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Sentenza

Sentenza del 16/06/2017 n. 15000 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR delle Marche, che aveva confermato l'annullamento di avvisi di accertamento IRPEF, IVA e IRAP relativi agli anni 1999-2001. Secondo l'Amministrazione, le movimentazioni sui conti correnti personali dei soci, legati da uno stretto rapporto familiare, dovevano presumersi riferibili alla società, con conseguente inversione dell'onere della prova ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51. L'Agenzia contestava inoltre l'utilizzo di documentazione prodotta tardivamente in appello, l'insufficiente motivazione sulla destinazione personale delle somme e la motivazione della CTR in materia di IRAP e condono.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e quattro i motivi di ricorso. Quanto alle movimentazioni bancarie, ha ritenuto che la CTR avesse accertato in fatto sia l'esistenza di disponibilità finanziarie personali dei soci, superiori agli importi contestati, sia la concreta prova della non riferibilità delle operazioni alla società. Le censure dell'Agenzia miravano sostanzialmente a ottenere una diversa valutazione dei fatti e non dimostravano adeguatamente né la decisività della contestazione sulla tardività della documentazione né l'effettiva utilizzazione di assegni prodotti tardivamente. Anche il motivo relativo all'IRAP è stato dichiarato inammissibile per contraddittorietà, difetto di autosufficienza e difficoltà di comprendere la censura sul condono e sull'asserita ultrapetizione. La sentenza della CTR è quindi rimasta ferma. Non è stata disposta la condanna alle spese, perché la società intimata non si è costituita.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1

    La norma consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare i dati dei conti bancari nelle verifiche fiscali e, in presenza dei presupposti, di presumere la riferibilità dei movimenti a ricavi non dichiarati, lasciando al contribuente l'onere di fornire una prova contraria concreta. Nel caso specifico, tuttavia, la CTR ha ritenuto non sufficientemente provata dall'Agenzia la riferibilità dei conti dei soci alla società e ha ritenuto fornita la prova contraria.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2

    La disposizione disciplina l'utilizzo delle indagini bancarie ai fini IVA secondo una presunzione analoga a quella prevista per le imposte dirette. La presunzione non esonera l'Amministrazione dal dimostrare, secondo le circostanze del caso, il collegamento tra i rapporti bancari intestati a terzi e l'attività del contribuente verificato.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32

    La norma stabilisce i termini per il deposito di documenti e memorie nel processo tributario. La contestazione della tardiva produzione è stata ritenuta inammissibile perché non autosufficiente e non decisiva, non essendo stato dimostrato che la decisione della CTR dipendesse effettivamente da documenti depositati oltre termine.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36

    Impone che la sentenza tributaria contenga una motivazione comprensibile e sufficiente. La censura dell'Agenzia è stata però dichiarata inammissibile perché contraddittoria rispetto alle proprie allegazioni sul contenuto del ricorso introduttivo e sul tema IRAP.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61

    Estende al giudizio d'appello tributario le disposizioni applicabili al giudizio di primo grado, comprese quelle sulla motivazione e sulle produzioni processuali. Anche la doglianza fondata su tale norma è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e per mancata dimostrazione della decisività.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 15

    Disciplina una forma di definizione agevolata collegata ai processi verbali di constatazione. La CTR aveva ritenuto che il condono relativo al PVC rendesse quel documento inidoneo a fondare il recupero IRAP; la Cassazione non ha esaminato nel merito tale interpretazione, dichiarando il motivo inammissibile per contraddittorietà e difetto di autosufficienza.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le norme individuano i motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge, nullità processuali e vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto che le censure non rispettassero i requisiti di specificità, autosufficienza e decisività, oppure si risolvessero in una richiesta di rivalutazione del merito.

Massime di principio

  • Le movimentazioni bancarie su conti intestati ai soci di una società a ristretta base familiare possono costituire una presunzione di riferibilità alla società, ma tale presunzione non è automatica: l'Amministrazione deve indicare elementi concreti e coerenti che colleghino i conti all'attività sociale.
  • Il contribuente può superare la presunzione bancaria fornendo una spiegazione analitica delle singole operazioni, dimostrando la provenienza personale delle somme, la disponibilità di redditi propri e la destinazione personale dei pagamenti.
  • In Cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice di merito abbia valutato male gli indizi: occorre dimostrare una violazione giuridica specifica, un'omissione decisiva o una motivazione realmente apparente, rispettando i requisiti di autosufficienza del ricorso.
  • La contestazione della tardiva produzione di documenti deve indicare con precisione quali documenti siano stati prodotti, quando, quale regola processuale sia stata violata e perché quei documenti siano stati decisivi per la sentenza.
  • Quando la decisione di merito si fonda su più autonome ragioni, il ricorrente deve censurarle tutte in modo specifico; la mancata demolizione anche di una sola ratio decidendi può rendere inutile o inammissibile il ricorso.
  • Le censure relative a condono, IRAP e ultrapetizione devono essere formulate in modo coerente con gli atti dei precedenti gradi di giudizio e con una puntuale riproduzione dei passaggi rilevanti; contraddizioni interne e omissioni documentali conducono all'inammissibilità.

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