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Provvedimento

Provvedimento del 07/08/2015

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il provvedimento disciplina chi deve comunicare, quali dati trasmettere, entro quali termini e con quali modalità, ai fini dell’attuazione in Italia dell’Accordo FATCA. Prevede l’uso del Sistema di Interscambio Dati, regole sulle ricevute e sullo scarto, nonché il trattamento dei dati personali e i riferimenti agli allegati tecnici.

Disposizioni attuative FATCA su modalità e termini di comunicazione delle informazioni rilevanti

Disposizioni attuative FATCA: modalità e termini di comunicazione delle informazioni rilevanti

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate definisce le regole operative per la comunicazione all’Agenzia delle entrate delle informazioni richieste ai fini dell’attuazione dell’Accordo FATCA, ratificato con legge 18 giugno 2015, n. 95. Esso individua i soggetti obbligati, l’oggetto delle comunicazioni, i termini annuali, le modalità tecniche di trasmissione e le regole relative a ricevute, scarti e trattamento dei dati.

Soggetti tenuti alla comunicazione

Sono tenuti alla comunicazione i soggetti individuati dall’articolo 1, comma 1, n. 7.1 del decreto del Ministro delle finanze 6 agosto 2015, ossia le Reporting Italian Financial Institution (RIFI), salve le eccezioni previste dal decreto stesso. Ai fini dell’adempimento, le RIFI possono avvalersi di entità sponsor e di fornitori terzi di servizi, alle condizioni previste dall’articolo 8 del decreto.

Oggetto della comunicazione

Le RIFI devono comunicare:

  • il codice fiscale della RIFI e quello dell’entità sponsor, se presente;
  • i dati di cui all’articolo 5 del decreto riferiti alle persone e alle entità ivi richiamate, nel rispetto delle eccezioni previste dal decreto e della decorrenza stabilita dall’articolo 9;
  • il codice fiscale italiano, ove disponibile, delle persone o entità richiamate.

In assenza di conti statunitensi oggetto di comunicazione e di pagamenti corrisposti a un’istituzione finanziaria non partecipante titolare di un conto finanziario, con riferimento all’anno di riferimento, la RIFI non è tenuta ad effettuare alcuna comunicazione.

Termini di trasmissione

La comunicazione è trasmessa annualmente entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui le informazioni si riferiscono. Per l’anno 2014, in via specifica, la trasmissione è stata fissata entro il 31 agosto 2015.

Modalità di comunicazione dei dati

Le RIFI e le entità sponsor trasmettono i file contenenti i dati tramite l’infrastruttura informatica S.I.D. (Sistema di Interscambio Dati), secondo le modalità previste dai punti 5 e 6 del provvedimento del 25 marzo 2013, prot. n. 37561, relativo alla comunicazione integrativa annuale all’archivio dei rapporti finanziari.

Nella predisposizione dei file devono essere rispettate le prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali riportate nell’allegato n. 3, che riproduce l’allegato n. 4 del provvedimento del 25 marzo 2013.

I file devono inoltre essere predisposti secondo il formato descritto nell’allegato tecnico al provvedimento, ossia negli allegati n. 1 e n. 2.

Ricevute, scarti e nuovi invii

L’Agenzia delle entrate certifica l’avvenuta presentazione della comunicazione, dopo esito positivo del controllo formale, mediante ricevuta indicante:

  • l’identificativo del file attribuito dal soggetto trasmittente;
  • il protocollo attribuito automaticamente al file.

Se la comunicazione non è accettata per non conformità alle regole di trasmissione, anomalie nella nomenclatura del file, irregolarità nella struttura dei dati o incongruenze tra i dati comunicati, l’Agenzia emette una ricevuta di scarto. In tal caso la comunicazione si considera non presentata e nella ricevuta sono indicati:

  • l’identificativo del file;
  • il protocollo attribuito automaticamente;
  • il motivo dello scarto.

Salvo cause di forza maggiore, la ricevuta di avvenuta presentazione è resa disponibile entro cinque giorni lavorativi successivi alla protocollazione del file.

Entro quindici giorni dalla scadenza del termine ordinario, il soggetto obbligato può effettuare un nuovo invio di tutte le posizioni da comunicare, anche a seguito di scarto, secondo le modalità tecniche dell’allegato n. 2.

La trasmissione tardiva di nuovi dati effettuata nei quindici giorni successivi alla scadenza è comunque acquisita e inviata all’Autorità fiscale degli Stati Uniti entro il 30 settembre dello stesso anno. La trasmissione tardiva di dati nuovi, integrativi o correttivi effettuata oltre tale termine è acquisita e inviata in una fase successiva.

È inoltre previsto che un successivo provvedimento definisca tempi e modalità di comunicazione degli errori minori, amministrativi o delle gravi non conformità notificati dall’Autorità fiscale statunitense, nonché i tempi e le modalità di trasmissione dei relativi dati correttivi.

Le ricevute sono predisposte secondo le specifiche tecniche pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Trattamento dei dati

Le informazioni trasmesse sono trattate nel rispetto della normativa sulla riservatezza e sulla protezione dei dati personali e sono raccolte nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti. L’Agenzia delle entrate elabora i dati comunicati per la successiva trasmissione all’Autorità fiscale degli Stati Uniti d’America secondo le modalità e i termini fissati dall’Accordo ratificato con la legge 18 giugno 2015, n. 95.

Parere del Garante e allegati

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere favorevole nell’adunanza del 23 luglio 2015. Gli allegati fanno parte integrante del provvedimento e comprendono:

  • tracciato XML e schema XSD;
  • istruzioni per la compilazione e la trasmissione dei dati;
  • prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.

Quadro normativo richiamato

Nelle motivazioni il provvedimento richiama l’Accordo FATCA, operativo dal 1° luglio 2014, e finalizzato a contrastare l’evasione fiscale tramite lo scambio automatico di informazioni finanziarie tra Italia e Stati Uniti. Richiama inoltre:

  • il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  • lo Statuto dell’Agenzia delle entrate;
  • il Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate;
  • il decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000;
  • la legge 18 giugno 2015, n. 95;
  • il decreto del Ministro delle finanze 6 agosto 2015;
  • il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 25 marzo 2013, prot. n. 2013/37561.

Decorrenza dell’obbligo informativo per anno di riferimento

Il provvedimento riepiloga la progressiva estensione delle informazioni da comunicare:

  • per il 2014, la comunicazione riguarda esclusivamente le informazioni indicate nella lettera a) dell’articolo 5, comma 1, del decreto ministeriale;
  • per il 2015, riguarda le informazioni di cui alle lettere da a) a e) dell’articolo 5, comma 1, salvo i corrispettivi totali lordi di cui al numero 2) della lettera b);
  • dal 2016 e per gli anni successivi, riguarda tutte le informazioni di cui alle lettere da a) a e) dell’articolo 5, comma 1.

Testo integrale

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