Sentenza n. 1924/2026 - Catania, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile passata in giudicato che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112 c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva spontaneamente eseguito la sentenza n. 4323/2024 del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, ritualmente notificata e passata in giudicato. La sentenza civile aveva riconosciuto il diritto della ricorrente al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, condannando il Ministero all’attribuzione della somma di euro 1.500,00 oltre accessori. La ricorrente ha chiesto l’integrale esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, benché ritualmente evocato, non si è costituito. Il giudice ha rilevato la sussistenza di un titolo esecutivo notificato e passato in giudicato, il decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e l’assenza di prova dell’integrale adempimento. Ha inoltre applicato il principio dell’art. 2697 c.c., ritenendo che, una volta provato dalla ricorrente il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza, spettasse all’Amministrazione dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi, onere non assolto anche per la mancata costituzione in giudizio.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il direttore generale della Direzione per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli la facoltà di delegare l’esercizio concreto dei poteri a un altro dirigente o funzionario, anche appartenente a diversa articolazione ministeriale, purché idoneo. Il commissario può utilizzare i capitoli di spesa del Ministero o dell’Ufficio scolastico regionale destinati allo scopo, altri capitoli disponibili, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, secondo criteri di buona amministrazione. Il giudice ha precisato che i poteri del commissario ad acta non sono limitati dalle ordinarie attribuzioni dell’ufficio di appartenenza e che il compenso del commissario, trattandosi di dirigente o funzionario pubblico, è compreso nel trattamento già percepito dall’amministrazione di appartenenza. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della condotta processuale della ricorrente, che non aveva tempestivamente depositato l’attestazione del passaggio in giudicato.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La norma costituisce il fondamento sostanziale del beneficio economico riconosciuto alla docente dalla sentenza civile oggetto di ottemperanza.
art. 112 c.p.a.
Consente di chiedere l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e, nel caso concreto, fonda l’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione della sentenza civile.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, compresa la possibilità di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare un commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per procedere all’esecuzione coattiva del titolo nei confronti dell’amministrazione.
art. 2697 c.c.
i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli
Dopo che il creditore ha provato il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza, spetta all’amministrazione dimostrare l’eventuale inefficacia del titolo o l’estinzione del diritto; la mancata costituzione dell’amministrazione impedisce di ritenere assolto tale onere.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l’esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, la prova del titolo esecutivo ritualmente notificato, del suo passaggio in giudicato, del decorso del termine previsto per l’adempimento e della mancata esecuzione è sufficiente a fondare l’azione.
- Una volta provato dal creditore il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza, spetta all’amministrazione dimostrare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto, compreso l’avvenuto integrale adempimento.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando l’intervento sostitutivo all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e alla segnalazione del creditore.
- Il commissario ad acta esercita i poteri sostitutivi conferiti dal giudice senza essere vincolato dalle ordinarie competenze dell’ufficio di appartenenza; può quindi delegare l’esecuzione concreta a un dirigente o funzionario idoneo anche appartenente a una diversa articolazione della medesima amministrazione.
- Per dare esecuzione a un giudicato di condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, il commissario ad acta può utilizzare i pertinenti capitoli di bilancio dell’amministrazione obbligata o dell’ufficio competente e, se necessario, altri strumenti contabili idonei, inclusi fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso, secondo criteri di buona amministrazione.
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