Provvedimento del 13/07/2015
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento disciplina come l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di specifici contribuenti IVA e di altri soggetti con anomalie nei compensi i dati e le informazioni utili per verificare omissioni o errori, tramite PEC o posta ordinaria, e come tali informazioni siano rese disponibili anche alla Guardia di Finanza. Prevede inoltre la possibilità per il contribuente di fornire chiarimenti, chiedere informazioni e regolarizzare le violazioni con ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 472/1997.
Modalità di comunicazione di anomalie fiscali al contribuente e alla Guardia di finanza
Modalità di comunicazione di elementi e informazioni fiscali
Il provvedimento definisce le modalità con cui l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza elementi e informazioni utili a introdurre forme più avanzate di comunicazione preventiva, semplificare gli adempimenti, favorire l’assolvimento degli obblighi tributari e l’emersione spontanea delle basi imponibili, in attuazione dell’articolo 1, commi 634, 635 e 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Ambito soggettivo e tipologie di informazioni comunicate
L’Agenzia delle Entrate rende disponibili a specifici contribuenti soggetti passivi IVA due categorie di informazioni:
- dati derivanti dal confronto con le comunicazioni dei clienti ex art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, dai quali emergerebbe una possibile omessa, totale o parziale, dichiarazione dei ricavi;
- informazioni su possibili anomalie nelle dichiarazioni dei redditi relative alla corretta indicazione dei compensi certificati dai sostituti d’imposta nei modelli 770, quadro "Comunicazione dati certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi", con causale A oppure M.
Contenuto dettagliato delle comunicazioni
Per le comunicazioni relative ai dati IVA, sono indicati:
- codice fiscale, denominazione e cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione;
- modello di dichiarazione IVA presentata per l’anno d’imposta 2011;
- protocollo identificativo e data di invio della dichiarazione;
- somma algebrica degli importi riportati in specifici righi del quadro VE (VE24, VE31, VE32, VE33, VE34 colonna 1, VE36 colonna 1, VE37);
- codici fiscali e generalità dei contribuenti IVA che hanno comunicato acquisti dal soggetto interessato;
- ammontare degli acquisti comunicati da tali soggetti;
- ammontare delle operazioni attive che non risulterebbero riportate nel modello dichiarativo.
Per le comunicazioni sui compensi da modelli 770, sono indicati:
- codice fiscale e cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione;
- dati identificativi dei sostituti e dei rispettivi modelli 770, con protocollo e data di invio;
- modello, protocollo e data di invio della dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2011 in cui i compensi risultano omessi in tutto o in parte;
- ammontare lordo dei compensi percepiti, distinti per singolo sostituto;
- somme non soggette a ritenuta;
- ammontare dei compensi imponibili e delle ritenute d’acconto effettuate.
Modalità di invio delle comunicazioni al contribuente
L’Agenzia delle Entrate trasmette la comunicazione contenente le informazioni sopra indicate:
- agli indirizzi di Posta Elettronica Certificata attivati dal contribuente ai sensi dell’art. 16, commi 6 e 7, del d.l. 185/2008 e dell’art. 5, comma 1, del d.l. 179/2012;
- per posta ordinaria, se l’indirizzo PEC non è attivo o non è registrato nell’INI-PEC.
Facoltà del contribuente di fornire chiarimenti
Il contribuente, anche tramite gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 3, comma 3, del d.P.R. 322/1998, può richiedere informazioni o segnalare elementi, fatti e circostanze non conosciuti dall’Amministrazione, secondo le modalità indicate nelle comunicazioni ricevute.
Disponibilità dei dati alla Guardia di Finanza
Gli elementi e le informazioni di cui al punto 1 sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.
Regolarizzazione mediante ravvedimento operoso
I contribuenti che abbiano avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili possono regolarizzare errori o omissioni ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, beneficiando della riduzione delle sanzioni in base al tempo trascorso dalla violazione.
Chiarimenti richiamati nelle motivazioni
Le motivazioni precisano che il provvedimento attua l’art. 1, comma 636, della legge n. 190/2014 e che le informazioni fornite servono a consentire al contribuente di rimediare alle irregolarità tramite ravvedimento operoso, istituto rinnovato dal comma 637 della medesima legge. Viene inoltre chiarito che il ravvedimento è possibile anche se la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di controllo, salvo la formale notifica di atti di liquidazione, irrogazione sanzioni o accertamento, nonché il ricevimento delle comunicazioni di irregolarità ex artt. 36-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972 e degli esiti del controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973.
Riferimenti normativi richiamati
Il provvedimento richiama, per le attribuzioni del Direttore e per la disciplina di riferimento, tra gli altri:
- d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300;
- Statuto dell’Agenzia delle Entrate;
- Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate;
- d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442;
- d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;
- d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322;
- d.l. 31 maggio 2010, n. 78;
- legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Dati finali del provvedimento
Il documento è datato Roma, 13 luglio 2015, ed è sottoscritto dal Direttore dell’Agenzia, Rossella Orlandi.
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