilata eliminando l’importo del rimborso da tale quadro.
Le medesime informazioni sono rese disponibili anche ai CAF, ai professionisti abilitati e ai sostituti d’imposta, se preventivamente delegati, nonché ai dipendenti dell’Agenzia delle entrate incaricati di assistere i contribuenti.
Consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente
A partire dal 15 aprile di ciascun anno, il contribuente può consultare, nell’area autenticata del sito dell’Agenzia delle entrate, le informazioni di dettaglio relative alle singole spese sanitarie e ai rimborsi, mediante il servizio di interrogazione puntuale del Sistema Tessera Sanitaria.
La consultazione riguarda anche le spese e i rimborsi dei familiari a carico, con esclusione dei dati per i quali sia stata manifestata opposizione.
Le informazioni di dettaglio non possono invece essere visualizzate:
- dai dipendenti dell’Agenzia delle entrate durante l’assistenza;
- dai soggetti delegati che accedono alla dichiarazione precompilata.
Opposizione dell’assistito all’utilizzo dei dati sanitari
Ogni assistito può opporsi alla messa a disposizione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell’anno precedente e ai rimborsi effettuati nell’anno precedente per prestazioni non erogate o parzialmente erogate. L’opposizione comporta la cancellazione dei dati e, se il soggetto è un familiare a carico, impedisce la visualizzazione anche da parte dei contribuenti cui è a carico.
Dalla pubblicazione del provvedimento, l’opposizione può essere manifestata:
- per lo scontrino parlante, non comunicando al soggetto emittente il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- negli altri casi, chiedendo verbalmente al medico o alla struttura sanitaria di annotare l’opposizione sul documento fiscale.
Tale modalità non si applica alle spese sanitarie sostenute nel corso del 2015.
Per i dati relativi all’anno 2015, l’opposizione può inoltre essere esercitata dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo, accedendo all’area autenticata del sito del Sistema Tessera Sanitaria con tessera sanitaria TS-CNS o credenziali Fisconline. Il contribuente può selezionare le singole voci di spesa per cui opporsi; l’opposizione comporta la cancellazione dei dati e l’esclusione automatica dei relativi rimborsi.
Con riferimento alle sole spese sostenute nel 2015, dal 1° ottobre 2015 al 31 gennaio 2016 l’opposizione può essere esercitata anche sui dati aggregati relativi a una o più tipologie di spesa. In tal caso l’assistito deve comunicare:
- la tipologia di spesa da escludere;
- il proprio codice fiscale;
- gli altri dati anagrafici indicati nel modello di cui all’allegato 1;
- il numero di identificazione riportato sul retro della tessera sanitaria e la relativa data di scadenza.
La comunicazione può essere effettuata:
- via e-mail all’indirizzo pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate;
- telefonando al Centro di assistenza multicanale dell’Agenzia delle entrate ai numeri 848.800.444, 0696668907 da cellulare e +39 0696668933 dall’estero;
- recandosi presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate e consegnando il modello di opposizione dell’allegato 1.
Se la richiesta avviene via e-mail o telefono, il modello può essere inviato oppure le informazioni possono essere rese in forma libera. In caso di utilizzo del modello è necessaria la copia del documento di identità; nella richiesta libera è sufficiente indicare tipo di documento, numero e scadenza.
Ricevuta la richiesta, il Sistema Tessera Sanitaria acquisisce dall’Agenzia il codice fiscale o la lista dei codici fiscali con l’indicazione delle tipologie di spesa da escludere, cancella le spese e i rimborsi corrispondenti e comunica l’esito all’Agenzia delle entrate.
L’opposizione può essere esercitata direttamente dall’assistito che abbia compiuto 16 anni. Se il soggetto è minore di 16 anni o incapace di agire, l’opposizione è effettuata dal rappresentante o dal tutore.
Resta comunque ferma la possibilità di inserire successivamente in dichiarazione le spese per le quali è stata esercitata opposizione, purché sussistano i requisiti di detraibilità previsti dalla legge.
Tracciabilità delle operazioni
Tutte le operazioni di trattamento sui dati sanitari effettuate dall’Agenzia delle entrate, nonché le consultazioni effettuate dal contribuente, sono tracciate in appositi file di log.
Nei log sono registrati:
- il codice identificativo del soggetto fisico o del processo automatico che accede ai dati;
- la data e l’ora dell’esecuzione;
- la modalità di utilizzo dei dati, distinguendo tra elaborazione ai fini di totalizzazione e visualizzazione dei dati di dettaglio da parte dei soli contribuenti;
- il codice fiscale dei contribuenti e dei familiari a carico i cui dati vengono prelevati.
I file di log relativi alle consultazioni sono conservati per 12 mesi.
Consultazione del Garante privacy e motivazioni del provvedimento
Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato ai sensi dell’articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed è intervenuto con il provvedimento n. 451 del 30 luglio 2015.
Nelle motivazioni si richiama l’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 175 del 2014, che consente l’utilizzo dei dati sanitari per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi e prevede l’invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni erogate. Si precisa inoltre che il comma 5 dello stesso articolo demanda a un provvedimento del Direttore dell’Agenzia, sentita l’Autorità garante, la definizione delle modalità tecniche di utilizzo dei dati.
Il documento chiarisce infine che:
- con il termine "assistito" si indica il soggetto che sostiene la spesa sanitaria ed eventualmente esercita l’opposizione;
- con il termine "contribuente" si indica il cittadino che riceve la dichiarazione precompilata e può consultare i dati sanitari dal 15 aprile.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, tra gli altri, i seguenti riferimenti:
- decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
- Statuto dell’Agenzia delle entrate;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
- decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
- decreto legislativo 30 giugno 2013, n. 196;
- decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con particolare riguardo all’articolo 50, commi 5-bis e 7;
- decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175;
- provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 febbraio 2015.
Il provvedimento è datato Roma, 31 luglio 2015, ed è sottoscritto dal Direttore dell’Agenzia delle entrate Rossella Orlandi.
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